L’ Asl, assegnataria della competenza in materia di randagismo, deve risarcire i danni subiti in un sinistro provocato dall’improvvisa condotta di un cane incustodito.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22522/2019 del 10 settembre 2019, con la quale ha rigettato le doglianze formulate da un’Asl che si era vista condannare a rifondere, in favore di una automobilista, i danni cagionati da un cane randagio che aveva impattato sulla sua autovettura, durante il transito su una strada statale.
La Corte ha ribadito ancora una volta che il principio generale è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. Sulla base di questo principio generale la Asl è il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.
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