Avvocato Dario De Noia a Terlizzi

Dario De Noia

Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazioni e diritto immobiliare


Informazioni generali

Avvocato dal 2011. Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazione e diritto immobiliare (acquisizione, gestione, valorizzazione e dismissione di beni immobili). Sono consulente legale di primari studi di amministrazione condominiale ed imprese edili. Mi occupo anche di sinistri stradali e medici, separazioni e divorzi e sovraindebitamento.

Esperienza


Diritto immobiliare

Fornisco consulenza ed assistenza nelle trattative e nella redazione di contratti, sia preliminari che definitivi di compravendita, di appalto, di permuta, di leasing, rent to buy e di divisione immobiliare. Presto assistenza per la partecipazione a vendite giudiziarie immobiliari, affiancando il cliente in tutto l’iter procedimentale: dalla predisposizione dei documenti e dall'assolvimento di ogni altra formalità necessaria alla partecipazione all’asta, fino all' assistenza per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.


Diritto condominiale

Dal 2011 mi occupo di condominio, tutelando sia i condòmini che intendono far valere i propri diritti o che ritengono illegittime alcune delibere o decisioni dell'assemblea e/o dell'amministratore, sia gli amministratori in tematiche di carattere tecnico-legale. Mi occupo, quindi quotidianamente, di problematiche giuridiche in tema di condominio anche in qualità di consulente di primari studi di amministrazione condominiale in tema di assemblee, recuperi morosità condominiali e contrattualistica con i fornitori.


Locazioni

In tale ambito i servizi offerti sono: Redazione di contratti di locazione sia di tipo abitativo che commerciale (inclusi contratti turistici, transitori ecc.). Redazione di contratti di comodato Redazione di ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e delle spese accessorie non pagate. Assistenza nelle cause per ottenere il risarcimento del danno in tema di locazioni (infiltrazioni, impianti non a norma, danni conseguenti a rilascio dell’immobile ecc.) Redazione contratti di affitto agrari (anche in deroga)


Altre categorie:

Sfratto, Diritto civile, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Adozione, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Domiciliazioni, Tutela del consumatore, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Investimenti, Usura, Diritto assicurativo, Contratti, Previdenza, Edilizia ed urbanistica, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Obblighi dell’amministratore di condominio ai tempi del Coronavirus

L’emergenza epidemiologica legata al Coronavorirus ha imposto anche all’amministratore di condominio alcuni vincoli e obblighi, la violazione dei quali può comportare sia la revoca del suo incarico sia una sanzione amministrativa o addirittura penale, a suo esclusivo carico. Tre sono le problematiche che in questo periodo l’amministratore di condominio si trova ad affrontare, scontrandosi con normative non molto chiare o comunque non calibrate su momenti di estrema emergenza sanitaria. 1-L’amministratore è obbligato a comunicare ai condomini la presenza di un caso di coronavirus nello stabile amministrato ed a rivelarne il nome agli altri condomini? 2-L’amministratore può effettuare una sanificazione del condominio senza chiedere preventivamente il consenso all’assemblea? 3-L’amministratore può convocare assemblee condominiali?

Pubblicazione legale

Sicurezza del cortile o del giardino condominiale ai tempi del coronavirus.

Il cortile, l’atrio o il giardino condominiali possono essere uno sfogo in questi giorni di quarantena, soprattutto per bambini ed anziani, cercando a tutti i costi di evitare gli assembramenti e garantendone uguale uso a tutti i condomini. Il cortile/atrio/giardino sono, per definizione, in primo luogo le aree scoperte comprese fra i corpi di fabbrica di uno o più edifici, destinati a dare luce agli ambienti circostanti, ed in secondo luogo anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate di ciascun edificio. Tutti i condomini devono poter utilizzare il cortile condominiale, senza alterarne la destinazione né impedire ad altri condomini di farne lo stesso uso (quindi il condomino non può delimitare l’atrio o il cortile con opere che impediscano l’uso comune agli altri condomini). Nemmeno può dubitarsi che il cortile o l’atrio o il giardino rappresentino uno spazio privato a disposizione di tutti i partecipanti al condominio, indipendentemente dalla loro quota condominiale; non si tratta, quindi, della c.d. pubblica via e di conseguenza nessuno può multare il condomino. Da ciò è pacifico, altresì, che l’uso del cortile, così come per tutte le altre parti comuni condominiali, è impedito agli estranei, salvo che nel regolamento siano previste particolari eccezioni e/o diverse modalità di utilizzo da parte loro. In questo momento critico in cui, specifiche disposizioni di legge hanno imposto limiti alla libera circolazione delle persone, il cortile/giardino condominiale, inteso come spazio privato accessorio della propria abitazione e dunque ben usufruibile senza timore di violare le restrizioni pre

Pubblicazione legale

Il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente, di proprietà di un terzo, richiede il consenso del proprietario del fondo servente.

Avvocato De Noia

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 3 luglio 2019, n. 17869) ai fini del trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo occorre il consenso del proprietario del fondo servente; consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo, invece, necessario che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto. Nella causa in oggetto il condominio aveva agito al fine del riconoscimento sia della servitù a carico di un’area di risulta, in comproprietà, avente ad oggetto il posizionamento di una cabina idrica e dell’autoclave, sia della servitù di passaggio attraverso la stessa area. La Suprema Corte ha quindi osservato che, ai sensi dell’art. 1068 cod. civ., il trasferimento della servitù in luogo diverso attiene al mutamento del luogo, inteso come mutamento del luogo di esercizio della servitù. Di conseguenza, in base al disposto dell’1068, co. 4, cod. civ., il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di terzo è condizionato al consenso di questo che deve essere, vista la natura del diritto, necessariamente manifestato per iscritto. In tal modo, si fornisce non solo una effettiva tutela al terzo, destinatario del trasferimento, nonché titolare del fondo deputato a sopportare il peso del fondo dominante, ma ha ulteriormente consolidato un principio giurisprudenziale già sancito, secondo cui il consenso di quest’ultimo non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo invece necessa

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Lo studio

Dario De Noia
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Terlizzi (BA)

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