Luca Insalaco

Avvocato, mediatore, giornalista e formatore

Informazioni generali

Lo studio si occupa prevalentemente di Diritto civile, Dritto del lavoro, Dritto dell’immigrazione, Diritto penale minorile, Diritto amministrativo, nonché di fornire consulenza e assistenza, processuale ed extraprocessuale, alle persone vittime di reato. Abilitato alla difesa d'ufficio dinanzi al Tribunale per i Minorenni, l’Avv. Insalaco è anche mediatore professionista. Il professionista, inoltre, è iscritto negli elenchi degli avvocati disponibili per il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile, penale e amministrativo.

Esperienza


Domiciliazioni e sostituzioni

L'Avv. Insalaco è da sempre disponibile alle domiciliazioni e alle sostituzioni. Ha collaborato e collabora con diversi studi legali per le sostituzioni di udienza presso Corte d'Appello, Tribunale, Giudice di Pace, TAR e Corte di Giustizia Tributaria.


Diritto civile

L'Avv. Insalaco offre consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nel campo del Diritto civile. In costante confronto con il cliente, il Professionista privilegia le soluzioni che possano favorire una definizione stragiudiziale delle controversie, in modo da consentire un minore aggravio di costi e un sensibile risparmio di tempo per il cliente.


Immigrazione e cittadinanza

L'Avv. Insalaco si occupa di diritto dell'immigrazione dal 2009. Dal 2015 è uno degli autori del Rapporto Immigrazione di Caritas e Migrantes. Ha partecipato in veste di formatore a diversi seminari sulla condizione giuridica dello straniero, sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno dello straniero e sulle politiche migratorie in Italia. Dal 2024 è consulente legale per due comunità del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).


Altre categorie

Diritto di famiglia, Diritto penale, Diritto amministrativo, Gratuito patrocinio, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Diritto condominiale, Diritti umani, Mediazione, Ricorso al TAR, Malasanità e responsabilità medica, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a un cittadino ghanese

Tribunale di Palermo, ordinanza del 23.09.2020

La vicenda traeva origine dal provvedimento con cui la Questura aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, presentata da un cittadino ghanese, sulla scorta dell’asserita inesistenza del rapporto di lavoro dedotto. Il ricorrente rappresentava di risiedere stabilmente in Italia da più di cinque anni, in forza di regolari titoli di soggiorno; di avere costituito in Italia un nucleo familiare, composto dalla moglie e da un figlio; di avere sempre lavorato, ora in forma autonoma ora subordinata. Quindi, contestava le determinazioni assunte da parte resistente e chiedeva, che venisse accertato il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Tribunale, alla luce delle circostanze rappresentate e della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, ha ritenuto meritevole di tutela l’unita familiare del ricorrente, nel preminente interesse del minore. Da qui la dichiarazione della sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Permesso di soggiorno che è stato poi rilasciato dalla competente Questura.

Sentenza giudiziaria

In appello, riconosciuta la tutela umanitaria a un cittadino del Bangladesh

Corte di Appello di Palermo, sentenza n.1230/2019

La vicenda processuale traeva origine dal provvedimento di diniego della protezione internazionale, adottato dalla competente Commissione territoriale. Provvedimento, questo, con cui era stato negato all’appellante il riconoscimento della protezione internazionale, nonché il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. La decisione della Commissione era stata, poi, confermata dal Tribunale di Palermo. Il cittadino straniero, quindi, ha promosso appello contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo innanzi alla Corte di Appello di Palermo, dimostrando tra le altre cose, il percorso di integrazione compiuto nel tessuto sociale italiano, anche grazie all’attività lavorativa intrapresa. Il Collegio ha riconosciuto come l’inserimento lavorativo dell’appellante fosse “rivelativo di una alacre attività diretta a migliorare la condizione soggettiva e oggettiva, dovuta all’impulso che lo aveva già spinto a lasciare il suo Paese ed affrontare notevoli rischi, al fine di poter soddisfare ineliminabili primari bisogni umani”. L’appellante, si legge nella sentenza, “ha dimostrato di essersi utilmente attivato per una effettiva integrazione nel nostro Paese e di esserci in definitiva riuscito”. Il Collegio ha, a tal proposito, ricordato l’orientamento, secondo il quale, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. n. 17072 del 28/06/2018 e n. 4455 del 23/02/2018). “È innegabile – ha sottolineato il Collegio - che, in caso di rimpatrio forzato, il richiedente vedrebbe vanificati gli sforzi già effettuati di soddisfare quei diritti umani negati e compromessi nel Paese di provenienza, circostanza che ne conclama la vulnerabilità”. Da qui il riconoscimento dell’appellante del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sentenza giudiziaria

Riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a un cittadino nigeriano

Tribunale di Palermo, ordinanza del 06/06/2017

Il ricorrente impugnava il diniego al riconoscimento della protezione internazionale, adottato dalla competente Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale adito ha riconosciuto il diritto del cittadino straniero a ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell’art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286/1998.

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