Un passo avanti verso la trasformazione del nostro diritto, talvolta ancora ancorato a stereotipi vecchi e non attuali.
Con la recentissima decisione (sentenza n. 148 del 2024) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "convivente di fatto". In tal modo, si potrà applicare al convivente di fatto la disciplina dell’impresa familiare. Ricordiamo a noi stessi che, ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge 76/2016, per "conviventi di fatto" si intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".La Corte Costituzionale, su istanza della Corte di Cassazione, ha accolto le questioni da quest'ultima sollevate, rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.
Ovviamente, la Corte sottolinea le permanenti differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio. Ciononostante, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta. Osserva la Corte che "la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare", pertanto sarebbe irragionevole non includere il convivente di fatto nell’impresa familiare. Stante tale ragionamento logico, ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile, che - nell’attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare - comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione.
La sentenza, sicuramente condivisibile se analizzata sul mero piano della tutela del diritto al lavoro e alla protezione di ogni prestazione lavorativa,ma sul piano matrimoniale, solleva alcuni interrogativi di fondo che meritano ulteriore approfondimento.
In qualità di Avvocato Matrimonialista, opero su tutto il territorio nazionale e internazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto societario (anche con risvolti internazionali), con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia italo- tedesco Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Sono specializzato in diritto di famiglia,diritto di famigli internazionale, diritto di famiglia italo-tedesco, diritto minorile, diritto penale della famiglia. Ho frequentato numerosi studi presso prestigiose università internazionali grazie ai quali ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze del diritto di famiglia e diritto minorile sul piano internazionale. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Avvocato matrimonialista e divorzista. Mi occupo di Procedure di diritto di famiglia internazionale, affidamento condiviso, affidamento congiunto, affidamento alternato, affidamento esclusivo e super esclusivo, sottrazione internazionale di minori, separazione consensuale, separazione giudiziale, assegno di mantenimento divorzile, famiglia di fatto, convivenza more uxorio, contratti convivenza eterosessuale e omossessuale. Opero su tutto il territorio nazionale ( SEDI PRINCIPALI BARI E MILANO) internazionale ( Germania e Austria).
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