Avvocato Lorenzo Mariani a Roma

Lorenzo Mariani

Avvocato Familiarista e Civilista

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L'ascolto del minore nel processo civile

Scritto da: Lorenzo Mariani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

👂Nei giudizi che lo riguardano, il minore ha diritto ad essere ascoltato dal giudice.

Questo adempimento ha lo scopo di consentirgli di esprimere i suoi desideri e pensieri, così da renderlo parte del giudizio e non solo un mero oggetto del contendere. 👨‍👩‍👦

🚫L'ascolto del minore non è un mezzo istruttorio (Cass. n. 32290/2023).

Non va confuso con una testimonianza e non dovrebbe essere utilizzato per provare i fatti del giudizio. Questo perché il tribunale può disporlo anche contro la volontà delle parti e, solitamente, avviene a porte chiuse davanti al giudice e a uno psicologo, ma in assenza dei genitori e dei loro difensori, quindi senza contraddittorio.

Si tratta di un adempimento obbligatorio, a pena di nullità della sentenza (Cass. n. 11687/2013).👩‍⚖️

Ma l’audizione del minore è davvero sempre obbligatoria? 


⛔️No, ci sono diversi limiti.⛔️


Devono essere ascoltati i minori ultradodicenni, perché l'ordinamento presume che siano dotati di discernimento. 

In tal caso, l'ascolto può essere escluso:

- se appare superfluo, ad esempio perché il minore ha già manifestato le sue intenzioni ai servizi sociali (Cass. n. 2001/2023);

- se è contrario al supremo interesse del minore, ad esempio perché può causargli forte sofferenza (Cass. n. 32876/2022); 

- se il minore non vuole essere ascoltato o non può a causa di un impedimento fisico o psichico. 🤐


👶Anche il bambino che abbia meno di 12 anni deve essere ascoltato.

In tal caso, il giudice deve preventivamente verificare che abbia discernimento.
Inoltre, può non ascoltarlo se lo ritiene in contrasto col suo superiore interesse. 
In tal caso, non è tenuto a una espressa valutazione della sua capacità di discernimento (Cass. n. 24626/2023).


Il minore (a prescindere dall'età) non va ascoltato in tutti quei procedimenti che non lo riguardino direttamente; nei quali, cioè, non può subire alcun pregiudizio personale.
Ad esempio, in un'azione  di risarcimento introdotta da un genitore contro l'altro che gli abbia impedito per anni di vedere il figlio, provocandogli un danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 34560/2023). 🤫


⚠️Attenzione: il giudice non ha anche l'obbligo di seguire la volontà del minore ed esaudire i suoi desideri. Anzi, deve discostarsene con adeguata motivazione quando li ritiene contrari al suo supremo interesse (Cass. n. 16231/2023).⚠️


🤔Come evolverà l'ascolto del minore in futuro? Garantirà giudizi che tengano conto delle sue esigenze? O finirà col favorire quel genitore che abbia un forte ascendente sul figlio?


Avv. Lorenzo Mariani - Avvocato Familiarista e Civilista

Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Collaboro stabilmente con lo Studio Legale Mauro & Attasi




Lorenzo Mariani

Esperienza


Diritto civile

Ho accumulato un'esperienza pluriennale nella maggior parte dei settori del diritto civile, collaborando con studi che si occupano di recupero crediti e tutela del creditore e debitore, diritto condominiale, responsabilità civile e per malpractice medica e diritto di famiglia.


Diritto di famiglia

Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).


Separazione

Forte preparazione e accuratezza in tutte le fasi della separazione giudiziale o consensuale e in tutti gli aspetti che la riguardano: dall'assegnazione della casa coniugale ai tempi di permanenza del minore agli aspetti patrimoniali. Il mio approccio privilegia la conciliazione, pur senza alcuna remora nella tutela dell'assistito in Tribunale contro iniquità, ingiustizie o comportamenti scorretti dell'altra parte o di altri soggetti.


Altre categorie:

Divorzio, Malasanità e responsabilità medica, Matrimonio, Affidamento, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Recupero crediti.


Referenze

Pubblicazione legale

Diffamazione a mezzo stampa e responsabilità civile: le imprecisioni secondarie o marginali nell'articolo non escludono le esimenti del diritto di cronaca e di critica

Nuove Frontiere Diritto (ISSN 2240-726X)

Con l’Ordinanza n. 7757 del 08.04.2020 la Sezione III Civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato che, in materia di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo della stampa, la verità dei fatti narrati, legittimante il diritto di cronaca e di critica, non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che non siano in grado di alterare la portata informativa dell’articolo rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Il giudizio sulla rilevanza giuridica di tali inesattezze, ossia sulla loro idoneità a diffamare, non costituisce accertamento in fatto ma giudizio di valore.

Pubblicazione legale

La tutela cautelare nelle more dell’udienza presidenziale di separazione

Salvis Juribus (ISSN 2464-9775)

Il tema della tutela cautelare d’urgenza, richiesta e ottenuta prima dell’udienza presidenziale di separazione e divorzio o dell’udienza di comparizione nei giudizi camerali, è sovente affrontato da dottrina e giurisprudenza familiarista. Sul punto, si riscontrano due visioni divergenti sull’ammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc nel processo di famiglia, data l’esistenza di strumenti tipici della materia, quali i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 cpc, gli ordini di protezione ex 736 bis cpc e i rimedi monitori e risarcitori ex 709 ter cpc. Peraltro, la natura cautelare di tali istituti è a sua volta oggetto di dibattito. Ad ogni modo, è consistente la giurisprudenza che ammette una generica tutela cautelare prima dell’udienza presidenziale, a prescindere da questioni di nomen juris. Ugualmente, non mancano provvedimenti di sequestro conservativo ex art. 671 cpc o giudiziario ex art. 670 cpc adottati dal giudice della crisi familiare. Tali arresti sono fondati, principalmente, sulla necessità di tutelare il supremo interesse del minore da pregiudizi gravi e imminenti, che non possono attendere l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc o altri rimedi tipici. Alcune pronunce estendono tale esigenza dal minore al genitore più “debole” da un punto di vista economico, ovvero vittima di violenza intrafamiliare. Il presente articolo si ripropone si tratteggiare il profilo della tutela cautelare in fase presidenziale, analizzando alcune pronunce emblematiche e il loro rapporto con i futuri strumenti di diritto positivo previsti dalla riforma del processo civile ex DLgs 149/2022.

Pubblicazione legale

Veterinaria morsa dal cane ed esclusione della responsabilità ex art. 2052 cc del padrone

Giurisprudenza Civile – Giuricivile (ISSN 2532-201X) n. 2/2023

Con la Sentenza n. 13136 del 08.09.2022 la XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di risarcimento ex art. 2052 cc avanzata da una veterinaria avverso il padrone di un cane da cui la donna era stata morsa poco prima di operarlo. Il tribunale, con una pronuncia che valorizza i compiti di cura della danneggiata verso l’animale, ha ritenuto che esso fosse stato affidato alla dottoressa e che la sua negligenza avesse ingenerato un caso fortuito, nonostante la presenza del padrone al momento del sinistro. La pronuncia offre l’occasione di analizzare gli elementi della responsabilità ex art. 2052 cc e la permeabilità della distinzione tra caso fortuito e responsabilità di chi ha in uso l’animale.

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