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Lorenzo Mariani

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Anche se l'ex marito pignora il conto corrente dove bonifica l’assegno per l’ex moglie, lei non può chiedere il versamento diretto al datore di lavoro di lui

Scritto da: Lorenzo Mariani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Trib. Roma, Sez. I, 16.12.2023

Va invece revocato retroattivamente il mantenimento al figlio maggiorenne fuori corso che lavora e guadagna bene, anche se ha smesso di studiare per aiutare la madre. Ma ora dovrà rimborsare il padre?🤔

👩‍⚖️In un giudizio incidentale di modifica delle condizioni di divorzio, il padre chiedeva che il mantenimento per il figlio maggiorenne fosse revocato dal 2017 in quanto divenuto da tempo autosufficiente, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che depositava. 

Chiedeva inoltre che la madre fosse condannata a restituire il mantenimento del figlio.

L'ex moglie, invece, chiedeva che l'assegno divorzile per sé fosse versato, sensi dell'art. 156 c. 6. cc, direttamente dal datore di lavoro dell'uomo, in ragione  del fatto che l'ex marito stava pignorando il conto corrente su cui versava il mantenimento per lei, rendendolo indisponibile.⛔️

🤑Ritenuta acquisibile la dichiarazione dell'agenzia delle entrate nell'esercizio dei suo poteri di ufficio, il giudice ascoltava il figlio che confermava di aver guadagnato €30.000,00 nel 2022 e di essere fuori corso all'Accademia delle belle Arti - pagata dal padre - in quanto avrebbe interrotto gli studi per aiutare economicamente la madre.

Il giudice ha così modificato il provvedimento presidenziale di divorzio, revocando il mantenimento al figlio dal novembre 2022 (data della domanda) ritenuto economicamente autosufficiente, non rilevando che la  decisione di svolgere un’attività lavorativa sia motivata dall’intento di supportare economicamente la madre.👩‍👦

🙅‍♀️Ma allo stesso modo, il Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna della madre a restituire il mantenimento per il figlio già corrisposto, perché estranea thema decidendum del divorzio, in cui è escluso il simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi quali quelle restitutorie e/o di condanna al pagamento di somme di danaro.

Rigettata anche la domanda di pagamento diretto in capo al datore di lavoro dell'uomo, avanzata dall'ex moglie.

Non è invero contestata la corresponsione da parte dell’obbligato della somma dovuta, ma soltanto la mancata possibilità di utilizzo di tale somma da parte della beneficiaria in ragione del pignoramento degli importi corrispostile a titolo di mantenimento, questione esulante dal procedimento di divorzio e da far valere innanzi al diverso Giudice competente.🙅‍♂️

🤔Visto il rigetto della domanda di restituzione, il padre potrà ottenere dalla madre (o dal figlio) il mantenimento versato indebitamente?

Posto che il diritto alla ripetizione sembrerebbe  conseguenza logica della revoca retroattiva di una somma periodica, va comunque ritenuto possibile choedere il recupero con un autonomo giudizio per indebito oggettivo o per ingiustificato arricchimento, anche secondo la giurisprudenza più recente.😉


Avv. Lorenzo Mariani - Avvocato Familiarista e Civilista

Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Collaboro stabilmente con lo Studio Legale Mauro & Attasi




Lorenzo Mariani

Esperienza


Diritto civile

Ho accumulato un'esperienza pluriennale nella maggior parte dei settori del diritto civile, collaborando con studi che si occupano di recupero crediti e tutela del creditore e debitore, diritto condominiale, responsabilità civile e per malpractice medica e diritto di famiglia.


Diritto di famiglia

Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).


Separazione

Forte preparazione e accuratezza in tutte le fasi della separazione giudiziale o consensuale e in tutti gli aspetti che la riguardano: dall'assegnazione della casa coniugale ai tempi di permanenza del minore agli aspetti patrimoniali. Il mio approccio privilegia la conciliazione, pur senza alcuna remora nella tutela dell'assistito in Tribunale contro iniquità, ingiustizie o comportamenti scorretti dell'altra parte o di altri soggetti.


Altre categorie:

Divorzio, Malasanità e responsabilità medica, Matrimonio, Affidamento, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Recupero crediti.


Referenze

Pubblicazione legale

Diffamazione a mezzo stampa e responsabilità civile: le imprecisioni secondarie o marginali nell'articolo non escludono le esimenti del diritto di cronaca e di critica

Nuove Frontiere Diritto (ISSN 2240-726X)

Con l’Ordinanza n. 7757 del 08.04.2020 la Sezione III Civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato che, in materia di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo della stampa, la verità dei fatti narrati, legittimante il diritto di cronaca e di critica, non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che non siano in grado di alterare la portata informativa dell’articolo rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Il giudizio sulla rilevanza giuridica di tali inesattezze, ossia sulla loro idoneità a diffamare, non costituisce accertamento in fatto ma giudizio di valore.

Pubblicazione legale

La tutela cautelare nelle more dell’udienza presidenziale di separazione

Salvis Juribus (ISSN 2464-9775)

Il tema della tutela cautelare d’urgenza, richiesta e ottenuta prima dell’udienza presidenziale di separazione e divorzio o dell’udienza di comparizione nei giudizi camerali, è sovente affrontato da dottrina e giurisprudenza familiarista. Sul punto, si riscontrano due visioni divergenti sull’ammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc nel processo di famiglia, data l’esistenza di strumenti tipici della materia, quali i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 cpc, gli ordini di protezione ex 736 bis cpc e i rimedi monitori e risarcitori ex 709 ter cpc. Peraltro, la natura cautelare di tali istituti è a sua volta oggetto di dibattito. Ad ogni modo, è consistente la giurisprudenza che ammette una generica tutela cautelare prima dell’udienza presidenziale, a prescindere da questioni di nomen juris. Ugualmente, non mancano provvedimenti di sequestro conservativo ex art. 671 cpc o giudiziario ex art. 670 cpc adottati dal giudice della crisi familiare. Tali arresti sono fondati, principalmente, sulla necessità di tutelare il supremo interesse del minore da pregiudizi gravi e imminenti, che non possono attendere l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc o altri rimedi tipici. Alcune pronunce estendono tale esigenza dal minore al genitore più “debole” da un punto di vista economico, ovvero vittima di violenza intrafamiliare. Il presente articolo si ripropone si tratteggiare il profilo della tutela cautelare in fase presidenziale, analizzando alcune pronunce emblematiche e il loro rapporto con i futuri strumenti di diritto positivo previsti dalla riforma del processo civile ex DLgs 149/2022.

Pubblicazione legale

Veterinaria morsa dal cane ed esclusione della responsabilità ex art. 2052 cc del padrone

Giurisprudenza Civile – Giuricivile (ISSN 2532-201X) n. 2/2023

Con la Sentenza n. 13136 del 08.09.2022 la XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di risarcimento ex art. 2052 cc avanzata da una veterinaria avverso il padrone di un cane da cui la donna era stata morsa poco prima di operarlo. Il tribunale, con una pronuncia che valorizza i compiti di cura della danneggiata verso l’animale, ha ritenuto che esso fosse stato affidato alla dottoressa e che la sua negligenza avesse ingenerato un caso fortuito, nonostante la presenza del padrone al momento del sinistro. La pronuncia offre l’occasione di analizzare gli elementi della responsabilità ex art. 2052 cc e la permeabilità della distinzione tra caso fortuito e responsabilità di chi ha in uso l’animale.

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