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Corso di laurea in medicina e chirurgia: accesso al secondo anno senza test di ingresso

Scritto da: Francesco Giunta - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

E' noto a tutti gli aspiranti medici che per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia italiana devono sostenere un difficile test di ingresso che consentirà, soltanto ad alcuni di loro, di conseguire il risultato tanto atteso.

Questi aspiranti medici, peraltro, saranno sicuramente a conoscenza delle recenti vicende giudiziali, massimamente pubblicizzate, che consentono l'iscrizione agli anni successivi al primo senza sostenere l'arduo test d'ingresso.

Acclarati i fatti notori, occorre soffermarsi sul perché dal 2015 c'è un movimento giurisprudenziale, sempre più consistente, che si orienta in questi termini.

In primo luogo, il dato normativo: l'art. 4 della legge n. 264/1999 prevede che "l'ammissione ai corsi [i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2)] è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi".

La norma, quindi, subordina l'ammissione ai corsi al previo superamento di apposite prove con lo scopo di selezionare gli studenti più meritevoli, attraverso quesiti formulati sulla base dei programmi della scuola secondaria, vagliandone, di conseguenza, la predisposizione allo studio delle discipline oggetto del corso di laurea per il quale il candidato concorre.

Nulla, invece, è previsto in merito ai trasferimenti tra Università, il cui principio regolatore è quello del preventivo riconoscimento dei crediti e della presenza di posti liberi presso la Facoltà nella quale lo studente intende trasferirsi.

Alla luce del dato normativo, quindi, lo studente che intende trasferirsi da altra Facoltà (italiana o estera) non deve sostenere alcun test d'ingresso, in quanto la sua predisposizione allo studio delle discipline universitarie è già stata accertata, avendo, il detto studente, frequentato le lezioni dei corsi la cui frequenza è obbligatoria o sostenuto con esito positivo alcuni esami universitari.

Dunque, lo studente che non ha superato i quiz di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, e per evitare di perdere anni utili si è iscritto in una Facoltà avente materie di corso affini – [a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Scienze Infermieristiche, Veterinaria, Chimica, Farmacia, Biologia, Scienze biologiche, Biotecnologie della salute]–, può iscriversi direttamente ad anni successivi al primo della Facoltà di Medicina e Chirurgia ovvero come "fuori corso" se ha già ottenuto tutte le frequenze obbligatorie ma deve ancora superare gli esami necessari a completare il percorso formativo, o come "ripetente", se deve anche completare le frequenze obbligatorie.

Questa conclusione è stata avvalorata, per la prima volta, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 12 del 2015; da allora, molti Tribunali amministrativi regionali seguono questo indirizzo interpretativo, dichiarando illegittimi i dinieghi opposti dalle Università a fronte delle istanze di studenti, già immatricolati, volte a ottenere il trasferimento alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Cosa fare:

  1. principalmente, il consiglio più sincero è quello di impegnarsi nello studio al fine di affrontare il test d'ingresso con maggiori chance possibili di ottenere un risultato positivo;
  2. nel caso in cui lo studente non sia riuscito nell'impresa, conviene che si iscriva presso altra facoltà, avente materie affini al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
  3. conseguiti alcuni esami dell'anno in corso, ottenute le presenze necessarie dei corsi a frequenza obbligatoria (ove previsti), può presentare la domanda di trasferimento dal corso di laurea frequentato a quello di Medicina e Chirurgia.


Avv. Francesco Giunta - Avvocato

Mi chiamo Francesco Giunta, e svolgo la professione di avvocato nel foro di Reggio Calabria. Mi occupo di controversie concernenti il rapporto tra il privato cittadino e la Pubblica Amministrazione. Curo, costantemente, l'aggiornamento professionale tramite la partecipazione a corsi per la preparazione al concorso in magistratura. Sono autore di alcuni saggi di diritto in materia di diritto amministrativo e diritto civile; sono membro dell’associazione nazionale forense (ANF), sede di Reggio Calabria.




Francesco Giunta

Esperienza


Diritto amministrativo

Ho svolto la pratica forense presso lo studio De Tommasi, fiduciario esterno di plurime amministrazioni pubbliche, che mi ha consentito di maturare esperienza in relazione al diritto amministrativo, data la moltitudine di casi trattati. Ho maturato esperienza nei seguenti processi: accesso agli atti amministrativi, silenzio della P.A., concorsi pubblici, concessione contributi economici, rilascio concessione demaniale, risarcimento del danno da mancata conclusione del procedimento amministrativo, diniego di porto arma da fuoco a scopo sportivo / venatorio, ordinanze di demolizione, alloggio pubblico


Ricorso al TAR

Ho maturato esperienza nei seguenti processi: accesso agli atti amministrativi, silenzio della P.A., bandi pubblici di concorso, bandi pubblici di concessione contributi economici, bandi pubblici per rilascio concessione demaniale, risarcimento del danno da mancata conclusione del procedimento amministrativo, diniego della P.A. al rilascio di porto arma da fuoco a scopo sportivo / venatorio, opposizione a ordinanze di demolizione, opposizione a diniego su alloggio pubblico.


Malasanità e responsabilità medica

Ho redatto una tesi specialistica sulla responsabilità del sanitario. Ho svolto, dopo l'università, un master di specializzazione sulla responsabilità sanitaria. Ho maturato esperienza nei seguenti processi: responsabilità diretta del medico, responsabilità indiretta della struttura sanitaria per operato del medico, responsabilità diretta della struttura sanitaria per cattiva organizzazione. Sono stato relatore al convegno "Problematiche medico legali", estratto pubblicato su yuotube


Altre categorie:

Diritto civile, Contratti, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto tributario, Appalti pubblici, Edilizia ed urbanistica, Diritto ambientale, Diritto bancario e finanziario, Usura, Diritto del lavoro, Previdenza, Diritto assicurativo, Domiciliazioni, Locazioni, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Avvalimento operativo: grado di specificità dell’oggetto del contratto

Il diritto amministrativo. ISSN 2039 - 6937 Registrata presso il Tribunale di Catania Anno XI - n. 11 - Novembre 2019.

La questione che si pone in analisi è relativa alla validità di un contratto di avvalimento cd. operativo, in cui le parti non abbiano puntualmente indicato i mezzi materiali che l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata.

Pubblicazione legale

Sulla questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 186bis della legge fallimentare

Ildirittoamministrativo it -ISSN 2039 - 6937 Registrata presso il Tribunale di Catania Anno XI - n. 10 - Ottobre 2019

Con l’Ordinanza in esame, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 186bis della legge fallimentare, nella parte in cui vieta all’impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo, qualora sottoposta alla procedura di concordato con continuità aziendale, di poter partecipare alle gare per l’affidamento di appalti pubblici. Ai fini di una migliore intelligibilità del provvedimento giudiziario in commento, occorre rassegnare alcune brevi premesse.

Pubblicazione legale

Ammissioni ed esclusioni dalla procedura ad evidenza pubblica: la dubbia natura dell’interesse a ricorrere

Salvis Juribus. ISSN 2464-9775

L’art. 120 c.p.a., a seguito dell’introduzione del comma 2bis a opera dell’art. 204 d.lgs. 50/16, ha previsto un onere di immediata impugnazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, dei provvedimenti che determinano l’esclusione o l’ammissione dei partecipanti alla procedura di gara. L’aver introdotto un onere di immediata impugnazione dei provvedimenti anzidetti, manifesta la volontà del legislatore di attribuire efficacia lesiva agli atti di esclusione e ammissione alla gara. Di conseguenza, gli atti contemplati dalla disposizione normativa dovrebbero essere idonei a incidere la posizione giuridica del privato partecipante alla procedura di gara.

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