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Su separazione e divorzio consensuale

Scritto da: Luigi Lusi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Su separazione e divorzio consensuale ci sono delle novità introdotte con la cosiddetta “Riforma Cartabia”. Si tratta di un procedimento unitario per i giudizi contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie (fatte salve specifiche eccezioni).
Tra le nuove regole spicca la possibilità di proporre, già negli atti introduttivi della separazione giudiziale, domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 473-bis.49 c.p.c.). 

Cosa prevede la legge contenuta nella Riforma Cartabia?

La legge contenuta nella Riforma Cartabia su separazione e divorzio consensuale prevede un modello processuale unitario per la domanda congiunta di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli di genitori non coniugati (art. 473-bis.51 c.p.c.).
L’art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 149/2022 ha inserito l’intero nuovo comparto del rito unitario, tra le cui norme figura anche l’art. 473-bis.51 c.p.c., rubricato “procedimento su domanda congiunta”. In questa maniera si evidenzia una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all’art. 473-bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta.

Snellire separazione e divorzio consensuale

Con questa riforma non si è fatto altro che arrivare al giusto e naturale compromesso tra le peculiarità della separazione, fondata sulla finale omologazione, e quella del divorzio congiunto, da sempre attuato con sentenza, immaginando e introducendo una sentenza con la quale è possibile – sempre, beninteso, nel rispetto della funzione dichiarativa propria della giurisdizione in materia matrimoniale e di status – tanto omologare l’accordo (ad esempio di separazione) quanto prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.

Separazione consensuale, cosa ci dice la Legge

Nel regime introdotto dall’art. 473-bis.49 c.p.c. è sicuramente possibile che il ricorrente o il resistente proponga domanda di divorzio nel contesto del giudizio di separazione giudiziale e che in tale sede le parti trovino poi un accordo sulle condizioni di entrambi gli istituti. In questo caso il tribunale pronuncerà la sentenza di separazione su accordo tra le parti e rinvierà la causa dopo il termine necessario di sei mesi per il recepimento anche degli accordi delle parti sul divorzio, essendo la domanda di divorzio già pendente nel processo e non potendo quindi certamente la stessa essere stralciata soltanto sul presupposto che sia stato raggiunto un accordo di separazione.

Non è irrilevante considerare che, nella maggior parte dei casi, l’accordo raggiunto tra le parti riguarderà verosimilmente le condizioni tanto della separazione quanto del divorzio. È pur vero che in astratto non è escluso che le parti raggiungano un accordo solo sulla separazione e non già anche sul divorzio (altamente improbabile), in quanto proprio l’assenza del raggiungimento di un accordo integrale su tutte le condizioni farà sì che ci sarà sempre una parte che avrà interesse a resistere – anche solo in funzione dilatoria – rispetto ai temi relativi al divorzio. Ciò significa, in ogni caso, che nel giudizio contenzioso di fatto è possibile la risoluzione di tutte le domande e questioni relative a entrambi gli istituti in forma congiunta. 

Cosa si potrà fare da oggi con la Riforma Cartabia?

Con il nuovo ordinamento sarà possibile riunire i giudizi di separazione e divorzio pure, in ipotesi, separatamente instaurati, applicando l’art. 40 c.p.c. ovvero l’art. 274 c.p.c., a seconda che i procedimenti pendano davanti a giudici diversi ovvero allo stesso giudice.

Attenzione però! Bisogna comunque confrontarsi con la persistente procedibilità della domanda di divorzio al solo ricorrere dei presupposti di legge di cui all’art. 3 l. div. In questa prospettiva, si dovrà immaginare che nel ricorso congiunto i coniugi indichino simultaneamente le condizioni tanto della separazione quanto del futuro divorzio, destinate a operare in due successivi momenti.

L’iter in tribunale

L’iter da seguire in questi casi è abbastanza lineare; a seguito del deposito infatti si metterà in moto la scansione prevista dall’art. 479-bis.51 c.p.c., che prevede che il presidente fissi l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Quest’ultimo è chiamato a esprimere il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.
All’udienza il giudice sentirà le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.

Arrivati a questo punto l’iter giudiziario proseguirà con il tribunale che, in composizione collegiale emanerà la sentenza (non definitiva) con la quale dichiarerà la separazione. In seguito, la omologherà prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti e con la stessa fisserà un’ ulteriore udienza dopo il termine di sei mesi. Questo, al fine di consentire la procedibilità della domanda di divorzio. Alla nuova udienza si ripeterà il meccanismo previsto dalla norma, pur se questa volta volto all’emanazione della finale sentenza di divorzio.


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Referenze

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento sentenza straniera di nullità del testamento olografo del defunto

Sentenza Corte d'Appello palermo, Sez. I civile, RG 47/2016, 4.10.2016, n. 3553/2016

Il testamento (nullo), prodotto dolosamente in Italia, veniva annullato da una Corte del Canade e la sentenza di nullità, riconosciuta in Italia dalla Corte d'Appello di Palermo, veniva positivamente utilizzata nel Tribunale di merito

Sentenza giudiziaria

Conferma sentenza Corte d'appello che aveva riformato sentenza Tribunale Roma in materia condominiale

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10402

La condomina ricorrente conveniva in giudizio (Tribunale Roma) il Condominio al fine di sentir annullare la Delib. Assembleare con la quale era stata negata ad essa condomina l’autorizzazione a installare una canna fumaria sul muro perimetrale, e di sentire, in ogni caso, accertare il diritto dell’attrice a installare la canna fumaria; che nella resistenza del Condominio convenuto (che propose anche una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l’eliminazione della parte di canna fumaria già installata sulla chiostrina interna dello stabile), il Tribunale di Roma, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiarò il diritto della condomina ricorrente a collocare, sulla parete esterna dell’edificio prospiciente il cortile, una canna fumaria per l’espulsione dei vapori di cucina secondo il percorso suggerito dal consulente tecnico d’ufficio, da realizzare secondo le indicazioni della c.t.u.; che, in accoglimento del gravame del Condominio, la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande della condomina ricorrente nei confronti del Condominio e ha condannato la predetta società alla rimozione della restante parte della canna fumaria posta a servizio dei locali di sua proprietà; che la installazione di una canna fumaria sul muro perimetrale di un edificio condominiale, a esclusivo servizio di un condomino, costituisce legittimo uso della cosa comune purchè tale uso non arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità e al decoro dell’edificio nè ai diritti degli altri condomini.

Sentenza giudiziaria

Annullamento ordine di esecuzione penale

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 11.12.2017, n. 21735/2018

Annullamento di ordine di esecuzione penale che aveva portato in carcere l'interessato. Evidenziato il difetto di notifica della sentenza Corte d'Appello. Cassazione annulla rigetto del Giudice dell'esecuzione (G.E.) e, a seguito giudizio di rinvio, nuovo G.E libera l'interessato, poi assolto da ogni accusa

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