Avvocato Fabrizio Fabbri a Cesena

Fabrizio Fabbri

Materie prevalenti: diritto bancario, sanità, immobiliare, ristrutturazione debiti


Informazioni generali

Iscritto all'albo dal 1995 l'Avv. Fabrizio Fabbri si occupa prevalentemente di malasanità, immobiliare, ristrutturazione dei debiti aziendali, commerciale, infortuni sul lavoro e civili. L'offerta è diretta alle imprese e anche ai privati.

Esperienza


Diritto immobiliare

Sono consulente di numero agenzie immobiliari che assisto in ambito di consulenza stragiudiziale, mediazione esecuzione preliminari, caparra e risoluzione. Le vicende e le patologie dei contratti preliminari, della caparra, dei requisiti edilizi ed urbanistici degli immobili sono aspetti all'ordine del giorno trattati abitualmente dallo studio.


Diritto bancario e finanziario

Il diritto bancario per materia se specialistica. Il mio studio collabora da oltre vent'anni con alcuni istituti di credito e segue cause in materia di anatocismo e altre clausole bancarie.


Sfratto

La consulenza immobiliare è una delle attività di maggior interesse dello studio e pertanto sono numerosi sfratti promossi annualmente per conto dei proprietari nei confronti di inquilini morosi.


Altre categorie:

Diritto commerciale e societario, Diritto civile, Pignoramento, Cassazione, Eredità e successioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Edilizia agevolta e prezzo massimo di vendita

Solitamente gli immobili costruiti in edilizia agevolata, ex art. 35 Legge n. 865/1971 (aree P.E.E.P.), hanno un prezzo massimo di cessione stabilito proprio in virtù della loro funzione specifica, tesa ad evitare che, chi ha beneficiato della agevolazione, non speculi vendendo ad un prezzo maggior il bene, realizzando così un profitto non dovuto. La materia è complessa e articolata e opertativamente deve essere affrontata con l’aiuto di un notaio che si occuperà della stipula, e in via preventiva, occorrendo, con un legale che si dedichi ad una attenta lettura della convenzione stipulata con il Comune. In ogni caso, per tutta la durata del vincolo, che di solito è di vent’anni, e salvo rimozione, il limite del prezzo massimo segue sempre il bene nei vari eventuali passaggi di compravendita, costruttore proprietario prima e proprietario nuovo acquirente poi e via via così. Il vincolo si configura tecnicamente come un onere reale che segue l’immobile indipendentemente dai soggetti che ne ricevono l’intestazione. Detto ciò: cosa succede qualora l’immobile venga compravenduto ad un prezzo maggiore? La Cassazione ha avuto modo di dichiarare, con sentenza Cassazione civile , sez. II , 28/05/2018 , n. 13345 che la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita perciò di diritto, ex art. 1419, comma 2, e 1339 c.c., da altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza dell’originaria convezione di concessione con conseguente diritto, in capo all’acquirente, di domandare la restituzione della parte in eccesso al venditore ma sempre ferma la valid

Pubblicazione legale

Contratto preliminare subordinato alla concessione di un mutuo

Accade spesso che l’efficacia di un contratto preliminare, o di una proposta accettata in conformità, sia subordinata alla concessione di un finanziamento con il quale pagare parte del prezzo della compravendita. Nessun problema se la condizione sospensiva si avvera poiché l’accordo preliminare prende vita con relativi obblighi, compreso quello di eventuale consegna della caparra lasciata in deposito fiduciario al mediatore. Invece, cosa accade se il mutuo non viene concesso, magari a causa di un comportamento ” pigro ” dell’acquirente il quale, avendoci ripensato, non consegna la documentazione necessaria all’istituto di credito o, addirittura (coperto dal velo di riservatezza esistente fra banca e cliente) interrompe la relativa pratica? Le conseguenze non sono gradite né dal venditore, che ha confidato sul buon fine di un affare, magari declinando anche successive proposte da parte di altri soggetti interessati, né all’agenzia immobiliare che, pur avendo lavorato sull’affare, non matura alcun diritto alla provvigione. La domanda è duplice. In primo luogo occorre interrogarsi sulla validità di una clausola all’apparenza “ meramente potestativa ” che, se fosse davvero tale, sarebbe invalida. In secondo luogo: indagare eventuali profili di responsabilità del soggetto (promissario acquirente onerato di richiedere il mutuo) che con la sua (in)attività provoca la definitiva inefficacia degli accordi preliminari. La Corte di Cassazione, con sentenza sentenza n. 22046 del 2018 alla quale si sono successivamente allineate decisione di alcuni Tribunali di merito (Trib. Novara n. 48/2021 e Trib. Modena n. 900/2019)

Pubblicazione legale

Assunzione di nuovi dipendenti e storno

L’operazione di assunzione di nuovi dipendenti, precedentemente in forza ad altra impresa concorrente è di per sé lecita, e possibile. A fronte di un quadro normativo piuttosto vago (comma 3 dell’art. 2598 c.c.) si può fissare un punto fermo nel ritenere illecita l’assunzione di nuova forza lavoro solo quando essa sia finalizzata a disgregare, in modo traumatico, l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore, e a procurare così un vantaggio competitivo indebito. Quindi, per fare un esempio, se il nuovo datore già operava nel settore ove verranno impiegate le nuove forze lavoro e, presso l’ex datore, il trasferimento di questi dipendenti non provoca effetti gravemente traumatici, tali da poter sostenere che quel ramo di attività, a seguito della migrazione, sia stato definitivamente disgregato, nessun problema. Se invece gli effetti presso l’uno o l’altro sono di maggiore impatto occorre prestare attenzione. I giudici ancorano l’essenza dell’animus nocendi a taluni elementi obiettivi: In tal senso, il reclutamento del personale dipendente si connoterà di intenzionale slealtà ogni qual volta venga attuato con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d’opera distolti e assunti) tali da vulnerare i limiti di tollerabilità del reclutamento. In altre parole può divenire censurabile la condotta dell’impresa diretta a ottenere “parassitariamente un vantaggio concorrenziale” attraverso l’acquisizione di uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione del concorrente di sue specifiche possibilità operative, media

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Lo studio

Fabrizio Fabbri
Corte Don G. Botticelli, 58
Cesena (FC)

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