Avvocato Filippo Testa a Asti

Filippo Testa

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Modifica del cognome: lo cambio perché non mi rappresenta.

Scritto da: Filippo Testa - Voce al Diritto

Pubblicazione legale:

“Buongiorno Avvocato, le scrivo perché vorrei capire se è possibile modificare il mio cognome e avere quindi solo quello di mia madre in sostituzione di quello paterno. Ho letto che ai nuovi nati si può dare sia il cognome materno che quello paterno ma anche uno solo di questi. È prevista tale possibilità anche per una modifica successiva?” Cara lettrice, le confermo che ha ben compreso i nuovi principi di diritto espressi dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, con una sentenza del 2022, la Consulta ha mutato il regime di attribuzione del cognome prevedendo che il figlio (nato successivamente alla pronuncia) possa assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dagli stessi oppure di uno solo dei due. Ad oggi è dunque possibile che sia attribuito anche solo il cognome materno. Tale evoluzione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento ai principi espressi a livello comunitario ed internazionale, per cui, attraverso la libera scelta del cognome, si vuole attribuire maggiore importanza al diritto all’identità personale piuttosto che all’appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Per quanto riguarda invece la modifica del cognome la disciplina da applicare, mi dispiace deluderla, è sempre la stessa e dunque il D.P.R. 396/2000 il quale all’art. 89 prevede le modalità ed i casi in cui è possibile provvedere a tale mutamento. Pertanto, cara lettrice, dovrà rivolgere la sua istanza di modifica del cognome, debitamente motivata, alla Prefettura territorialmente competente considerando, però, che i principi suesposti ...(continua a leggere cliccando sul link)

Fonte: Voce al Diritto - leggi l'articolo


Avv. Filippo Testa - Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. Con il suo staff di professionisti, nonché con la sua estesa rete di collaudati consulenti, è in grado di garantire difesa, oppure consulenza e assistenza altamente specialistiche, nella gestione e/o conclusione di singole problematiche, questioni, pratiche o affari. Negli anni lo Studio ha maturato rilevante esperienza, assistendo sia privati che società ed enti in molteplici procedimenti giudiziari e affari, dimostrando attenzione alle esigenze del cliente




Filippo Testa

Esperienza


Diritto civile

Il lavoro nel contenzioso è, da sempre, una delle attività al principali del nostro studio. Sia nella fase giudiziale che pre-contenzioso, svolgiamo un lavoro attento e flessibile, coscienti dei rischi e senza perdere mai di vista l’obiettivo. Siamo sempre pronti ad adattare le nostre strategie alle specifiche esigenze del cliente, sia esso un privato o una azienda. Le competenze diversificate dei nostri professionisti, infatti, ci permettono di offrire un servizio personalizzato, oltre che di alto livello.


Diritto immobiliare

Lo Studio Legale Testa assicura una consulenza completa e competente in materia di diritto immobiliare. Lo Studio si occupa dell'analisi e della redazione di contratti di vendita e locazione. In occasione dei trasferimenti immobiliari ci occupiamo della redazione di contratti preliminari e di scritture private tra le parti e della consulenza in ordine ai tributi della fiscalità immobiliare. Lo Studio Legale Testa, inoltre, si occupa del contenzioso, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie e le esecuzioni immobiliari. Il nostro valore aggiunto è la consulenza specifica in materia di strumenti di protezione patrimoniale.


Malasanità e responsabilità medica

Settore di particolare rilevanza nell’ambito delle competenze maturate dai membri dello studio è rappresentato dalla responsabilità professionale medica (stragiudiziale e giudiziale) nonché penale, a tutela sia del professionista, sia dei pazienti che ritengano di aver subito un danno a seguito di una inadeguata prestazione medico sanitaria. In tale ambito lo Studio ha sviluppato una importante rete di contatti con autorevoli medici onde ottenere il preventivo accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il supposto caso di malpractice ed il danno arrecato al paziente.


Altre categorie:

Eredità e successioni, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Incidenti stradali, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Affidamento, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Locazioni, Sfratto, Diritto aeronautico, Tutela degli animali, Arbitrato, Cassazione, Domiciliazioni, Sovraindebitamento, Diritto condominiale.


Referenze

Esperienza di lavoro

Titolare e fondatore - Studio Legale Testa

Dal 11/2002 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. In un’ottica dinamica, caratteristica che ha da sempre contraddistinto lo Studio Legale Testa, sono state ampliate le materie di competenza, grazie al costante aggiornamento e all’inserimento di professionisti altamente qualificati nel suo organico. Ad oggi vanta infatti una competenza specializzata in diversi settori, offrendo una consulenza efficace a 360 gradi, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Pubblicazione legale

Volo cancellato: se il pregiudizio e’ grave deve essere risarcito anche il danno morale

Voce al Diritto

“Buongiorno Avvocato, la contatto perché quest’estate è purtroppo venuta a mancare mia nonna che abitava in Sardegna. Tuttavia, a causa della cancellazione del volo da parte della compagnia aerea a cui mi ero affidato, non ho potuto partecipare al funerale. Stante la mia richiesta di risarcimento anche del danno subito per non aver potuto partecipare alle esequie, mi è stato invece solamente rimborsato il costo del biglietto. Secondo lei è giusto?” Gentile lettore, la questione che mi sottopone riguarda l’ampia tematica del risarcimento del danno non patrimoniale. Il nostro ordinamento, nello specifico all’articolo 2059 del codice civile, prevede la possibilità di risarcire i danni non patrimoniali, cioè quelli derivanti dalla violazione dei diritti inviolabili della persona e garantiti dalla Costituzione. Tale risarcimento è ammesso, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, anche se non è stato commesso alcun reato e non sussistano altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro, purché ricorrano 3 determinate condizioni: 1) la gravità del danno ovvero che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; 2) la rilevanza costituzionale dell’interesse leso; 3) il danno non possa essere considerato futile ovvero che non consista in meri disagi o fastidi. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha previsto (Regolamento 261/2004) che quando la compensazione pecuniaria non copre interamente il danno materiale morale subito, i passeggeri possono chiedere il risarcimento supplementare (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez). ...(continua a leggere cliccando sul link)

Pubblicazione legale

Polizze assicurative: gli eredi hanno diritto di conoscere i beneficiari.

Voce al Diritto

“Gentile Avvocato, la contatto in merito ad un problema che ho riscontrato nella successione di un mio zio per cui io sono l’unica erede. Infatti, in sede di apertura della successione è emerso che ci siano delle polizze stipulate in vita da mio zio, ma l’Assicurazione si rifiuta di riferirmi i nominativi dei beneficiari adducendo che coperti dalla privacy. Come posso fare?” Cara lettrice, la sua problematica è purtroppo molto diffusa, non essendoci una normativa specifica e neppure un orientamento giurisprudenziale prevalente. Come si suol dire, mal comune mezzo gaudio. Infatti, se da una parte le compagnie assicuratrici invocano correttamente la normativa in tema trattamento dei dati personali, dall’altra, sussiste l’interesse legittimo in capo agli eredi di poter comprendere tutti gli aspetti dell’asse ereditario. Le molteplici decisioni contrastanti assunte dai Tribunali hanno generato, nel corso del tempo, diversi dubbi interpretativi tanto da indurre i cittadini a segnalare, con numerose istanze e reclami, la problematica al Garante della privacy. L’Autorità ha recentemente pubblicato un provvedimento cercando di fare chiarezza su tale tematica ed affermando che le Assicurazioni devono consentire agli eredi di accedere ai nominativi dei beneficiari indicati delle polizze assicurative stipulate dai de cuius. Il Garante ha quindi stabilito che il diritto alla privacy deve essere bilanciato con gli altri diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle linee guida. (Provv. 520/2023) Tuttavia, alla sua richiesta... (continua a leggere l'articolo cliccando sul link)

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