Avvocato Lorenzo Mariani a Roma

Lorenzo Mariani

Avvocato Familiarista e Civilista


Informazioni generali

Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Collaboro stabilmente con lo Studio Legale Mauro & Attasi

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).


Affidamento

Tutela dell'affidamento e del diritto alla bigenitorialità dei minori in tutti i procedimenti di diritto di famiglia, sia nelle situazioni ordinarie che in quelle disfunzionali e in presenza di violenza domestica o comportamenti ostativi della bigenitorialità o di rifiuto del minore di incontrare un genitore. Lo studio con cui collaboro (Mauro & Attasi) ha anche competenza nella curatele speciale del minore in quei procedimenti in cui è obbligatoria o vi è forte conflittualità tra i genitori.


Separazione

Forte preparazione e accuratezza in tutte le fasi della separazione giudiziale o consensuale e in tutti gli aspetti che la riguardano: dall'assegnazione della casa coniugale ai tempi di permanenza del minore agli aspetti patrimoniali. Il mio approccio privilegia la conciliazione, pur senza alcuna remora nella tutela dell'assistito in Tribunale contro iniquità, ingiustizie o comportamenti scorretti dell'altra parte o di altri soggetti.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Diritto civile, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Recupero crediti.


Referenze

Caso legale seguito

Mantenimento diretto e tempi quasi paritari di frequentazione con negoziazione assistita tra genitori non coniugati e residenti in comuni diversi

Fine estate 2022, Roma, Tribunale di Latina

Unitamente alla collega Piera Attasi, in rappresentanza e difesa di un giovane padre romano, ho patrocinato presso il Tribunale di Latina una delle prime negoziazioni assistite per la regolamentazione dei figli minori nati fuori dal matrimonio: metodo non contenzioso di risoluzione delle liti già previsto da anni per le coppie sposate, ma esteso ai figli "non matrimoniali" solo dal 22 giugno 2022 dalla Riforma Cartabia. Nonostante la lontananza fisica tra i genitori, residenti in comuni diversi, il Pubblico Ministero ha accolto il nostro accordo per un tempo tendenzialmente paritario di frequentazione del minore, con mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei loro tempi di spettanza, dunque senza assegno periodico.

Pubblicazione legale

🚸Sottrazione internazionale di minore: il figlio deve rientrare nello Stato estero di residenza, anche contro la sua volontà e anche se tra i genitori vi sono rapporti conflittuali.🙅‍♀️

Pubblicato su IUSTLAB

🚸Sottrazione internazionale di minore: il figlio deve rientrare nello Stato estero di residenza, anche contro la sua volontà e anche se tra i genitori vi sono rapporti conflittuali.🙅‍♀️ Cass., Sez. I, Ord., 02.02.2024, n. 3071 🗯Per gli Ermellini, i rapporti ostili tra i genitori non equivalgono a una situazione di pericolo ostativa al rientro del minore in patria. Oltretutto, ai sensi del Regolamento n. 1111/2019, lo Stato non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore, se la parte richiedente fornisce prove sufficienti che sono state previste misure adeguate per assicurarne la protezione dopo il suo ritorno. 🤗 👶E il giudice di merito aveva giustamente considerato la forte attenzione del Paese di residenza (la Svezia) verso i diritti dei minori come rassicurazione in tal senso. #genitori #figli #minori #famiglia #Separazione #divorzio #affidamento #mantenimento Pic: NightCafe

Pubblicazione legale

L'ascolto del minore nel processo civile

Pubblicato su IUSTLAB

👂Nei giudizi che lo riguardano, il minore ha diritto ad essere ascoltato dal giudice. Questo adempimento ha lo scopo di consentirgli di esprimere i suoi desideri e pensieri, così da renderlo parte del giudizio e non solo un mero oggetto del contendere. 👨‍👩‍👦 🚫L'ascolto del minore non è un mezzo istruttorio (Cass. n. 32290/2023). Non va confuso con una testimonianza e non dovrebbe essere utilizzato per provare i fatti del giudizio. Questo perché il tribunale può disporlo anche contro la volontà delle parti e, solitamente, avviene a porte chiuse davanti al giudice e a uno psicologo, ma in assenza dei genitori e dei loro difensori, quindi senza contraddittorio. Si tratta di un adempimento obbligatorio, a pena di nullità della sentenza (Cass. n. 11687/2013).👩‍⚖️ Ma l’audizione del minore è davvero sempre obbligatoria? ⛔️No, ci sono diversi limiti.⛔️ Devono essere ascoltati i minori ultradodicenni, perché l'ordinamento presume che siano dotati di discernimento. In tal caso, l'ascolto può essere escluso: - se appare superfluo, ad esempio perché il minore ha già manifestato le sue intenzioni ai servizi sociali (Cass. n. 2001/2023); - se è contrario al supremo interesse del minore, ad esempio perché può causargli forte sofferenza (Cass. n. 32876/2022); - se il minore non vuole essere ascoltato o non può a causa di un impedimento fisico o psichico. 🤐 👶Anche il bambino che abbia meno di 12 anni deve essere ascoltato. In tal caso, il giudice deve preventivamente verificare che abbia discernimento. Inoltre, può non ascoltarlo se lo ritiene in contrasto col suo superiore interesse. In tal caso, non è tenuto a una espressa valutazione della sua capacità di discernimento (Cass. n. 24626/2023). Il minore (a prescindere dall'età) non va ascoltato in tutti quei procedimenti che non lo riguardino direttamente; nei quali, cioè, non può subire alcun pregiudizio personale. Ad esempio, in un'azione di risarcimento introdotta da un genitore contro l'altro che gli abbia impedito per anni di vedere il figlio, provocandogli un danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 34560/2023). 🤫 ⚠️Attenzione: il giudice non ha anche l'obbligo di seguire la volontà del minore ed esaudire i suoi desideri. Anzi, deve discostarsene con adeguata motivazione quando li ritiene contrari al suo supremo interesse (Cass. n. 16231/2023).⚠️ 🤔Come evolverà l'ascolto del minore in futuro? Garantirà giudizi che tengano conto delle sue esigenze? O finirà col favorire quel genitore che abbia un forte ascendente sul figlio?

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Lo studio

Studio Legale Mauro & Attasi
Viale America N. 125
Roma (RM)

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