Avvocato Elisa Fea a Trinità

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Affidamento dei figli: condiviso, esclusivo, super esclusivo

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nel nostro ordinamento vige la regola dell’affidamento condiviso del figlio minore ai genitori separati, divorziati o ex conviventi more uxorio.

Infatti, il Codice civile (art. 337 quater), disponendo che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”, confina l’affidamento esclusivo ad ipotesi residuale.

Cosa comporta l'affidamento esclusivo?

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice; in ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori ed il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che l’affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, non impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i genitori, tranne qualora sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico; in tal caso, la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione con riferimento non solo al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso bensì anche all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2017, n. 27). La mera conflittualità tra i coniugi, nei limiti in cui si mantenga nell’ambito di un tollerabile disagio per la prole, non può impedire il ricorso all’affidamento condiviso (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108).

Il giudice, infine, può disporre l'affidamento esclusivo cosiddetto "rafforzato" o "super esclusivo" nei casi di assoluta inadeguatezza genitoriale ed impossibilità di una gestione condivisa dei figli minori. In tal caso, le competenze genitoriali vengono concentrate in capo al genitore affidatario anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater, comma 3, del Codice civile. Tuttavia, tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale ed il genitore non affidatario mantiene il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli.








Avv. Elisa Fea - Avvocato - Conoscenza e difesa dei Tuoi diritti -

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.




Elisa Fea

Esperienza


Incapacità giuridica

Mi occupo di assistenza nei casi di persone "fragili", che si trovano in situazioni di impossibilità a provvedere ai propri interessi per ragioni di infermità fisica o psichica, temporanea o permanente. In particolare, l’amministrazione di sostegno rappresenta una misura di protezione che si affianca a quelle, maggiormente invasive, dell’interdizione e dell’inabilitazione previste dal codice civile, consentendo al beneficiario di conservare il potere di compiere autonomamente taluni atti.


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili”, contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale). Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Pubblicazione legale

Tutore nominato all'interdetto: chi è e in quali casi può essere revocato?

Pubblicato su IUSTLAB

La funzione della tutela è quella di proteggere le persone dichiarate interdette. Possono essere interdette le persone maggiori di età e minori emancipate che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione. Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto. Tuttavia, può nominarsi tutore una persona estranea in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi. Una volta nominato, il tutore deve rispettare obblighi precisi: avere cura dell’interdetto, rappresentarlo negli atti civili, amministrare i suoi beni, formarne l’inventario, tenere la contabilità, presentare al Giudice Tutelare il rendiconto periodico della gestione dei beni dell'interdetto. In base all'art. 384 del Codice civile (dettato in materia di tutore nominato al soggetto minore ed applicabile anche al tutore dell'interdetto), i l Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. Qualora si verifichino i presupposti enunciati, peraltro, la rimozione del tutore dall'ufficio non è obbligatoria ma rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare, che dovrà valutare in concreto la corrispondenza della rimozione all'interesse dell'interdetto. In ogni caso, il tutore non potrà essere rimosso senza prima aver sottoposto le proprie ragioni al Giudice Tutelare che, nelle more dell'instaurazione del contraddittorio con il tutore, può sospenderlo dalla carica, ove ricorrano ragioni di stretta urgenza (in relazione al pericolo di pregiudizio per gli interessi dell'interdetto).

Pubblicazione legale

L'amministrazione di sostegno

Pubblicato su IUSTLAB

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, con " la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ” (articolo 1). La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, che deve contenere l’indicazione precisa degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Tuttavia, in ogni tempo e anche d'ufficio, il giudice tutelare ha la possibilità di modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. La Corte di Cassazione (sentenza 32542/2022) ha sottolineato che l'amministrazione di sostegno, pur non richiedendo uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; è escluso, invece, il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Pertanto, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. L'amministrazione di sostegno è qualificata "sostitutiva o mista" laddove il beneficiario, pur non essendo incapace di compiere atti giuridici, non è in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente "di assistenza" quando il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela o di coniugio ovvero una stabile condizione di convivenza (Cass. civ. n. 6079/2020).

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo un’esperienza pluriennale in ambito giudiziale e stragiudiziale presso uno Studio Legale cuneese, ho aperto il mio Studio Legale a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

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Lo studio

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Via Carlo Marro 14
Trinità (CN)

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