Avvocato Fabrizio Fabbri a Cesena

Fabrizio Fabbri

Materie prevalenti: diritto bancario, sanità, immobiliare, ristrutturazione debiti


Informazioni generali

Iscritto all'albo dal 1995 l'Avv. Fabrizio Fabbri si occupa prevalentemente di malasanità, immobiliare, ristrutturazione dei debiti aziendali, commerciale, infortuni sul lavoro e civili. L'offerta è diretta alle imprese e anche ai privati.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

La responsabilità degli amministratori è una delle vicende di maggiore interesse nelle situazioni di crisi societaria così come le ipotesi di stallo o di disaccordo della governance societaria nonchè i dissidi fra soci. Mi sono anche occupato di vendite di imprese o società a investitori italiani e stranieri.


Diritto bancario e finanziario

Il diritto bancario per materia se specialistica. Il mio studio collabora da oltre vent'anni con alcuni istituti di credito e segue cause in materia di anatocismo e altre clausole bancarie.


Sfratto

La consulenza immobiliare è una delle attività di maggior interesse dello studio e pertanto sono numerosi sfratti promossi annualmente per conto dei proprietari nei confronti di inquilini morosi.


Altre categorie:

Diritto civile, Pignoramento, Diritto immobiliare, Cassazione, Eredità e successioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Assunzione di nuovi dipendenti e storno

L’operazione di assunzione di nuovi dipendenti, precedentemente in forza ad altra impresa concorrente è di per sé lecita, e possibile. A fronte di un quadro normativo piuttosto vago (comma 3 dell’art. 2598 c.c.) si può fissare un punto fermo nel ritenere illecita l’assunzione di nuova forza lavoro solo quando essa sia finalizzata a disgregare, in modo traumatico, l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore, e a procurare così un vantaggio competitivo indebito. Quindi, per fare un esempio, se il nuovo datore già operava nel settore ove verranno impiegate le nuove forze lavoro e, presso l’ex datore, il trasferimento di questi dipendenti non provoca effetti gravemente traumatici, tali da poter sostenere che quel ramo di attività, a seguito della migrazione, sia stato definitivamente disgregato, nessun problema. Se invece gli effetti presso l’uno o l’altro sono di maggiore impatto occorre prestare attenzione. I giudici ancorano l’essenza dell’animus nocendi a taluni elementi obiettivi: In tal senso, il reclutamento del personale dipendente si connoterà di intenzionale slealtà ogni qual volta venga attuato con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d’opera distolti e assunti) tali da vulnerare i limiti di tollerabilità del reclutamento. In altre parole può divenire censurabile la condotta dell’impresa diretta a ottenere “parassitariamente un vantaggio concorrenziale” attraverso l’acquisizione di uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione del concorrente di sue specifiche possibilità operative, media

Pubblicazione legale

Cessione di quote societarie e divieto di concorrenza

Il divieto di concorrenza in concomitanza di cessione di quote o rami di azienda è diretto a garantire il risultato utile dell’operazione rispetto al rischio di concorrenza, da parte dell’alienante, tesa a provocare, con un’eventuale nuova attività, uno sviamento di clientela. La valutazione del “come” e “quando” una eventuale nuova attività del cedente possa essere idonea a polarizzare il divieto è di carattere squisitamente discrezionale, e viene contestualizzata sia in relazione all’oggetto dell’attività in potenziale concorrenza (modo), sia alla sua ubicazione (luogo). In altre parole deve essere preservato, da attività concorrenziali, il mercato di riferimento dell’azienda ceduta fino a ricomprendere aree di potenziale crescita (produttiva o di territorio) della stessa. La durata del vincolo – in assenza di specifica diversa indicazione – è stata indicata dalla legge (art. 2557 c.c.) in cinque anni dal «trasferimento» dell’azienda e decorre dal momento nel quale il cessionario acquista la disponibilità dell’azienda (non dalla data in cui si stipula il contratto qualora la consegna fosse differita). Se la stipula del patto esprime, da un lato, la libertà negoziale dei contraenti, dall’altro non deve però impedire, in senso assoluto, ogni attività professionale di chi cede le quote. Il patto deve essere provato per iscritto e, in questo contesto di cessione di quote, non è necessaria la previsione di uno specifico corrispettivo.

Pubblicazione legale

Edilizia agevolta e prezzo massimo di vendita

Solitamente gli immobili costruiti in edilizia agevolata, ex art. 35 Legge n. 865/1971 (aree P.E.E.P.), hanno un prezzo massimo di cessione stabilito proprio in virtù della loro funzione specifica, tesa ad evitare che, chi ha beneficiato della agevolazione, non speculi vendendo ad un prezzo maggior il bene, realizzando così un profitto non dovuto. La materia è complessa e articolata e opertativamente deve essere affrontata con l’aiuto di un notaio che si occuperà della stipula, e in via preventiva, occorrendo, con un legale che si dedichi ad una attenta lettura della convenzione stipulata con il Comune. In ogni caso, per tutta la durata del vincolo, che di solito è di vent’anni, e salvo rimozione, il limite del prezzo massimo segue sempre il bene nei vari eventuali passaggi di compravendita, costruttore proprietario prima e proprietario nuovo acquirente poi e via via così. Il vincolo si configura tecnicamente come un onere reale che segue l’immobile indipendentemente dai soggetti che ne ricevono l’intestazione. Detto ciò: cosa succede qualora l’immobile venga compravenduto ad un prezzo maggiore? La Cassazione ha avuto modo di dichiarare, con sentenza Cassazione civile , sez. II , 28/05/2018 , n. 13345 che la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita perciò di diritto, ex art. 1419, comma 2, e 1339 c.c., da altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza dell’originaria convezione di concessione con conseguente diritto, in capo all’acquirente, di domandare la restituzione della parte in eccesso al venditore ma sempre ferma la valid

Leggi altre referenze (2)

Lo studio

Fabrizio Fabbri
Corte Don G. Botticelli, 58
Cesena (FC)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Fabbri:

Contatta l'Avv. Fabbri per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy