Avvocato Domenico Lamanna Di Salvo a Milano

Domenico Lamanna Di Salvo

Professore Ordinario, Avvocato Matrimonialista -Divorzista

About     Contatti





Separazione/divorzio e frequentazione dei figli col nuovo partner

Scritto da: Domenico Lamanna Di Salvo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Uno dei temi ricorrenti nei contenziosi familiari riguarda la possibilità di far conoscere o meno il nuovo/a partner ai propri figli.

Al riguardo, va precisato che non c’è nessuna norma di legge che impedisca alla madre o al padre di presentare ai figli il nuovo partner. Ciò significa che nulla vieta al nuovo partner di trascorrere del tempo con i figli del suo compagno. Recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. 11448/2017) ha stabilito che non è giustificato il divieto per la nuova compagna di incontrare i figli della coppia quando sussiste una relazione stabile ed equilibrata. Sulla stessa scia si colloca il Tribunale di Milano (Trib. Milano 18.01.2017), secondo cui "in assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale". In linea del tutto astratta, però, è possibile che uno dei due ex coniugi  possa avanzare comunque apposita richiesta al giudice, il quale potrà disporre una limitazione alla frequentazione dei nuovi compagni solo nel caso in cui, dopo un’attenta analisi della situazione (magari anche attraverso perizia), sia evidente che il nuovo compagno nuoce gravemente al benessere psico-fisico dei figli o lede la loro sensibilità. Al momento, è impossibile prevedere una casistica al riguardo. Ed invero, l'art. 337 - ter c.c. afferma che“…il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa…”. Secondo gli Ermellini,  al riguardo è necessario un rigoroso controllo e valutazione ponderata su tutte quelle restrizioni, in riferimento al diritto di visita, che rischiano di alterare le relazioni familiari e mettere fine al rapporto genitore-figlio. A titolo esemplificativo, un eventuale divieto di frequentazione deve essere valutato dal Giudice in relazione al caso di specie. Tale divieto potrà essere emesso qualora venga accertato, anche attraverso una perizia, che il nuovo compagno rappresenta un problema in grado di nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o possa ledere in qualsiasi modo la sensibilità dello stesso.

Viene, poi, da chiedersi se sia possibile inserire negli accordi di spearazione o divorzio alcune clausole che vietano all'atro coniuge la frequentazione dei figli con il nuovo partner. Tali clausole, è bene ribadirlo,  non costituiscono un obbligo giuridico ma corrispondono ad un mero obbligo morale che, se violato, non comporta alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio.

In ogni caso riteniamo opportuno sottolineare che in tali situazioni gli unici parametri da consigliare sono il buon senso e, soprattutto, il child's best interest, che deve rappresentare l'unico ed immutabile punto di riferimento per le ex coppie.


Avv. Domenico Lamanna Di Salvo - Professore Ordinario, Avvocato Matrimonialista -Divorzista

In qualità di Avvocato Matrimonialista, opero su tutto il territorio nazionale e internazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto societario (anche con risvolti internazionali), con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia italo- tedesco Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.




Domenico Lamanna Di Salvo

Esperienza


Diritto di famiglia

Sono specializzato in diritto di famiglia,diritto di famigli internazionale, diritto di famiglia italo-tedesco, diritto minorile, diritto penale della famiglia. Ho frequentato numerosi studi presso prestigiose università internazionali grazie ai quali ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze del diritto di famiglia e diritto minorile sul piano internazionale. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.


Divorzio

Avvocato matrimonialista e divorzista. Mi occupo di Procedure di diritto di famiglia internazionale, affidamento condiviso, affidamento congiunto, affidamento alternato, affidamento esclusivo e super esclusivo, sottrazione internazionale di minori, separazione consensuale, separazione giudiziale, assegno di mantenimento divorzile, famiglia di fatto, convivenza more uxorio, contratti convivenza eterosessuale e omossessuale. Opero su tutto il territorio nazionale ( SEDI PRINCIPALI BARI E MILANO) internazionale ( Germania e Austria).


Eredità e successioni

Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.


Altre categorie:

Unioni civili, Separazione, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Violenza, Stalking e molestie, Diritto civile, Diritto bancario e finanziario, Diritto penale, Pignoramento, Diritto tributario, Reati contro il patrimonio, Diritto canonico, Contratti, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Referenze

Caso legale seguito

Successione e divorzio

Procedimento di successione e divorzio

In caso di separazione, ove non sia stabilito un addebito a carico del coniuge superstite, quest’ultimo mantiene i diritti ereditari conseguenti al matrimonio. In caso di divorzio, al coniuge superstite non spetta alcun diritto ereditario, in quanto il vincolo matrimoniale era stato sciolto prima della morte del de cuius.

Pubblicazione legale

Stalking da mantenimento: una nuova fattispecie di reato?

Pubblicato su IUSTLAB

Spesso, noi avvocati matrimonialisti/divorzisti siamo obtorto collo costretti a confrontarci con il reato di stalking, regolato dall'art. 612 c. p. Come noto, lo stalking può manifestarsi in tanti modi ed essere animato da differenti intenti. Ciononostante, esiste una forma particolare di stalking che afferisce le patologie del rapporto coniugale: ci riferiamo, in particolare, allo stalking per il mantenimento , quello cioè commesso dall’ex coniuge che, non riuscendo a incassare l’assegno che il giudice gli ha riconosciuto, interferisce in continuazione nella vita del soggetto obbligato fino a compiere vere e proprie persecuzioni. La Cassazione (Cass. 07.03.2024, n. 9878) si è recentemente occupata del caso in una sentenza riguardante una donna accusata di aver perseguitato il suo ex marito con l’obiettivo di ottenere il mantenimento . Le sue azioni includevano non solo il pedinamento fisico, ma anche una serie di atti intimidatori quali insulti , minacce , e un utilizzo aggressivo dei social network , con post offensivi mirati all’ex partner. Tali comportamenti, secondo la sentenza della Corte, configurano un chiaro caso di stalking, ovvero di persecuzione ossessiva , che va ben oltre la mera espressione di una richiesta di mantenimento. Tale comportamento è stato valutato come stalking non tanto per i singoli atti in sé, ma piuttosto la loro reiterazione nel tempo , che crea una situazione di assedio psicologico per la vittima . In questo contesto, l’atteggiamento persecutorio acquisisce una specifica valenza offensiva, rendendo la condotta nel suo complesso penalmente rilevante. Nel caso di specie, si era in presenza di una varietà di azioni con diverso grado di intensità, tutte dal chiaro intento persecutorio, che spaziavano da appostamenti a minacce verbali e fisiche, insulti, messaggi offensivi sui social e ripetute chiamate telefoniche. In passato, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del reato di stalking anche dinanzi a pochi comportamenti, purchè ripetuti in un breve arco temporale (ad esempio, diverse telefonate nel giro di poche ore). Tuttavia, è anche necessario che nella vittima si verifichi almeno uno di questi tre effetti: un grave stato di ansia e di stress emotivo; uno stato di paura tale da temere per l’incolumità propria o di un suo caro; un condizionamento psicologico tale da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita come ad esempio cambiare numero di telefono, modificare la strada per tornare a casa, sospendere un account social e così via. Se c’è la condotta reiterata ma non ci sono queste conseguenze sulla vittima, il reato c’è ancora ma è meno grave: si parlerà tutt’al più del reato di molestie telefoniche, punito penalmente in modo meno severo. Non possiamo che condividere in toto l'importazione seguita dalla Cassazione, perchè in Italia l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che sfocia in comportamenti ossessivi e persecutori, non è e non deve essere tollerato. Va severamente punito chi cerca di umiliare e perseguitare il proprio ex, trasformando l'esercizio di un diritto in uno strumento di tortura e di ricatto!

Caso legale seguito

L'assegno di mantenimento e quello divorzile

Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale.

Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale. L'assegno di mantenimento e quello divorzile sono oggi lo strumento numero uno per una mera speculazione economica ai danni dell'altro coniuge. Anche la prole diventa spesso un'arma per raggiungere il solo obiettivo sensibile, ovverosia il tanto agognato "mantenimento" che, a mio parere, appare giustificato solo ed esclusivamente nei confronti dei figli e, per quanto riguarda l'ex coniuge, solo in particolarissime situazioni da valutare nel caso concreto.

Leggi altre referenze (17)

Lo studio

Studio Legale Lamanna Di Salvo
Via Dante 16
Milano (MI)

Sede secondaria:
Via Dante Alighieri
Bari (BA)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Lamanna Di Salvo:

Contatta l'Avv. Lamanna Di Salvo per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email WhatsApp
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy