Avvocato Elisa Fea a Trinità

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Affidamento dei figli: condiviso, esclusivo, super esclusivo

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nel nostro ordinamento vige la regola dell’affidamento condiviso del figlio minore ai genitori separati, divorziati o ex conviventi more uxorio.

Infatti, il Codice civile (art. 337 quater), disponendo che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”, confina l’affidamento esclusivo ad ipotesi residuale.

Cosa comporta l'affidamento esclusivo?

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice; in ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori ed il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che l’affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, non impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i genitori, tranne qualora sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico; in tal caso, la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione con riferimento non solo al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso bensì anche all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2017, n. 27). La mera conflittualità tra i coniugi, nei limiti in cui si mantenga nell’ambito di un tollerabile disagio per la prole, non può impedire il ricorso all’affidamento condiviso (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108).

Il giudice, infine, può disporre l'affidamento esclusivo cosiddetto "rafforzato" o "super esclusivo" nei casi di assoluta inadeguatezza genitoriale ed impossibilità di una gestione condivisa dei figli minori. In tal caso, le competenze genitoriali vengono concentrate in capo al genitore affidatario anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater, comma 3, del Codice civile. Tuttavia, tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale ed il genitore non affidatario mantiene il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli.








Avv. Elisa Fea - Avvocato - Conoscenza e difesa dei Tuoi diritti -

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.




Elisa Fea

Esperienza


Incidenti stradali

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In caso di incidenti stradali, fornisco assistenza nella definizione del risarcimento del danno, sia esso di natura patrimoniale o di natura non patrimoniale o esistenziale, da parte della Compagnia assicurativa obbligata.


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili”, contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale). Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Altre categorie:

Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo un’esperienza pluriennale in ambito giudiziale e stragiudiziale presso uno Studio Legale cuneese, ho aperto il mio Studio Legale a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

Pubblicazione legale

Incidente per dosso non segnalato e responsabilità del Comune

Pubblicato su IUSTLAB

Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina della responsabilità per la cosa in custodia di cui all’art. 2051 del Codice civile è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Pertanto, il danneggiato che invochi siffatta responsabilità contro il proprietario o il gestore della strada in merito a un danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, dovrà esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l’evento dannoso e l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento suddetto. Trattandosi di un’ipotesi si responsabilità oggettiva, il Comune, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dovrà provare il caso fortuito e, quindi, dimostrarel'assenza di colpa, per aver posto in essere ogni misura idonea a prevenire ed evitare l’evento e la condotta mantenuta. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza, il conducente di un veicolo danneggiato a causa della presenza di un dosso non segnalato, potrà fondatamente richiedere al Comune il risarcimento del danno patito solo qualora abbia rispettato le norme del Codice della Strada e, in particolare, non abbia ecceduto i limiti velocità prescritti.

Recensione positiva

“professionalità, cortesia, precisione, perseveranza e tenacia”

5/2023 - Cliente

“Soddisfatto al 100% della professionalità, cortesia, precisione, perseveranza e tenacia per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati per ottenere le mie ragioni a prezzo contenuto. La consiglio vivamente.”

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