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Danni al terzo trasportato: conducente non è litisconsorte necessario

Scritto da: Jacopo Meini - Sentenza tribunale siena

Pubblicazione legale:

Il terzo trasportato, che a seguito di un sinistro stradale venga danneggiato, deve convenire in giudizio solamente l’impresa di assicurazione e non anche il conducente del veicolo su cui era a bordo. Tale soggetto non è un litisconsorte necessario (art. 141, D.L. 209/05). Un soggetto terzo trasportato, a seguito di un sinistro stradale, istaurava dinanzi al Giudice di Pace di Siena un giudizio sia nei confronti dell’impresa di assicurazione sia contro il conducente dell’autovettura nel quale era a bordo. Il giudice di prime cure prendeva atto della cessazione delle materia del contendere in quanto l’impresa di Assicurazione aveva proceduto, nelle more del giudizio, al risarcimento del danno ma condannava la parte attrice-trasportata alla rifusione delle spese legali sostenute dal conducente del veicolo ingiustamente convenuto in causa. Lo stesso attore proponeva appello al Tribunale di Siena per la condanna sopra esposta sostenendo che il vettore fosse stato un litisconsorte necessario.

Fonte: Sentenza tribunale siena - leggi l'articolo


Avv. Jacopo Meini - Avvocato a siena

Lo studio svolge assistenza legale nelle seguenti attività: risarcimento del danno da sinistro stradale, responsabilità medica o errore medico, infortunistica stradale, diritto penale (reati contro la persona e patrimonio) e tributario (opposizione cartelle pagamento e avvisi accertamento), diritto civile (divorzi, riscossione crediti, successioni)




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Esperienza


Recupero crediti

Lo studio dal 2012 svolge la riscossione dei crediti per 3 grandi aziende della Toscana e si avvale di investigatori privati per effettuare indagini patrimonili su persone e società.


Diritto penale

Lo scrivente ha svolto la specializzazione in ambito penalistico presso la facoltà di Giurisprudenza di Siena e redatto molte pubblicazioni.


Incidenti stradali

Lo studio da anni svolge preferentemente assistenza in ambito assicurativo, sinistri stradali, responsabilità medica, polizze infortuni e si avvale della consulenza ottimi medici legali, periti cinematici ed ingegneri infrastrutturali.


Altre categorie:

Malasanità e responsabilità medica, Diritto assicurativo, Tutela degli anziani, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Incapacità giuridica, Diritto civile, Diritto di famiglia, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

La notifica del pignoramento e la relativa trascrizione hanno natura unitaria o disgiunta?

Sentenza Tribunale di Siena

Qualora un creditore richieda la copia "ad uso trascrizione" del pignoramento immobiliare al fine di effettuare di propria iniziativa, ex art. 555, comma 3, c.p.c., la relativa trascrizione al competente Conservatore del Registro immobiliare, il termine di cui all'art. 497 c.p.c. decorre dalla notifica dello stesso pignoramento. Qualora, invece, sia l'ufficiale giudiziario a dover adempiere a tale incombente, ex art. 555, comma 2, c.p.c., il termine decorre dalla relativa trascrizione.

Pubblicazione legale

Esecuzioni mobiliari contro le imprese: come scegliere i beni da pignorare

Sentenza Tribunale di Siena

Un Istituto Bancario che procede ad un esecuzione mobiliare contro un’azienda alla quale ha concesso un muto fondiario garantito con ipoteca, ha l’onere di scegliere quei beni che non compromettano l’attività del debitore qualora vi siano altri beni facilmente aggredibili. Se ciò non avviene, vi può essere la condanna al risarcimento del danno a causa della scarsa correttezza assunta in fase esecutiva.

Pubblicazione legale

La frode assicurativa ex art. 642, comma 1, c.p. è procedibile solo a querela

Sentenza Tribunale di Siena

E’ procedibile a querela la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 642 c.p. anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge in quanto le fattispecie aggravate, di cui al secondo e terzo comma della predetta norma, richiedono la condizione di procedibilità. Inoltre l’estensione della querela di cui all’art. 123 c.p. si applica solamente ai coautori, anche se rinvenuti successivamente, per un “medesimo” fatto di reato ma non quando vengano scoperti durante la stessa indagine dei soggetti agenti che hanno commesso “altre analoghe fattispecie” nei confronti della stessa vittima (Tribunale di Siena, sentenza 26 gennaio 2018, n. 109).

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Lo studio

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S.s.73 Ponente N. 24
Siena (SI)

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