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Incostituzionale la proroga della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore

Scritto da: Davide Feola - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Le procedure esecutive immobiliare aventi ad oggetto le abitazioni principali dei debitori potranno nuovamente riprendere, in quanto per la Consulta non sussiste più l’esigenza sottesa alla temporanea sospensione, divenuta nel corso del tempo irragionevole e sproporzionata.

È quanto sancito dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della seconda proroga della sospensione di ogni attività esecutiva avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore; la pronuncia, seppur limitata nell’effetto pratico, è un chiaro segnale al legislatore di astenersi da ulteriori interventi unicamente favor debitoris, senza contemplare le esigenze dei creditori.

Con la sentenza n. 128/2021, depositata il 22 giugno 2021, seguita alla rimessione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la Corte ha ravvisato quindi l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 14, del D.L. n. 183/2020, conv. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.

La normativa censurata è al culmine di una serie di misure emergenziali assunte dal legislatore durante l’emergenza pandemica, introdotte in principio dall’art. 83 del D.L. 18/2020, come convertito, che ha previsto un rinvio generalizzato delle udienze dal 9 marzo sino all’11 maggio 2020, salvo tipizzate eccezioni.

All’interno del quadro normativo emergenziale, è stato introdotto l’art. 54ter del D.L. 18/2020[1], caratterizzato dalla volontà di attuare una sospensione generalizzata delle procedure esecutive immobiliari (aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore), e non solo dei termini processuali.

La misura, in vigore sino al 30 ottobre 2020 e prorogata sino al 31 dicembre 2020, ha visto l’ulteriore e generalizzata proroga al 30 giugno 2021, sancita dalla norma costituzionalmente censurata.

I Giudici costituzionali hanno ravvisato nella seconda proroga della sospensione il mancato adattamento del legislatore al mutato contesto pandemico, in quanto lo stesso avrebbe dovuto meglio specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura sospensiva, a differenza di quanto accaduto con altre discipline dettate per regolare l’attività del processo civile in genere. Ciò ha provocato la paralisi delle azioni esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale.

In particolare, la Corte ha ritenuto irragionevoli le disposizioni citate, osservando la sproporzione per il mancato bilanciamento tra la tutela del creditore e quella del debitore, giustificabile solo inizialmente per una maggior efficacia delle misure di protezione; il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere, successivamente, dimensionato alle reali esigenze protettive dei debitori, avuto riguardo del corso e dell’evoluzione della pandemia.

La Consulta, infine, ha rilevato che il diritto del debitore a conservare la disponibilità dell’immobile è comunque tutelato dalla proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, applicabile anche al decreto di trasferimento del bene espropriato, rendendo ancor più evidente la sproporzione tra la tutela del debitore e le esigenze dei creditori.

La compressione del diritto di agire che discende dall’indiscriminata e generalizzata proroga ex art. 13, comma 14 del D.L. 183/2020 come convertito conduce, quindi, all’assenza di un bilanciamento tra gli interessi in gioco, in aperto contrasto col diritto di uguaglianza sancito dall’art. 3, primo comma, Cost. ed il diritto di difesa previsto dall’art. 24, primo e secondo comma, Cost., come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2021.

Avv. Davide Feola

[1] art. 54ter del D.L. 18/2020: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del C.P.C. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”


Avv. Davide Feola - Avvocato civilista

Sono Davide Feola, e sono iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, ma svolgo attività anche sui Fori di Monza, Busto Arsizio, Lodi e Bergamo, occupandomi di diritto civile, in particolare il diritto bancario e diritto condominiale , con pluriennale esperienza nella gestione e recupero del credito e nelle procedure concorsuali. Ho acquisito competenze, inoltre, nella contrattualistica in generale, gestione di sinistri stradali, responsabilità civile, locazioni e sfratti. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, trovando soluzioni pratiche e concrete ai problemi. Disponibilità su vari fori limitrofi.




Davide Feola

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Referenze

Sentenza giudiziaria

Vittorioso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del valore di 1.678.200,05 euro

Sentenza del 30 gennaio 2024 Tribunale di Lucca

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 30 gennaio 2024, in accoglimento delle nostre tesi, ha rigettato l'opposizione avente ad oggetto plurime eccezioni, tra le quali la carenza di legittimazione attiva della titolare del credito, l’applicabilità della normativa a tutela del #consumatore e la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, oltre al disconoscimento delle sottoscrizioni, condannando l'opponente per l'importo di 885.182,55 euro, stante l'incasso medio tempore di 793.017,50 euro. Il Tribunale ha statuito che: (i) il provvedimento Banca Italia n. 55/2005 riguarda solo le fideiussioni omnibus e non le specifiche; (ii) la richiesta di pagamento a vista è sufficiente per qualificare il negozio come garanzia autonoma (Cass. 15091/2021); (iii) al fine di invocare la nullità della fideiussione occorre dare prova dell'intesa tra i principali soggetti bancari, che la banca mutuante fosse partecipe dell’intesa, e che è stata di fatto limitata la libertà contrattuale del garante. Degno di nota, infine, l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in quanto il garante aveva disconosciuto firme della cui autenticità era, invece, ben consapevole.

Sentenza giudiziaria

Diritto al rimborso delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica

Ordinanza 29 marzo 2021 Tribunale di Milano

Ho assistito positivamente una società che ha domandato all'ente erogatore dell'energia elettrica la ripetizione delle addizionali provinciali all’accisa pagata sulla fornitura di energia elettrica. Infatti, il d. lgs. n. 23/2011 ha abrogato dal 1° gennaio 2012 l’addizionale provinciale all’accisa pagata dalle imprese sull'energia elettrica a far data dal 1988, anno della sua introduzione. Lo Stato italiano, pertanto, è tenuto a restituire tutte le somme indebitamente incassate nel corso degli anni, ponendosi l'aliquota provinciale in contrasto con il diritto comunitario. Il diritto di ripetizione spetta al consumatore finale pagato nei confronti dell'impresa fornitrice dell'energia, questione finalmente risolta dalla Cassazione con alcune sentenze (le prime tra tutte: Cass. Civ. 15198/2019, Cass. n. 27099/2019, Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass. Civ. n. 29980/2019, Cass. Civ. n. 29981/2019, Cass. Civ. n. 19763/2020). In allegato l'ordinanza del Tribunale di Milano, che accoglie le domande dell'utente finale, condannando l'impresa alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.

Caso legale seguito

Solidarietà nel pagamento delle spese condominiali tra acquirente e venditore

Applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., obbligazione solidale e diritto di ripetizione delle somme pagate

Ho assistito l'acquirente di un immobile, alla quale sono state addebitate le spese condominiali dell'anno precedente e dell'anno in corso all'acquisto di casa. L'art. 63 disp. att. c.c., sul punto, è chiaro, ponendo l'obbligazione a carico di acquirente e venditore in via solidale: ciò comporta la possibilità, per il Condominio, di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione ad una delle due parti (anche parte venditrice quindi). Non rileva la clausola di salvaguardia inserita nell'atto di compravendita, con la quale il venditore garantisce l'assenza di debiti e, nel caso vi fossero, se ne farebbe interamente carico: la clausola ha mera efficacia interna, non essendo opponibile al Condominio. L'acquirente, quindi, una volta rimborsate le spese condominiali (solo per l'anno precedente al rogito e per l'anno in corso), potrà successivamente agire in ripetizione nei confronti del venditore, ai sensi dell'art. 1299 c.c., per la metà del debito pagato, oppure per l'intero se presente la clausola di salvaguardia nell'atto di compravendita. Prima del rogito, l'acquirente deve pretendere dal venditore una dichiarazione dell'amministratore di condominio, attestante le eventuali pendenze, onde evitare di dover ripianare debiti pregressi maturati nella precedente gestione.

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