Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo


Informazioni generali

Avvocato e Mediatore presso l'Ordine degli Avvocati di Cuneo. Mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. I punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo anche davanti alle difficoltà e costante impegno. Pur essendo sempre preferibile il confronto presso lo Studio, garantisco colloqui da remoto e massima disponibilità nell’organizzazione degli incontri in caso di necessità.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Divorzio

In Italia si registrano ogni anno circa 100 mila separazioni e 80 mila divorzi. Il divorzio (scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili) può essere congiunto (su accordo dei coniugi) o giudiziale (in caso di mancato accordo dei coniugi e, pertanto, instaurazione del giudizio da parte di uno solo di essi). La decisione di sciogliere definitivamente il vincolo coniugale impone l’attenta applicazione degli istituti giuridici che entrano in gioco (rapporti economici tra i conigi, affidamento e mantenimento di figli), affiancata all’ascolto delle parti ed alla tutela dei loro bisogni.


Eredità e successioni

Il nostro ordinamento prevede un sistema di norme che regolano il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).


Altre categorie:

Separazione, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Pubblicazione legale

L'assegno divorzile "una tantum"

Pubblicato su IUSTLAB

La legge n. 898 del 1970 (cosiddetta "legge sul divorzio") all'articolo 5, comma 6, stabilisce che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio individuale o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati o non se li possa procurare per motivi oggettivi. L'assegno divorzile una tantum si distingue dall'assegno divorzile periodico sopra descritto ed è previsto dall'articolo 5, comma 8, che dispone testualmente: " su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico ". La Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda di assegno divorzile una tantum non può desumersi implicitamente dal richiamo a quanto concordato dagli stessi coniugi in sede di separazione consensuale ( Cassazione civile sez. I, 28/02/2018, n. 4764). I Giudici di legittimità, inoltre, hanno evidenziato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n. 22434). In ogni caso, al coniuge beneficiario di assegno divorzile "una tantum" è precluso avanzare in futuro ulteriori pretese di tipo economico nei confronti del coniuge obbligato, anche in presenza di un sopravvenuto stato di bisogno del coniuge beneficiario. L'assegno una tantum, quindi, non è soggetto a revisione. Inoltre, lo stesso coniuge beneficiario non potrà chiedere la pensione di reversibilità del coniuge obbligato defunto. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22434/2018, ha sancito il seguente principio di diritto: " ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione ." Pertanto, la pensione di reversibilità spetta solo al coniuge che percepisce l'assegno divorzile periodico e non a quello che, accettando la corresponsione dello stesso in un'unica soluzione, non ha più la possibilità di far valere ulteriori diritti patrimoniali. Tuttavia, il versamento di un assegno divorzile in unica soluzione presenta il vantaggio di mettere al riparo il coniuge intenzionato a contrarre nuovo matrimonio dalla perdita dell'assegno divorzile periodico, consentendo d'altro canto al coniuge obbligato di definire ogni pendenza economica con il beneficiario.

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo un’esperienza pluriennale in ambito giudiziale e stragiudiziale presso uno Studio Legale cuneese, ho aperto il mio Studio Legale a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

Pubblicazione legale

Affidamento dei figli: condiviso, esclusivo, super esclusivo

Pubblicato su IUSTLAB

Nel nostro ordinamento vige la regola dell’affidamento condiviso del figlio minore ai genitori separati, divorziati o ex conviventi more uxorio. Infatti , il Codice civile (art. 337 quater), disponendo che “ Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”, confina l’affidamento esclusivo ad ipotesi residuale. Cosa comporta l'affidamento esclusivo? Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice; in ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori ed il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interes se . La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che l’affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, non impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i genitori, tranne qualora sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico; in tal caso, la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione con riferimento non solo al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso bensì anche all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2017, n. 27). La mera conflittualità tra i coniugi, nei limiti in cui si mantenga nell’ambito di un tollerabile disagio per la prole, non può impedir e il ricorso all’affidamento condiviso (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108). Il giudice, infine, può disporre l'affidamento esclusivo cosiddetto "rafforza to" o "super esclusivo" nei casi di assoluta inadeguatezza genitoriale ed impossibilità di una gestione condivisa dei figli minori. In tal caso, le competenze genitoriali vengono concentrate in capo al genitore affidatario anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater , comma 3, del Codice civile. Tuttavia, tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale ed il genitore non affidatario mantiene il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli.

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Lo studio

Elisa Fea
Via Carlo Marro 14
Trinità (CN)

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