Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

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Esclusione dei figli dalla successione: è possibile?

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Secondo il nostro ordinamento, i figli sono eredi sia legittimi (succedono per legge in mancanza di testamento) sia necessari o legittimari (chi muore non può ledere la loro quota legittima, che vi sia o meno testamento).

Proprio perché eredi legittimari, i figli non possono essere privati della quota di eredità che la legge riserva loro e, quindi, hanno diritto ad una porzione del patrimonio ereditario che non può in alcun modo venire meno.

L'unico istituto che consente, di fatto, di escludere i figli dalla successione è la cosiddetta indegnità a succedere (art. 463 del Codice civile), che entra in gioco qualora il figlio ponga in essere una condotta particolarmente riprovevole nei confronti del defunto, del coniuge, di un suo ascedente o discendente.

I casi che determinano l'indegnità sono assolutamente gravi e tassativi e devono essere accertati dal Tribunale con sentenza. Essi sono rappresentati dall'uccisione del de cuius, da un attentato fisico nei suoi confronti o del coniuge o di un discendente o ascendente, dalla mancata reintegrazione nella responsabilità genitoriale da parte di un genitore (che, quindi, non potrà ereditare dal figlio), dall'induzione con dolo o violenza a far revocare o mutare il testamento dal de cuius o impedirne la revoca o la modifica, dalla soppressione od occultamento od alterazione del testamento, dalla formazione od uso cosciente di un testamento falso.

Solo in tali casi particolari e tassativi un erede legittimario perde il diritto a succedere.

Questo perché il nostro ordinamento tutela primariamente i diritti dei familiari e, pertanto, solo in ipotesi particolarmente gravi ammette l'esclusione dalla successione di un parente stretto come un genitore.


Avv. Elisa Fea - Avvocato a Trinità (CN)

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.




Elisa Fea

Esperienza


Contratti

In base al codice civile, il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estingure rapporti giuridici patrimoniali. La consulenza nella formazione del testo contrattuale consente di prevenire l'insorgere di problematiche e controversie. In caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, è possibile agire per ottenere l'adempimento oppure la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili”, contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale). Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Recensione positiva

“professionalità, cortesia, precisione, perseveranza e tenacia”

5/2023 - Cliente

“Soddisfatto al 100% della professionalità, cortesia, precisione, perseveranza e tenacia per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati per ottenere le mie ragioni a prezzo contenuto. La consiglio vivamente.”

Titolo professionale

Master Corso Annuale di Preparazione all'Esame di Abilitazione alla Professione Forense

Litubium S.a.s. di Arona Emilia e C. - 1/2016

La frequentazione del corso ha rappresentato un valido ausilio nella preparazione dell'Esame di Abilitazione nonché una possibilità di confronto con Professionisti qualificati ed aspiranti Avvocati.

Intervista pubblica

Responsabilità contrattuale e da fatto illecito: quali differenze?

Story Time - Radio Italia 5 e Radio Canale Italia - 1/2023

Il 28/01/2023 sono stata ospite del programma radiofonico Story Time. Nel mio intervento, abbiamo affrontato i rimedi all'indempimento contrattuale ed analizzato gli elementi che devono essere provati per ottenere il risarcimento del danno: l'esistenza del contratto; l'adempimento della propria obbligazione; il danno subìto; la riconducibilità del danno all'inadempimento dell’altra parte. Spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, l’onere della prova è interamente a carico del danneggiato, che deve sempre provare: il dolo o la colpa dell’altra parte; il fatto dannoso; il nesso di causalità tra il fatto commesso ed il danno subito. Attenzione alla prescrizione, cioè il termine decorso il quale il diritto non può più essere fatto valere. Nella responsabilità da inadempimento contrattale, il termine ordinario per richiedere il risarcimento del danno è di 10 anni. Il Codice civile, però, prevede anche prescrizioni “brevi” (ad esempio per i contratti di trasporto) e prescrizioni “presuntive” (ad esempio per il pagamento dei professionisti). Nella responsabilità da fatto illecito, il termine di prescrizione è più breve: 5 anni. Tuttavia, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli il diritto si prescrive in 2 anni e, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

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