Avvocato Davide Meloni a Cagliari

Davide Meloni

Avvocato esperto in Diritto Bancario a Cagliari

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La segnalazione nella Centrale Rischi di Banca d’Italia e le modifiche introdotte dal Decreto “Cura Italia”

Scritto da: Davide Meloni - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il c.d. Decreto “Cura Italia” ha introdotto alcune modificazioni anche relativamente alla tematica della segnalazione alla Centrale Rischi.
Per chiarire di cosa si tratta è bene effettuare un preambolo relativo alla natura ed alla funzione della C.R.


Cos’è la CR di Banca d’Italia? 


La CR è stata istituita in virtù delle seguenti norme: 
a) Art. 53 c. 1 lettera b e art. 107 c. 2 d. lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che recita: (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (2);
d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d) (3) (4).
attribuzione alla banca D’Italia del potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, provvedimenti in materia di contenimento del rischio);
b) La Delibera CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 29 marzo 1994, che ha affidato la gestione della Centrale dei Rischi alla Banca d’Italia, oltre che nelle istruzioni per gli intermediari creditizi di cui alla circolare della Banca d’Italia del 22 giugno 2004.
Inoltre dobbiamo citare
- la delibera CICR del 29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994, adottata in base agli artt. 53, comma 1, lett. b) 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del d-lgs 1° settembre 1993, 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

  • le norme attuative della Banca d’Italia.



Esistono oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, altre società private c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili) e che includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00.


Che natura e che funzioni ha la CR? 


La Centrale Rischi è un sistema informativo con carattere pubblicistico, che ha per oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie (intermediari); in essa devono confluire le segnalazioni da parte degli intermediari del credito relative all’indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del citato Testo unico.


Ogni mese gli intermediari devono comunicare alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad € 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi € 30.000,00.


Parimenti la Banca d’Italia, fornisce mensilmente agli intermediari le predette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.


I dati inseriti in CR sono accessibili agli intermediari, agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria (unicamente per ragioni di giustizia) nonché alle istituzioni, alle autorità, alle amministrazioni o agli enti pubblici nei soli casi di legge; ovviamente sono accessibili al soggetto interessato.


La Centrale dei Rischi persegue quindi l’interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulti inadempiente rispetto a determinati finanziamenti (superiori a € 30.000,00) oppure che sia già gravato da un’esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno € 30.000,00) anche se in regolare adempimento.
Esistono oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, altre società private c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili) e che includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00 e delle quali ci occuperemo in altro contributo.




La sua natura è pertanto quella di tutelare l’interesse pubblico a tutela della solvibilità del sistema creditizio.
In altri termini lo scopo della CR è quello di migliorare le procedure di valutazione del merito creditizio, rafforzando così la stabilità finanziaria di tutto il sistema creditizio.


E’ però basilare che le informazioni vengano fornite in maniera corretta da parte degli intermediari e pertanto l’utente ha un diritto soggettivo a non vedersi pregiudicato per notizie false, incomplete e imprecise.
In altri termini è necessario nell’ambito della segnalazioni tenere presente un corretto bilanciamento di due esigenze, da un lato quella di evitare che un soggetto non solvibile acceda al credito e dall’altro evitare che una segnalazione fallace impedisca l’accesso al credito a soggetti meritevoli.


In un successivo approfondimento ci occuperemo in maniera dettagliata della questione relativa alla illegittimità della segnalazione in CR.






Cosa sono le segnalazioni a sofferenza? 


Come già accennato, gli intermediari devono segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno € 30.000,00.
Per potere effettuare legittimamente tale segnalazione l’intermediario dovrà appurare che il cliente si trovi in un vero e proprio stato di “insolvenza”, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento.
In altri termini è necessario che il cliente si trovi  in una situazione di instabilità patrimoniale e finanziaria.
Pertanto, per potere effettuare la segnalazione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione economico-patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra Azienda di Credito e cliente.
Per quanto riguarda la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi, infine, va osservato che gli intermediari possono consultare le segnalazioni di ogni soggetto per i 36 mesi precedenti; ne consegue che per fare si che non sia più possibile vedere una segnalazione, occorrerà attendere appunto 3 anni dalla data dell’eventuale pagamento.
L’intermediario, infatti, una volta cessata la situazione di sofferenza, cesserà di segnalare il soggetto ma le segnalazioni pregresse saranno ancora visibili agli intermediari per i successivi 36 mesi.




Le modifiche nel Decreto Cura Italia.




Il c.d. Decreto Cura Italia, in considerazione dello stato di difficoltà finanziaria in cui si trovano numerose imprese, costrette alla chiusura o ad un ridimensionamento delle loro attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per fare fronte all’emergenza COVID-19, ha previsto delle modifiche relative anche alla segnalazione in C.R.


L’art 56 ha, in sostanza, previsto una sorta di moratoria per le segnalazioni in CR laddove i presupposti per l’effettuazione della stesse siano sorti in data successiva a quella dell’entrata in vigore delle misure di contenimento che hanno imposto la chiusura di gran parte delle attività produttive.


In particolare si prevede che gli intermediari non debbano segnalare: 
1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del D.L.
Ciò in quanto le misure tali misure prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali.
2) le rate scadute - in quanto sospese - nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’art. 56, co. 2, lett. c); 
Questo in quanto la predetta disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
Infine, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.


Di seguito riportiamo la Comunicazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020 - Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi -
La comunicazione è rinvenibile anche al seguente link: https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf










Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 561 prevede che le imprese, come definite al comma 5 – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario.
Tra le suddette misure, il comma 2 dell’art. 56 prevede che:
• lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;
• lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
• lett. c) “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.
Gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi.
In particolare, si precisa che nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.
Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.
In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.


Questo articolo è stato pubblicato in: https://www.studiolegalemdg.com/notizie/la-segnalazione-nella-centrale-rischi-di-banca-ditalia-e-le-modifiche-introdotte-dal-decreto-cura-italia


Avv. Davide Meloni - Avvocato esperto in Diritto Bancario a Cagliari

Sono Avvocato, iscritto all'Ordine di Cagliari, dall'anno 1996. Esercito la mia professione sia in forma individuale che in collaborazione con i Colleghi dello Studio Legale MDG & Partners. Alcune delle mie esperienze: Consulente legale (2001- 2008) del “Centro di ascolto”, Comuni associati in base alla legge 285. Cultore di Materia presso l'Università di Cagliari (Istituto di Diritto Romano) Insegnante di Diritto di Polizia presso la Scuola Allievi Carabinieri (Sezione di Iglesias) negli anni 1997-2002 Master Breve in Diritto Bancario e Finanziario nell'anno 2017. Master in Diritto Tributario nell'anno 2018 -19.




Davide Meloni

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo di diritto civile dall'inizio della mia attività professionale. Le mie aree di attività spaziano dal recupero crediti (che viene svolto principalmente a favore di Aziende) al contenzioso Bancario (per il quale si veda l'apposita sezione) ed assicurativo. Nel corso degli anni, in virtù di specifiche esperienza maturate sul campo, mi sono occupato anche di diritto di famiglia (per il quale rimando all'apposita sezione).


Diritto bancario e finanziario

Mi occupo di Diritto Bancario e del relativo contenzioso sin dal 1993, avendo svolto la pratica forense in uno Studio Legale che tutelava all'epoca un primario Istituto di Credito. In quell'ambito mi occupavo prevalentemente della fase del recupero del credito; alla predetta fase, peraltro, era spesso connessa l'attività di difesa della Banca nei giudizi di merito ove era frequente la trattazione di complesse questioni giuridiche. Successivamente mi sono occupato di numerosi contenziosi nei quali ho assunto la difesa dell'utente bancario (Azienda e Consumatore). Ho frequentato un Master breve in Diritto Bancario nell'anno 2017.


Recupero crediti

Dal 1993 (anno di inizio della pratica professionale) ho seguito moltissime pratiche di recupero crediti. Detta attività si esplica attraverso una prima necessaria fase stragiudiziale - con eventuale fase di mediazione o di negoziazione assistita, laddove necessaria - seguita in caso di mancato recupero, dall'azione monitoria e dalla successiva fase esecutiva (mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi e immobiliare).


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Pignoramento, Diritto penale, Tutela del consumatore, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Franchising, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Reati contro il patrimonio, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Titolo professionale

Master in Diritto vitivinicolo

Euroconference - 11/2021

Il Master in Diritto Vitivinicolo mi ha consentito di approfondire la materia con le sue connessioni tra diritto civile, amministrativo e penale.

Pubblicazione legale

La nullità delle fideiussioni bancarie redatte su schema ABI

Pubblicato su IUSTLAB

Da alcuni anni a questa parte e più precisamente dal momento in cui la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810 ha sancito il seguente principio di diritto: “ in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza ” ​è ampiamente dibattuto il tema della nullità delle fideiussioni redatte secondo lo schema ABI. A partire da quella data numerose altre Sentenze, sia di legittimità che di merito, hanno ribadito il suddetto principio di diritto e statuito la nullità dei contratti di fideiussione redatti su moduli conformi allo schema ABI. Tra gli ultimi arresti in tal senso citiamo Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-05-2019, n. 13846 che ha ribadito il principio già affermato da Cass. 29810/2017 in base al quale le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono radicalmente nulle per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 . Il citato art. 2 della L. 287/1990 vieta, infatti, le intese tra imprese che abbiano l’oggetto o l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali. Non è superfluo ricordare come, a monte delle Sentenze sopra richiamate, in applicazione della predetta normativa, la Banca d'Italia avesse avviato nei confronti dell’ABI, relativamente alle condizioni generali della fideiussione contratta a garanzia delle operazioni bancarie, una istruttoria dalla quale era emerso che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI “ contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto ” con la citata normativa. Il caso concreto che venne a suo tempo esaminato da Cass. 29810/2017 riguardava un fideiussore che si era opposto ad un Decreto Ingiuntivo emesso nei suoi confronti assumendo che il contratto di fideiussione omnibus da lui sottoscritto fosse nullo in quanto le clausole ivi contenute erano identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI e come tali contrastanti con il provvedimento della Banca d’Italia, del 2 maggio 2005, che ne vietava l'applicazione per violazione della L. n. 287 del 1990. La Suprema Corte ha evidenziato che ciò che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all’evidenza, il fatto che esse “ costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata.. .”, cioè che “ attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita.. ”. Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali col testo di uno schema contrattuale ritenuto coincidente con lo schema delineato dall’intesa restrittiva vietata. E’ evidente, infatti, che l’illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l’ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 2 maggio 2005, ma la Banca parte in causa avesse egualmente sottoposto all’odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell’intesa di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a)”. In altre parole, Cass. 29810/2017 statuisce che, indipendentemente dal comportamento dell’ABI, quello che rileva è se l’Istituto di credito abbia sottoposto al ricorrente una fideiussione contenente quelle clausole che sono ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90. Pertanto il Giudice di merito è tenuto essenzialmente “ a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva ”, cioè se coincidono con quelle, individuate dalla Banca d'Italia, che violano la legge L. n. 287 del 1990, ciò indipendentemente dal fatto che l’ABI abbia provveduto o meno a diffondere il testo delle condizioni generali del contratto di fideiussione comprensivo delle clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario. Un ulteriore passo avanti nell’interpretazione della vicenda in esame è senz’altro costituito dalla ciò richiamata Sentenza della Corte di Cassazione del 22.05.2019 n. 13846. Nella sopra richiamata pronuncia si chiarisce, infatti, che per fare sì che l’azione realizzata dall’Azienda di credito debba considerarsi vietata, si deve accertare “ non la diffusione di un modulo abi da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l’illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l’abi non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla banca d’italia nel provvedimento n. 55/2005, ma la banca (…) avesse egualmente sottoposto all’odierno ricorrente un modulo negoziale includente disposizioni che costituivano comunque oggetto dell’intesa di cui alla l. 287 del 1990, art. 2, lett. A) ”. Da ciò deriva, secondo l’interpretazione sopra richiamata, l’automatica nullità dei contratti fideiussori redatti secondo il modello ABI, senza necessità che il Giudice di merito debba provvedere ad una valutazione in ordine all’illegittimità delle clausole fideiussorie, in quanto la valutazione di tale illegittimità è stata fatta a suo tempo dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005. Quali sono le conseguenze della declaratoria di nullità? Una delle conseguenze più evidenti della declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione è senz’altro la decadenza del diritto ad agire contro il fideiussore. Di norma, infatti, i contratti di fideiussione comportavano una diluizione a dismisura dei termini per l’escussione del garante nonché di estensione della garanzia anche agli obblighi di restituzione derivanti dall'invalidità del rapporto principale, chiaramente ulteriori e diversi rispetto agli obblighi garantiti al momento della stipulazione. In ordine alla decadenza del diritto ad agire contro il fideiussore ricordiamo che l’art. 1957 c.c. dispone che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza . Il creditore che non attiva tempestivamente gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade pertanto dal diritto di pretendere l’adempimento dal fideiussore. Nel caso in cui il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile prima ed a prescindere dalla prestazione complessiva, il “ dies a quo” , per calcolare il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell’intero rapporto (Cass. n. 15902/2014). Il termine di decadenza previsto all’art. 1957 c.c. si applica a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo del creditore, che esso porti a giustificazione della sua inerzia nell’azione contro il debitore principale; ciò che rileva è il solo oggettivo decorso del termine, senza che il creditore abbia iniziato una azione giudiziale di recupero contro il debitore principale e l’abbia altresì diligentemente continuata. Da quanto sopra esposto è evidente che, in ogni ipotesi in cui l’Azienda di credito abbia (come accade più frequentemente di quanto si pensi) iniziato l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale dopo molto tempo (talvolta passano anni tra la decadenza del beneficio del termine e l’inizio delle azioni volte al recupero) il fideiussore avrà la possibilità di eccepire la nullità della clausola di deroga all’art 1967 c.c.. La predetta difesa è spesso particolarmente efficace nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo ed ha spesso comportato la sospensione del provvedimento monitorio emesso nei confronti del fideiussore Articolo originariamente pubblicato dallo scrivente su: https://www.studiolegalemdg.com/notizie/la-nullita-delle-fideiussioni-bancarie-redatte-su-schema-abi

Titolo professionale

Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario

Altalex Formazione - 6/2017

Il Master Breve ha focalizzato la sua attenzione sugli aspetti del contenzioso in materia Bancaria e Finanziaria. Il corso si è svolto in 25 ore di formazione nel periodo maggio -giugno 2017 e mi ha permesso di approfondire con un taglio differente una materia che tratto da anni.

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