Pubblicazione legale
La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in caso di calamità naturali
Pubblicato su IUSTLAB
Per venire in soccorso ai tanti imprenditori agricoli che ogni anno subiscono i pesanti effetti delle diverse calamità naturali che si verificano (perdita totale o parziale del raccolto, danneggiamento delle colture e delle strutture aziendali, ecc.) lo Stato ha previsto alcuni aiuti. Leggendo il testo delle disposizioni normative che disciplinano le provvidenze concesse alle imprese agricole colpite da calamità naturali (D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 art. 1 commi 1 e 3, art. 5 comma 2 e art. 7 comma 1), si comprende bene come in presenza di certi eventi il Fondo di Solidarietà Nazionale intervenga a sostegno delle medesime imprese con vari tipi di intervento, tra cui quelli a carattere compensativo (art. 1). Più precisamente, l’art. 5 comma 2 lett. c) e l’art. 7 del D. Lgs. 29 Marzo 2004 n. 102 prevedono che, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, possono essere concessi aiuti, tra cui rientra anche la proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese suddette. In questi casi, su richiesta delle Regioni interessate dagli eventi calamitosi, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emana un apposito decreto con cui dichiara lo stato di calamità naturale e riconosce agli imprenditori colpiti gli aiuti previsti dal predetto D.Lgs. 102/2004. Quindi, viene demandato alle Regioni il colpito di raccogliere le istanze delle imprese agricole colpite da calamità (in particolare i dati dei finanziamenti per i quali sospendere i rimborsi e le informazioni sui danni subiti alla produzione e alle strutture) e verificare il rispetto di tutti i requisiti richiesti. Il provvedimento di ammissione ai benefici viene poi comunicato anche alle banche e agli Istituti finanziari che dovranno rispettarlo concedendo alle imprese agricole la sospensione accordata. Molto spesso, tuttavia, ciò non avviene. Sul punto, in diversi casi seguiti dal nostro Studio, la giurisprudenza si è espressa sull’obbligo delle banche di concedere agli agricoltori colpiti da calamità naturale la sospensione per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole. In particolare, riportiamo di seguito quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza del 12.04.2015: « Come si desume dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, nell’ipotesi in esame, la banca ha negato, all’odierna ricorrente, che pure risulta possedere i requisiti a tal fine richiesti dalla legge (cfr. documento 9 produzione ricorrente), la concessione del beneficio della proroga, previsto dal citato d. lgs. n. 102/04. Peraltro, a prescindere dalla legittimità di tale diniego – rispetto al quale è, tuttavia, opportuno osservare che il tenore della disposizione di legge non pare lasciare margini di apprezzamento discrezionale, in capo all’istituto di credito – è chiaro come, nella specie, la segnalazione a sofferenza, sia stata, di fatto, determinata unicamente dal ritardo nella restituzione del prestito agrario di cui si è detto. Infatti, giova ribadire come la banca non abbia offerto nessun elemento documentale (risultanze del bilancio, andamento complessivo dei rapporti intrattenuti con il cliente), dal quale poter inferire l’esistenza, rispetto all’odierno ricorrente, di una condizione assimilabile all’insolvenza. Ne segue che, laddove l’istituto di credito avesse, come era verosimilmente obbligato a fare, accordato la proroga di 24 mesi, così posticipando il termine per la restituzione del prestito fino al mese di aprile del corrente anno, non si sarebbe determinato ad effettuare la segnalazione a sofferenza, sin dal dicembre del 2014 ». Dopo questo provvedimento ne sono seguiti molti altri che hanno confermato il diritto alla sospensione dei pagamenti, circostanza che non può consentire alle banche di notificare precetti o segnalare in Centrale Rischi i nominativi dei mutuatari (v. ord. Trib. Foggia del 18.11.2021, che si allega). Quindi, è indiscusso il diritto delle imprese agricole colpite da calamità naturale a beneficiare della sospensione biennale dei rimborsi delle rate di finanziamenti ricevuti.