Avvocato Filippo Testa a Asti

Filippo Testa

Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

About     Contatti






Nessun risarcimento al lavoratore che si infortuna durante la pausa caffè.

Scritto da: Filippo Testa - Voce al Diritto

Pubblicazione legale:

"Gentile Avvocato, sono da anni dipendente presso una grande azienda. Poco tempo fa, nella pausa caffé al vicino bar, sono inciampato durante il percorso in uno scalino e nella caduta mi sono fratturato il braccio destro. Ho aperto l'infortunio all'Inail, ma di recente ho sentito dire che il mio incidente potrebbe non essere risarcibile. E' possibile che ciò avvenga?" Caro lettore, il suo timore è purtroppo fondato. L'incidente durante il percorso per la pausa al bar non è considerato un infortunio sul lavoro. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 32473/2021, che ha dato ragione all'Inail contro il lavoratore. Secondo la Suprema Corte, infatti, il fermarsi al bar per prendere un caffé non è legato in alcun modo al rapporto di lavoro. Pertanto, l'infortunio avvenuto durante la pausa caffé non può essere indennizzato dall'Inail. Nel caso deciso dalla sentenza della Cassazione, una dipendente di una Pubblica Amministrazione aveva deciso di usufruire della pausa caffé, durante il suo orario di lavoro continuato dalle 9:00 alle 15:00. Aveva timbrato il cartellino in uscita e si era diretta verso il vicino bar, ma nel percorso era caduta, riportando una grave lesione al polso. Per l'Inail e per la Corte di Cassazione l'incidente capitato alla dipendente non era un infortunio sul lavoro, perché la lavoratrice non stava lavorando, nè si stava spostando per esigenze lavorative, né la pausa caffé può essere considerata un bisogno fisiologico inevitabile. La Cassazione è stata talmente irremovibile da affermare che neppure il consenso...(continua a leggere cliccando sul link)

Fonte: Voce al Diritto - leggi l'articolo


Avv. Filippo Testa - Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. Con il suo staff di professionisti, nonché con la sua estesa rete di collaudati consulenti, è in grado di garantire difesa, oppure consulenza e assistenza altamente specialistiche, nella gestione e/o conclusione di singole problematiche, questioni, pratiche o affari. Negli anni lo Studio ha maturato rilevante esperienza, assistendo sia privati che società ed enti in molteplici procedimenti giudiziari e affari, dimostrando attenzione alle esigenze del cliente




Filippo Testa

Esperienza


Diritto civile

Il lavoro nel contenzioso è, da sempre, una delle attività al principali del nostro studio. Sia nella fase giudiziale che pre-contenzioso, svolgiamo un lavoro attento e flessibile, coscienti dei rischi e senza perdere mai di vista l’obiettivo. Siamo sempre pronti ad adattare le nostre strategie alle specifiche esigenze del cliente, sia esso un privato o una azienda. Le competenze diversificate dei nostri professionisti, infatti, ci permettono di offrire un servizio personalizzato, oltre che di alto livello.


Diritto immobiliare

Lo Studio Legale Testa assicura una consulenza completa e competente in materia di diritto immobiliare. Lo Studio si occupa dell'analisi e della redazione di contratti di vendita e locazione. In occasione dei trasferimenti immobiliari ci occupiamo della redazione di contratti preliminari e di scritture private tra le parti e della consulenza in ordine ai tributi della fiscalità immobiliare. Lo Studio Legale Testa, inoltre, si occupa del contenzioso, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie e le esecuzioni immobiliari. Il nostro valore aggiunto è la consulenza specifica in materia di strumenti di protezione patrimoniale.


Malasanità e responsabilità medica

Settore di particolare rilevanza nell’ambito delle competenze maturate dai membri dello studio è rappresentato dalla responsabilità professionale medica (stragiudiziale e giudiziale) nonché penale, a tutela sia del professionista, sia dei pazienti che ritengano di aver subito un danno a seguito di una inadeguata prestazione medico sanitaria. In tale ambito lo Studio ha sviluppato una importante rete di contatti con autorevoli medici onde ottenere il preventivo accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il supposto caso di malpractice ed il danno arrecato al paziente.


Altre categorie:

Eredità e successioni, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Incidenti stradali, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Affidamento, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Locazioni, Sfratto, Diritto aeronautico, Tutela degli animali, Arbitrato, Cassazione, Domiciliazioni, Sovraindebitamento, Diritto condominiale.


Referenze

Esperienza di lavoro

Titolare e fondatore - Studio Legale Testa

Dal 11/2002 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. In un’ottica dinamica, caratteristica che ha da sempre contraddistinto lo Studio Legale Testa, sono state ampliate le materie di competenza, grazie al costante aggiornamento e all’inserimento di professionisti altamente qualificati nel suo organico. Ad oggi vanta infatti una competenza specializzata in diversi settori, offrendo una consulenza efficace a 360 gradi, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Pubblicazione legale

Volo cancellato: se il pregiudizio e’ grave deve essere risarcito anche il danno morale

Voce al Diritto

“Buongiorno Avvocato, la contatto perché quest’estate è purtroppo venuta a mancare mia nonna che abitava in Sardegna. Tuttavia, a causa della cancellazione del volo da parte della compagnia aerea a cui mi ero affidato, non ho potuto partecipare al funerale. Stante la mia richiesta di risarcimento anche del danno subito per non aver potuto partecipare alle esequie, mi è stato invece solamente rimborsato il costo del biglietto. Secondo lei è giusto?” Gentile lettore, la questione che mi sottopone riguarda l’ampia tematica del risarcimento del danno non patrimoniale. Il nostro ordinamento, nello specifico all’articolo 2059 del codice civile, prevede la possibilità di risarcire i danni non patrimoniali, cioè quelli derivanti dalla violazione dei diritti inviolabili della persona e garantiti dalla Costituzione. Tale risarcimento è ammesso, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, anche se non è stato commesso alcun reato e non sussistano altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro, purché ricorrano 3 determinate condizioni: 1) la gravità del danno ovvero che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; 2) la rilevanza costituzionale dell’interesse leso; 3) il danno non possa essere considerato futile ovvero che non consista in meri disagi o fastidi. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha previsto (Regolamento 261/2004) che quando la compensazione pecuniaria non copre interamente il danno materiale morale subito, i passeggeri possono chiedere il risarcimento supplementare (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez). ...(continua a leggere cliccando sul link)

Pubblicazione legale

Polizze assicurative: gli eredi hanno diritto di conoscere i beneficiari.

Voce al Diritto

“Gentile Avvocato, la contatto in merito ad un problema che ho riscontrato nella successione di un mio zio per cui io sono l’unica erede. Infatti, in sede di apertura della successione è emerso che ci siano delle polizze stipulate in vita da mio zio, ma l’Assicurazione si rifiuta di riferirmi i nominativi dei beneficiari adducendo che coperti dalla privacy. Come posso fare?” Cara lettrice, la sua problematica è purtroppo molto diffusa, non essendoci una normativa specifica e neppure un orientamento giurisprudenziale prevalente. Come si suol dire, mal comune mezzo gaudio. Infatti, se da una parte le compagnie assicuratrici invocano correttamente la normativa in tema trattamento dei dati personali, dall’altra, sussiste l’interesse legittimo in capo agli eredi di poter comprendere tutti gli aspetti dell’asse ereditario. Le molteplici decisioni contrastanti assunte dai Tribunali hanno generato, nel corso del tempo, diversi dubbi interpretativi tanto da indurre i cittadini a segnalare, con numerose istanze e reclami, la problematica al Garante della privacy. L’Autorità ha recentemente pubblicato un provvedimento cercando di fare chiarezza su tale tematica ed affermando che le Assicurazioni devono consentire agli eredi di accedere ai nominativi dei beneficiari indicati delle polizze assicurative stipulate dai de cuius. Il Garante ha quindi stabilito che il diritto alla privacy deve essere bilanciato con gli altri diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle linee guida. (Provv. 520/2023) Tuttavia, alla sua richiesta... (continua a leggere l'articolo cliccando sul link)

Leggi altre referenze (16)

Lo studio

Studio Legale Testa
Via Massimo D'azeglio 1
Asti (AT)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Testa:

Contatta l'Avv. Testa per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy