Avvocato Lorenzo Mariani a Roma

Lorenzo Mariani

Avvocato Familiarista e Civilista

About     Contatti






Anche se l'ex marito pignora il conto corrente dove bonifica l’assegno per l’ex moglie, lei non può chiedere il versamento diretto al datore di lavoro di lui

Scritto da: Lorenzo Mariani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Trib. Roma, Sez. I, 16.12.2023

Va invece revocato retroattivamente il mantenimento al figlio maggiorenne fuori corso che lavora e guadagna bene, anche se ha smesso di studiare per aiutare la madre. Ma ora dovrà rimborsare il padre?🤔

👩‍⚖️In un giudizio incidentale di modifica delle condizioni di divorzio, il padre chiedeva che il mantenimento per il figlio maggiorenne fosse revocato dal 2017 in quanto divenuto da tempo autosufficiente, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che depositava. 

Chiedeva inoltre che la madre fosse condannata a restituire il mantenimento del figlio.

L'ex moglie, invece, chiedeva che l'assegno divorzile per sé fosse versato, sensi dell'art. 156 c. 6. cc, direttamente dal datore di lavoro dell'uomo, in ragione  del fatto che l'ex marito stava pignorando il conto corrente su cui versava il mantenimento per lei, rendendolo indisponibile.⛔️

🤑Ritenuta acquisibile la dichiarazione dell'agenzia delle entrate nell'esercizio dei suo poteri di ufficio, il giudice ascoltava il figlio che confermava di aver guadagnato €30.000,00 nel 2022 e di essere fuori corso all'Accademia delle belle Arti - pagata dal padre - in quanto avrebbe interrotto gli studi per aiutare economicamente la madre.

Il giudice ha così modificato il provvedimento presidenziale di divorzio, revocando il mantenimento al figlio dal novembre 2022 (data della domanda) ritenuto economicamente autosufficiente, non rilevando che la  decisione di svolgere un’attività lavorativa sia motivata dall’intento di supportare economicamente la madre.👩‍👦

🙅‍♀️Ma allo stesso modo, il Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna della madre a restituire il mantenimento per il figlio già corrisposto, perché estranea thema decidendum del divorzio, in cui è escluso il simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi quali quelle restitutorie e/o di condanna al pagamento di somme di danaro.

Rigettata anche la domanda di pagamento diretto in capo al datore di lavoro dell'uomo, avanzata dall'ex moglie.

Non è invero contestata la corresponsione da parte dell’obbligato della somma dovuta, ma soltanto la mancata possibilità di utilizzo di tale somma da parte della beneficiaria in ragione del pignoramento degli importi corrispostile a titolo di mantenimento, questione esulante dal procedimento di divorzio e da far valere innanzi al diverso Giudice competente.🙅‍♂️

🤔Visto il rigetto della domanda di restituzione, il padre potrà ottenere dalla madre (o dal figlio) il mantenimento versato indebitamente?

Posto che il diritto alla ripetizione sembrerebbe  conseguenza logica della revoca retroattiva di una somma periodica, va comunque ritenuto possibile choedere il recupero con un autonomo giudizio per indebito oggettivo o per ingiustificato arricchimento, anche secondo la giurisprudenza più recente.😉


Avv. Lorenzo Mariani - Avvocato Familiarista e Civilista

Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Collaboro stabilmente con lo Studio Legale Mauro & Attasi




Lorenzo Mariani

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).


Matrimonio

Profonda conoscenza dei profili giuridici del matrimonio civile ed esperienza nei casi di invalidità del matrimonio e relativi procedimenti, come la delibazione delle sentenze ecclesiastiche presso la Corte d'Appello. Lo studio con cui collaboro (Mauro & Attasi) ha anche competenza nelle cause rotali di nullità ecclesiastica dei matrimoni religiosi presso la Sacra Rota.


Separazione

Forte preparazione e accuratezza in tutte le fasi della separazione giudiziale o consensuale e in tutti gli aspetti che la riguardano: dall'assegnazione della casa coniugale ai tempi di permanenza del minore agli aspetti patrimoniali. Il mio approccio privilegia la conciliazione, pur senza alcuna remora nella tutela dell'assistito in Tribunale contro iniquità, ingiustizie o comportamenti scorretti dell'altra parte o di altri soggetti.


Altre categorie:

Divorzio, Affidamento, Diritto civile, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Recupero crediti.


Referenze

Pubblicazione legale

Separazione senza figli: la moglie nuda proprietaria va allontanata da casa, che resta al marito usufruttuario. Ma non è un'assegnazione.

Pubblicato su IUSTLAB

⚖️Con Ordinanza del 16.01.2024 la Sezione I del Tribunale di Roma ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti in un giudizio di separazione tra un uomo, usufruttuario della casa coniugale, e la moglie nuda proprietaria in forza di donazione fattale dal marito stesso. Nella casa oggetto di donazione, la coppia aveva convissuto per anni assieme al figlio di lei, ora maggiorenne e studente, avuto da una precedente relazione.👩‍👦 🚫Il Giudice ha ritenuto di non poter assegnare la casa a nessuno dei due coniugi, in assenza di figli della coppia. "Al solo scopo di rendere effettiva la separazione", ha però disposto l’allontanamento dalla casa coniugale della moglie entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, considerato il titolo del marito in qualità di usufruttuario e stante anche l’età avanzata del predetto. 👋 🏡E infatti, il Giudice ha ritenuto che: "la signora può più agevolmente trasferirsi e reperire altra sistemazione abitativa".

Pubblicazione legale

Il mantenimento del figlio maggiorenne

Pubblicato su IUSTLAB

🎂Il nostro ordinamento non conosce un'età limite per il diritto al mantenimento della prole maggiorenne. Dipende da alcuni criteri individuati dalla giurisprudenza. Se il figlio è neomaggiorenne e sta proseguendo gli studi, tali circostanze giustificano il mantenimento. Se invece ha superato da molto la maggiore età, avrà un onere della prova ben più pesante, dovendo giustificare la sua mancata autonomia lavorativa (Cass. n. 26875/2023).⚒️ 🏫Si tratta del principio di autoresponsabilità: i genitori devono contribuire economicamente fintanto che il figlio si impegna a completare in tempi ragionevoli il percorso formativo per entrare nel mondo del lavoro (Cass. n. 26875/2023). Il raggiungimento dell'autonomia economica è un dovere del maggiorenne, superiore al suo diritto ad autodeterminarsi secondo i propri desideri. Terminati gli studi o superata una certa età (di solito individuata tra i 25-30 anni) il figlio dovrà impegnarsi nella ricerca di un lavoro, anche non corrispondente alle sue inclinazioni. Anzi, per la giurisprudenza più recente, l'adulto incolpevolmente non autonomo perde comunque il mantenimento dei genitori e dovrà ricorrere ai mezzi di sostegno sociale previsti dall'ordinamento (Cass n. 29264/2022).😲 🏚Solo nel caso di indigenza potrà avere diritto agli alimenti, obbligazione diversa dal mantenimento e di minor importo. (Cass. n. 12477/2004). Nella maggior parte dei casi, il mantenimento è corrisposto non direttamente al figlio, ma al genitore convivente. Dunque, spesso l'onere di provare in giudizio il diritto al mantenimento grava su quest'ultimo. Sul punto, è importante ricordare che il genitore onerato non può decidere di versare il mantenimento direttamente al figlio se il provvedimento del giudice prevede diversamente. Non basta nemmeno il consenso di entrambi i genitori (Cass. n. 9700/2021).🚫 ⚖️Sarà necessario chiedere al tribunale una modifica del provvedimento: cosa non facile, perché la domanda giudiziale di versamento diretto dell'assegno deve essere proposta direttamente dal figlio (Cass. n.27308/2022). 🤔Come cambierà in futuro il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne? La strada sembra ormai spianata verso una autoresponsabilità sempre maggiore

Pubblicazione legale

Niente ordine di protezione se la vittima e l’unico testimone delle violenze non sono credibili per via dei loro comportamenti

Pubblicato su IUSTLAB

Trib. Roma, Sez. I, 27.02.2024 ⛔️In un giudizio sulla regolamentazione dell’affido di una bambina, il Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di ordine di protezione formulata dalla madre contro l’ex compagno, ritenendola non sostenuta da sufficienti riscontri probatori. A parere del Giudice, non sarebbero attendibili le sommarie informazioni testimoniali rilasciate da una amica della donna, durante le indagini nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia. In effetti, l'informatrice non ha assistito personalmente ai fatti, ma li ha appresi dalla vittima stessa.👂 📞Inoltre, le parole dell’amica parrebbero comunque incoerenti per via del suo comportamento. Infatti, dopo aver dichiarato di aver soccorso la donna, l’informatrice si è resa a lei irreperibile bloccando il suo contatto telefonico, per ragioni che la ricorrente stessa ha dichiarato di ignorare al curatore speciale della figlia. Non appaiono credibili nemmeno le allegazioni della ricorrente stessa di essere stata aggredita con calci e pugni dal resistente in plurime occasioni, fin dall’inizio della loro relazione. Sono infatti in radicale contrasto con il tenore delle lettere che la stessa ha indirizzato all’ex compagno all’indomani della nascita della bambina, quando la relazione si protraeva già da oltre un anno, in cui il resistente viene definito con aggettivi quali “gnagnoso” e “coccolone” che appaiono poco compatibili con la riferita condizione di soggezione psicologica e paura dettata da protratti maltrattamenti, percosse, ingiurie.📨 Rigettato l’ordine di protezione, il Giudice ha affidato la minore ai Servizi Sociali e assegnato la casa familiare alla madre (che nel frattempo era ospite con la figlia in una casa rifugio) disponendo incontri protetti tra la bambina e il padre. Inoltre, ha disposto una CTU sulla idoneità genitoriale delle parti.👩‍⚖️

Leggi altre referenze (17)

Lo studio

Studio Legale Mauro & Attasi
Viale America N. 125
Roma (RM)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Mariani:

Contatta l'Avv. Mariani per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy