Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

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Tutore nominato all'interdetto: chi è e in quali casi può essere revocato?

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La funzione della tutela è quella di proteggere le persone dichiarate interdette.

Possono essere interdette le persone maggiori di età e minori emancipate che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione.

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto. Tuttavia,  può nominarsi tutore una persona estranea in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi.

Una volta nominato, il tutore deve rispettare obblighi precisi: avere cura dell’interdetto, rappresentarlo negli atti civili, amministrare i suoi beni, formarne l’inventario, tenere la contabilità, presentare al Giudice Tutelare il rendiconto periodico della gestione dei beni dell'interdetto.

In base all'art. 384 del Codice civile (dettato in materia di tutore nominato al soggetto minore ed applicabile anche al tutore dell'interdetto), il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.


Qualora si verifichino i presupposti enunciati, peraltro, la rimozione del tutore dall'ufficio non è obbligatoria ma rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare, che dovrà valutare in concreto la corrispondenza della rimozione all'interesse dell'interdetto.

In ogni caso, il tutore non potrà essere rimosso senza prima aver sottoposto le proprie ragioni al Giudice Tutelare che, nelle more dell'instaurazione del contraddittorio con il tutore, può sospenderlo dalla carica, ove ricorrano ragioni di stretta urgenza (in relazione al pericolo di pregiudizio per gli interessi dell'interdetto).




Avv. Elisa Fea - Avvocato a Trinità (CN)

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.




Elisa Fea

Esperienza


Risarcimento danni

In caso di violazione di un'obbligo contrattuale o di danno ingiusto provocato con dolo o colpa, è possibile ottenere il risaricmento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In ogni caso, è fondamentale quantificare il danno subito e dimostrare accuratamente i presupposti richiesti dalla legge, a seconda del tipo di responsabilità (contrattuale o da fatto illecito).


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili”, contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale). Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Gratuito patrocinio.


Referenze

Pubblicazione legale

Incidente per dosso non segnalato e responsabilità del Comune

Pubblicato su IUSTLAB

Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina della responsabilità per la cosa in custodia di cui all’art. 2051 del Codice civile è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Pertanto, il danneggiato che invochi siffatta responsabilità contro il proprietario o il gestore della strada in merito a un danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, dovrà esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l’evento dannoso e l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento suddetto. Trattandosi di un’ipotesi si responsabilità oggettiva, il Comune, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dovrà provare il caso fortuito e, quindi, dimostrarel'assenza di colpa, per aver posto in essere ogni misura idonea a prevenire ed evitare l’evento e la condotta mantenuta. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza, il conducente di un veicolo danneggiato a causa della presenza di un dosso non segnalato, potrà fondatamente richiedere al Comune il risarcimento del danno patito solo qualora abbia rispettato le norme del Codice della Strada e, in particolare, non abbia ecceduto i limiti velocità prescritti.

Titolo professionale

Master Corso Annuale di Preparazione all'Esame di Abilitazione alla Professione Forense

Litubium S.a.s. di Arona Emilia e C. - 1/2016

La frequentazione del corso ha rappresentato un valido ausilio nella preparazione dell'Esame di Abilitazione nonché una possibilità di confronto con Professionisti qualificati ed aspiranti Avvocati.

Intervista pubblica

Responsabilità contrattuale e da fatto illecito: quali differenze?

Story Time - Radio Italia 5 e Radio Canale Italia - 1/2023

Il 28/01/2023 sono stata ospite del programma radiofonico Story Time. Nel mio intervento, abbiamo affrontato i rimedi all'indempimento contrattuale ed analizzato gli elementi che devono essere provati per ottenere il risarcimento del danno: l'esistenza del contratto; l'adempimento della propria obbligazione; il danno subìto; la riconducibilità del danno all'inadempimento dell’altra parte. Spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, l’onere della prova è interamente a carico del danneggiato, che deve sempre provare: il dolo o la colpa dell’altra parte; il fatto dannoso; il nesso di causalità tra il fatto commesso ed il danno subito. Attenzione alla prescrizione, cioè il termine decorso il quale il diritto non può più essere fatto valere. Nella responsabilità da inadempimento contrattale, il termine ordinario per richiedere il risarcimento del danno è di 10 anni. Il Codice civile, però, prevede anche prescrizioni “brevi” (ad esempio per i contratti di trasporto) e prescrizioni “presuntive” (ad esempio per il pagamento dei professionisti). Nella responsabilità da fatto illecito, il termine di prescrizione è più breve: 5 anni. Tuttavia, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli il diritto si prescrive in 2 anni e, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

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