Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in attuazione della L. 155/2017 (il relativo Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019; la “Riforma”) entrerà in vigore il 15 agosto 2020, tranne gli artt. 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377 - 379, 385 - 388, i quali entreranno in vigore già il prossimo 16 marzo. Queste sono alcune tra le principali novità introdotte dalla Riforma che entreranno in vigore già nei prossimi giorni.
All’art 2086 c.c. è aggiunto il seguente comma:
[…] “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”
Tale disposizione dovrà indurre imprese ad adottare un nuovo assetto organizzativo, modellato in ragione delle dimensioni dell’impresa stessa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
All’art 2476 c.c., dopo il V comma, è inserito il seguente:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. ……”
Si aprono, quindi, nuovi scenari di responsabilità per gli amministratori che, qualora ricorrano determinati presupposti, potrebbero essere chiamati a rispondere anche con i propri beni personali.
All’art. 2477 c.c., il III e il IV comma sono sostituiti dai seguenti:
“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
[……..] c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
e cessa quando, per tre (3) esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei limiti.”
Quindi le società dovranno preventivamente verificare se il proprio atto costitutivo e lo statuto siano conformi alle disposizioni del nuovo art. 2477 primo comma, c.c.. In caso contrario, le società dovranno uniformarli al più presto.
Lo studio DNRA è composto da dottori commercialisti, revisori legali esperti contabili ed avvocati i quali vantano una consolidata esperienza nell’attività di revisione contabile, cioè da un team di professionisti specializzati che, con competenza ed esperienza, possono affiancare l’imprenditore in questo percorso previsto dalla Riforma volto a preservare la continuità aziendale.
Giovanni Leone, esperto di proprietà intellettuale ( contratti di licenza, design, marchi, brevetti, diritto d'autore e informatica). Prediligo lavorare con gli stilisti, i designers e le piccole / medie imprese operanti nel settore del fashion e del lusso. Tutelo la proprietà intellettuale dalla nascita dell'idea fino alla commercializzazione del prodotto finale e/o la vendita della relativa start-up. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza fare sprecare costi ed energie al cliente. La mia concretezza ed il mio impegno nel settore del fashion e del lusso mi ha reso riconoscibile in questo particolare mercato.
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Mi occupo da più di venti anni di contenziosi nel settore della contraffazione dei marchi, brevetti, concorrenza sleale per imitazione delle idee altrui, boicottaggio.
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Giovanni Leone
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