Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato a Trinità (CN)

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Patrocinio Gratuito in materia civile: cos'è e quali requisiti richiede.

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il Patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto "Patrocinio Gratuito") è un istituto previsto e disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) che consente ai non abbienti di beneficiare dell'assistenza di un avvocato, senza doversi far carico del suo compenso che, appunto, viene corrisposto dallo Stato.

Il Patrocino Gratuito è assicurato nel processo civile, penale, amministrativo e tributario purché il cittadino dimostri di possedere i presupposti previsti dalla legge.

In particolare, per quanto riguarda i procedimenti civili, il reddito annuo dell'interessato, cumulato con quello dei familiari conviventi, dev'essere non superiore ad € 12.838,01. Detto importo si compone della somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, risultanti dall’ultima dichiarazione, di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente. Esiste, però, un'eccezione in caso di controversia radicata avverso familiare convivente in quanto il reddito di quest'ultimo non è da considerare.

La Corte di Cassazione ha precisato che per “ultima dichiarazione” debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022).

L'istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (con o senza nomina di un difensore). In tale domanda, l'interessato si impegna:

- a comunicare perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

- a produrre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine ed a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto indicato nell'istanza presentata nonché ad integrarla nel termine perentorio di giorni dieci dalla richiesta.

Con la medesima istanza, il cittadino dichiara, tra l'altro:

- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309,87 a € 1.549,37, con pena aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al Patrocinio);

- di essere consapevole che, nel caso in cui il Magistrato accerti il mutamento delle condizioni reddituali durante il procedimento, dispone la revoca del beneficio.



Avv. Elisa Fea - Avvocato a Trinità (CN)

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.




Elisa Fea

Esperienza


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Eredità e successioni

Il nostro ordinamento prevede un sistema di norme che regolano il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).


Separazione

Con la separazione personale dei coniugi, gli effetti del matrimonio rimangono sospesi. Può essere consensuale (su accordo dei coniugi) o giudiziale (nel caso di mancato accordo e, dunque, instaurazione della causa da parte di uno dei coniugi). In ogni caso, dalla crisi coniugale deriva sempre la rottura di un equilibrio, particolarmente delicata in presenza di figli minori. Per questo, all’applicazione degli istituti giuridici di riferimento (rapporti economici tra i coniugi, affidamento e mantenimento di figli) affianco l’attento ascolto delle parti al fine di individuarne i bisogni e gli interessi.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo un’esperienza pluriennale in ambito giudiziale e stragiudiziale presso uno Studio Legale cuneese, ho aperto il mio Studio Legale a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

Pubblicazione legale

Revoca dell'assegnazione della casa coniugale: possibile l'aumento dell'assegno divorzile?

Pubblicato su IUSTLAB

L'art. 9, comma 1, L. n. 898 del 1970 (detta anche "Legge sul divorzio") stabilisce che, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di divorzio, il tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi economici da corrispondersi (assegno divorzile ed assegno di mantenimento dei figli). La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7961/2024, ha analizzato la possibilità di incrementare l'importo dell'assegno divorzile stabilito a favore del coniuge che abbia perso l'assegnazione della casa coniugale stabilita in sede di divorzio In primo luogo, la Corte ha ribadito che il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio, adeguando così l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. In via generale, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato assegnatario, suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio, tanto più quando l'altro ex coniuge proprietario esclusivo ne acquisti la disponibilità materiale. Infatti, da un lato, la statuizione sull'assegnazione della casa familiare è posta nell'esclusivo interesse del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Dall'altro lato, tuttavia, secondo la Corte, l'assegnazione della casa coniugale ha comunque dei riflessi economici, perché consente al genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abitazione, a differenza del genitore che non vive in prevalenza con i figli, anche se proprietario esclusivo o comproprietario dell'abitazione stessa. Per questo motivo, ha sottolineato la Cassazione, la revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli ed una sopravvenienza migliorativa per l'altro che ne sia il proprietario esclusivo. Di conseguenza, in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificato motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge.

Pubblicazione legale

Affidamento dei figli: condiviso, esclusivo, super esclusivo

Pubblicato su IUSTLAB

Nel nostro ordinamento vige la regola dell’affidamento condiviso del figlio minore ai genitori separati, divorziati o ex conviventi more uxorio. Infatti , il Codice civile (art. 337 quater), disponendo che “ Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”, confina l’affidamento esclusivo ad ipotesi residuale. Cosa comporta l'affidamento esclusivo? Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice; in ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori ed il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interes se . La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che l’affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, non impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i genitori, tranne qualora sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico; in tal caso, la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione con riferimento non solo al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso bensì anche all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2017, n. 27). La mera conflittualità tra i coniugi, nei limiti in cui si mantenga nell’ambito di un tollerabile disagio per la prole, non può impedir e il ricorso all’affidamento condiviso (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108). Il giudice, infine, può disporre l'affidamento esclusivo cosiddetto "rafforza to" o "super esclusivo" nei casi di assoluta inadeguatezza genitoriale ed impossibilità di una gestione condivisa dei figli minori. In tal caso, le competenze genitoriali vengono concentrate in capo al genitore affidatario anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater , comma 3, del Codice civile. Tuttavia, tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale ed il genitore non affidatario mantiene il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli.

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