Avvocato Emanuele Crozza a Torino

Emanuele Crozza

Avvocato Penalista

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Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: ASSOLUZIONE

Sentenza Tribunale di Torino Luglio 2024

Sentenza giudiziaria:

L’art. 187 C.d.S. punisce il soggetto che si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo tra l’altro la revoca della patente nel caso in cui lo stesso soggetto abbia causato un incidente. Se le indagini tossicologiche (esami del sangue/urine) risultano NON NEGATIVE, gli operatori inviano alla compente Procura della Repubblica la notizia di reato. Solitamente il PM richiede ed ottiene un Decreto Penale di condanna al quale, se si ritiene di non essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è possibile fare opposizione entro 15 giorni dalla notifica. Se, invece, il PM procede con la notifica dell’avviso ex art 415 bis cpp, è possibile chiedere di essere sentiti entro 20 giorni dalla notifica, sempre se si ritiene di non essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Infatti la Corte di Cassazione IV sezione penale con la sentenza n.7199 del 2024 ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art 187 C.d.S., non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (Sez. 4, n. 41376 del 18/7/2018, Basso, Rv. 274712-01; n. 15078 del 17/1/2020, Gentilini, Rv. 279140, in cui, in motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione.


Avv. Emanuele Crozza - Avvocato Penalista

Avvocato PENALISTA iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti in CASSAZIONE, con studio in Torino ed in Alessandria, sempre reperibile, è attivo su tutto il territorio nazionale. Si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi presso la S.A.A. di Torino Nel 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dopo aver superato l’esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Torino, e dal 2013 è iscritto nell’apposito Albo degli Avvocati Cassazionisti. Svolge attività di assistenza in tutte le fasi del procedimento penale e per qualsiasi reato, in tutto il territorio nazionale




Emanuele Crozza

Esperienza


Diritto penale

In diversi modi si può scoprire di essere coinvolti in un procedimento penale: un fermo, una perquisizione, una notifica Inizia così un tragitto che molte volte si rivelerà lungo e tortuoso, durante il quale sarà necessario agire attentamente per poter chiarire al più presto il proprio eventuale effettivo ruolo nella vicenda oggetto di indagine. L’Avvocato penalista, con il quale deve nascere un rapporto di fiducia, rimane affianco al proprio assistito in tutte le fasi del procedimento penale: indagini preliminari, processo ed eventuale esecuzione della pena. Nel rispetto delle regole, per l’Avvocato penalista il cliente è sacro.


Fallimento e proc. concorsuali

La crisi economica che affligge il nostro paese ha messo in sofferenza molte attività imprenditoriali esponendo i titolari a responsabilità anche sotto il profilo PENALE. L'Avv. Crozza ha maturato esperienza nell'affrontare procedimenti PENALI dove sono accusati gli imprenditori e/o i loro consulenti, in particolare per BANCAROTTA e REATI FISCALI. L'Avv. Crozza si occupa degli aspetti penali della crisi d'impresa. Gli artt. 110 e ss. del c.p. (concorso di persone nel reato) possono coinvolgere anche soggetti formalmente non responsabili delle vicende societarie. Le legge prevede pene severe e gravi ripercussioni patrimoniali .


Diritto commerciale e societario

L'Avvocato Emanuele Crozza, con Master per Giuristi d'Impresa, presta assistenza in materia di diritto penale dell'economia, societario e fiscale. Soprattutto in caso di liquidazione/fallimento della società molte volte viene aperto un procedimento penale dove vengono coinvolti amministratori, di diritto e di fatto, e consulenti. E' necessario, fin dalle prime avvisaglie di difficoltà, rivolgersi a professionisti esperti che sappiano affrontare la situazione con gli strumenti che la legge mette a disposizione dell'imprenditore che vuole uscire definitivamente dalla crisi d'impresa e ricominciare a lavorare e vivere in serenità .


Altre categorie:

Diritto tributario, Diritto bancario e finanziario, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Sostanze stupefacenti, Malasanità e responsabilità medica, Violenza, Risarcimento danni, Cassazione, Omicidio, Diritto penitenziario.



Referenze

Sentenza giudiziaria

Vittoria in Cassazione annullata sentenza mandato d’arresto europeo

Cass. Penale Sez. VI n.30997 del 14 Luglio 2023

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO: PER CHI E’ AFFETTO DA HIV E’ NECESSARIO UN PROGRAMMA SANITARIO INDIVIDUALIZZATO Avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino disponeva la consegna di un cittadino straniero affetto da HIV, l’Avvocato Emanuele Crozza presentava ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto (Cass. Sez. VI Pen. n.30997 n. sez. 1394 del 14 Luglio 2023) ha accertato che la Corte d’Appello di Torino non aveva escluso in termini adeguati la sussistenza di un concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona, sia riguardo allo spazio minimo individuale, sia riguardo al trattamento sanitario riservato ad un soggetto affetto da HIV. Pertanto la Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte d’appello e rinviava ad altra sezione per un nuovo giudizio. La Corte d’Appello di Torino, seguendo le indicazioni della Suprema Corte e preso atto del mancato invio di informazioni complementari, rigettava la richiesta di consegna e ordinava l’immediata liberazione del detenuto. Avv. Emanuele Crozza

Titolo professionale

Master per giuristi d'impresa

UNIVERSITA' DI TORINO - 12/1998

L'Avvocato Emanuele Crozza si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi d’Impresa presso la S.A.A. di Torino ove ha approfondito gli aspetti penali e civili del diritto d’impresa.

Pubblicazione legale

Bancarotta fraudolenta e codice della crisi d’impresa

Pubblicato su IUSTLAB

BANCAROTTA FRAUDOLENTA E CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA La disciplina dell'art. 322 prevista dal Codice della crisi di impresa, D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, è in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V. Sentenza n. 33810/2023) ha ribadito come la nuova disposizione incriminatrice, che reca la medesima rubrica "Bancarotta fraudolenta", replica le stesse condotte già previste nell'art. 216 L. Fall., cosicché l'unico elemento innovativo è di natura lessicale e attiene all'uso dei termini "fallito" e "fallimento", che vengono sostituiti con il riferimento a "l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale" e "liquidazione giudiziale", nonché alla modifica della disciplina delle pene accessorie fallimentari, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 222/2018, che già aveva prodotto i suoi effetti sostanziali. D'altro canto, è stato correttamente osservato in dottrina come il principio di continuità fra le fattispecie criminose, prefissato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 155 del 2017, è rifluito nella previsione dell'art. 349 del Codice della crisi che stabilisce con norma generale: " 1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini "fallimento", "procedura fallimentare", "fallito" nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie ". Proprio il riferimento alla "salvezza della continuità delle fattispecie" viene anche declinato attraverso la disciplina dell'art. 390, comma 3, del Codice della crisi, che prevede che in relazione alle procedure a trattarsi con la disciplina della legge fallimentare, " quando...sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della sezione terza del capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni ". In sostanza, il legislatore del Codice della crisi per sgombrare il campo da equivoci, pur a fronte, nel caso in esaminato dalla Cassazione relativo agli artt. 216 L. Fall. e 322 Codice della crisi, di precetti e sanzioni assolutamente identici, comunque prevede che debba, per i fatti anteriori alla vigenza dell'art. 322, continuare ad applicarsi la disciplina dell'art. 216 L. Fall. Va evidenziato come neanche il mutamento quanto al profilo civilistico della disciplina ha rilievo, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato in sede penale e risulta immutata in assenza di esplicite previsioni normative in senso opposto. Quanto alle ricadute penali delle modifiche in sede civile, va inoltre richiamato l'autorevole intervento che ha consolidato in modo definitivo il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. Il caso era proprio relativo a una modifica della disciplina dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, apportata all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. n. 12 settembre 2007, n. 169, che le Sezioni Unite chiarirono non avere alcuna influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01). Pertanto, in tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 L. Fall. e l'art. 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa (D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14) in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79., per l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali e la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi della disciplina transitoria dell'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 c.p.. Avv. Emanuele Crozza

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