Secondo l’art. 337 sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Il primo presupposto dell’assegnazione della casa familiare è il collocamento dei figli: la casa segue quindi il genitore presso cui i figli vengono collocati.
Per collocamento non si intende affidamento. Infatti nel caso diffuso dei figli affidati a entrambi i genitori, il collocatario è quello dei due presso il quale i figli hanno la residenza, e quindi prevalentemente vivono.
Lo scopo è quello di tutelare l’interesse dei figli a crescere e vivere nell’ambiente in cui sono stati abituati a farlo, cercando di mitigare i passaggi scomodi di una separazione.
Vi è cessazione del diritto di assegnazione quando il genitore collocatario cessi di abitare stabilmente la casa, ci conviva con altra persona o contragga nuovamente matrimonio.
In questi casi, infatti, verrebbe meno l’habitat abitudinario della prole e quindi anche la ratio a monte della decisione di assegnazione.
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