Avvocato Lorenzo Mariani a Roma

Lorenzo Mariani

Avvocato Familiarista e Civilista

Informazioni generali

Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile e nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone. Mi occupo principalmente di procedimenti della crisi familiare: separazioni, divorzi, regolamentazione di minori non matrimoniali - in via giudiziale e consensuale - procedimenti sullo status delle persone e sulla responsabilità genitoriale, adozioni e cause di competenza del Giudice Tutelare. Opero anche in altri settori del diritto civile: recupero crediti, diritti reali, successioni, tutela stragiudiziale, contrattualistica, responsabilità civile. Ho domicilio presso lo Studio Legale Mauro & Attasi

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho sviluppato una solida competenza nel diritto di famiglia, avendo affrontato e affrontando molteplici casi grazie ai quali ho maturato l'approccio umano e il ragionamento logico-giuridico necessari per questa delicata materia, dagli aspetti economici e patrimoniali ai diritti dei figli minori nelle situazioni più difficili di violenza domestica o rifiuto genitoriale. Il mio metodo è volto a comprendere e conciliare i bisogni profondi dell'assistito con la tutela del supremo interesse dei minori coinvolti, anche tramite un corretto ma attivo rapporto professionale con tutte le figure coinvolte (CTU, servizi sociali, curatore ecc.).


Affidamento

Tutela dell'affidamento e del diritto alla bigenitorialità dei minori in tutti i procedimenti di diritto di famiglia, sia nelle situazioni ordinarie che in quelle disfunzionali e in presenza di violenza domestica o comportamenti ostativi della bigenitorialità o di rifiuto del minore di incontrare un genitore. Lo studio con cui collaboro (Mauro & Attasi) ha anche competenza nella curatele speciale del minore in quei procedimenti in cui è obbligatoria o vi è forte conflittualità tra i genitori.


Separazione

Forte preparazione e accuratezza in tutte le fasi della separazione giudiziale o consensuale e in tutti gli aspetti che la riguardano: dall'assegnazione della casa coniugale ai tempi di permanenza del minore agli aspetti patrimoniali. Il mio approccio privilegia la conciliazione, pur senza alcuna remora nella tutela dell'assistito in Tribunale contro iniquità, ingiustizie o comportamenti scorretti dell'altra parte o di altri soggetti.


Altre categorie

Divorzio, Matrimonio, Diritto civile, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Recupero crediti.



Credenziali

Caso legale seguito

Mantenimento diretto e tempi quasi paritari di frequentazione con negoziazione assistita tra genitori non coniugati e residenti in comuni diversi

Fine estate 2022, Roma, Tribunale di Latina

Col supporto dello Studio Mauro & Attasi, in rappresentanza e difesa di un giovane padre romano, ho patrocinato presso il Tribunale di Latina una delle prime negoziazioni assistite per la regolamentazione dei figli minori nati fuori dal matrimonio: metodo non contenzioso di risoluzione delle liti già previsto da anni per le coppie sposate, ma esteso ai figli "non matrimoniali" solo dal 22 giugno 2022 dalla Riforma Cartabia. Nonostante la lontananza fisica tra i genitori, residenti in comuni diversi, il Pubblico Ministero ha accolto il nostro accordo per un tempo tendenzialmente paritario di frequentazione del minore, con mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei loro tempi di spettanza, dunque senza assegno periodico.

Caso legale seguito

Difesa in giudizio e accordo in un procedimento per sanzioni per gravi inadempienze nell'esercizio dell'affido

Fine 2024, Tribunale di Tivoli

Col supporto dello Studio Mauro & Attasi ho difeso un padre in un procedimento ex art. 473 bis 38 e 39 cpc in cui la madre chiedeva l'affido esclusivo della prole o, comunque, l'irrogazione di sanzioni per presunte manchevolezze riguardo al mantenimento e all'esercizio del diritto di visita. La mia difesa si è basata sul dimostrare che non c'erano gravi e volontarie manchevolezze ma difficoltà personali dell'assistito e problemi comunicativi con la controparte, dovuti anche alla lontananza tra le parti (residenti in regioni diverse) e ai viaggi all'estero del cliente per motivi familiari: situazione che rendeva spesso difficile per i due genitori mettersi d'accordo sulla gestione dell'affido. Il procedimento si è concluso prima ancora di arrivare all'udienza di comparizione, con il raggiungimento di un accordo stragiudiziale mediante negoziazione assistita. Le parti hanno concordato nell'intraprendere in percorso di mediazione familiare, nel ridurre il mantenimento per un numero limitato di mesi e, in generale, nel riscontrare in pochi giorni le richieste di contatto. La miglior difesa è (quasi) sempre l'accordo.

Pubblicazione legale

L'ascolto del minore nel processo civile

Pubblicato su IUSTLAB

👂Nei giudizi che lo riguardano, il minore ha diritto ad essere ascoltato dal giudice. Questo adempimento ha lo scopo di consentirgli di esprimere i suoi desideri e pensieri, così da renderlo parte del giudizio e non solo un mero oggetto del contendere. 👨‍👩‍👦 🚫L'ascolto del minore non è un mezzo istruttorio (Cass. n. 32290/2023). Non va confuso con una testimonianza e non dovrebbe essere utilizzato per provare i fatti del giudizio. Questo perché il tribunale può disporlo anche contro la volontà delle parti e, solitamente, avviene a porte chiuse davanti al giudice e a uno psicologo, ma in assenza dei genitori e dei loro difensori, quindi senza contraddittorio. Si tratta di un adempimento obbligatorio, a pena di nullità della sentenza (Cass. n. 11687/2013).👩‍⚖️ Ma l’audizione del minore è davvero sempre obbligatoria? ⛔️No, ci sono diversi limiti.⛔️ Devono essere ascoltati i minori ultradodicenni, perché l'ordinamento presume che siano dotati di discernimento. In tal caso, l'ascolto può essere escluso: - se appare superfluo, ad esempio perché il minore ha già manifestato le sue intenzioni ai servizi sociali (Cass. n. 2001/2023); - se è contrario al supremo interesse del minore, ad esempio perché può causargli forte sofferenza (Cass. n. 32876/2022); - se il minore non vuole essere ascoltato o non può a causa di un impedimento fisico o psichico. 🤐 👶Anche il bambino che abbia meno di 12 anni deve essere ascoltato. In tal caso, il giudice deve preventivamente verificare che abbia discernimento. Inoltre, può non ascoltarlo se lo ritiene in contrasto col suo superiore interesse. In tal caso, non è tenuto a una espressa valutazione della sua capacità di discernimento (Cass. n. 24626/2023). Il minore (a prescindere dall'età) non va ascoltato in tutti quei procedimenti che non lo riguardino direttamente; nei quali, cioè, non può subire alcun pregiudizio personale. Ad esempio, in un'azione di risarcimento introdotta da un genitore contro l'altro che gli abbia impedito per anni di vedere il figlio, provocandogli un danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 34560/2023). 🤫 ⚠️Attenzione: il giudice non ha anche l'obbligo di seguire la volontà del minore ed esaudire i suoi desideri. Anzi, deve discostarsene con adeguata motivazione quando li ritiene contrari al suo supremo interesse (Cass. n. 16231/2023).⚠️ 🤔Come evolverà l'ascolto del minore in futuro? Garantirà giudizi che tengano conto delle sue esigenze? O finirà col favorire quel genitore che abbia un forte ascendente sul figlio?

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