Lorenzo Saponaro

Avvocato a Dozza- Toscanella



Informazioni generali

Fondato nel 1996, lo Studio offre ai propri clienti qualificata consulenza, assistenza e difesa in giudizio nel campo del diritto civile (proprietà, diritto di famiglia, successioni, contratti, responsabilità da fatto illecito, infortunistica, recupero crediti) e penale. Abilitato alla difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e al patrocinio a spese dello Stato (DPR 115/2002)

Esperienza


Diritto penale

Grazie alla quasi trentennale esperienza nelle aule di giustizia, posso consigliare al Cliente un'adeguata strategia processuale, presupposto imprescindibile per un'efficace difesa in giudizio.


Altre categorie:

Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Cassazione, Gratuito patrocinio.



Referenze

Pubblicazione legale

Ammessa la testimonianza della P.G. sul contenuto di immagini registrate (Cass. Pen. 24583/2024)

Pubblicato su IUSTLAB

"Ancorché la registrazione della videoripresa costituisca la prova regina, portatrice di certezze processuali, ciò non esclude che, ove la fonte di prova sia deteriorata, sia ammissibile l’ingresso nel giudizio del suo risultato attraverso altri mezzi di prova" E' questo il principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza depositata il 21 giugno 2024. Nel caso di specie, si trattava di immagine videoriprese dalla P.G. nel corso di un servizio di osservazione il cui supporto informatico era andato distrutto. La Corte ha ritenuto legittima la deposizione degli ufficiali e degli Ufficiali e degli Agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle immagini videoriprese poiché da un lato le riprese "live" svolte durante un servizio di osservazione rientrano pienamente nelle attività consentite alla P.G. dall'art. 357 comma 2 lett f) cpp e i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento, dall'altro, essa è implicitamente ammessa dall'art. 195 comma 4 cpp.

Pubblicazione legale

Detenzione di stupefacenti e confisca del denaro

Pubblicato su IUSTLAB

Cass. Pen. 19580/2024 Non si può presumere che il denaro in possesso della persona indagata per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, sia provento di quell'attività illecita. Questa in sintesi la decisione della Suprema Corte nella sentenza n. 19580/2024 resa a seguito di ricorso dell'imputato nei confronti del quale il giudice di merito aveva disposto il sequestro del denaro trovato in suo possesso al momento dell'accertamento del reato. L'art. 240 cp dispone che " nel caso di condanna, il Giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto". Nel caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini, si contestava all'imputato il reato di detenzione a fini di spaccio e l'accusa non era riuscita a provare anche un'attività di cessione della sostanza stupefacente e, di conseguenza, il fatto che il denaro trovato nella disponibilità dell'imputato fosse il profitto di tale attività illecita. Si tratta di un argomentazione logica e coerente al dettato normativo che ribadisce un principio di specchiata evidenza, sfuggito ai giudici di merito.

Lo studio

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