La relativa disciplina si trova negli articoli 1136 e 1137 del codice civile.
Diversi i concetti di annullabilità e nullità della delibera.
La prima ha termini di impugnazione brevi, la seconda non prevede alcun termine per essere esperita.
L’art. 1137 c.c. disciplina le ipotesi di annullabilità, che ricorrono in caso di contrarietà della delibera alla legge o al regolamento condominiale.
Può impugnare per annullabilità il condomino assente, dissenziente o astenuto.
Il termine di impugnazione è di 30 giorni, che nel caso in cui il condomino abbia partecipato all’assemblea decorrono da quando questa si è tenuta, se era assente invece dalla data di comunicazione.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della delibera.
L’azione di nullità delle delibere condominiali è prevista nel caso di vizi più gravi rispetto all’annullabilità.
Può impugnare per nullità ciascun condomino che vi abbia interesse.
Non vi è alcun termine da rispettare per impugnare una delibera nulla.
L’impugnazione di una delibera condominiale deve essere obbligatoriamente preceduta dal procedimento di mediazione.
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