Avvocato Maria Benedetto a San Benedetto del Tronto

Maria Benedetto

Avvocato con esperienza qualificata e trentennale nel diritto civile e di famiglia


Informazioni generali

Ho un'esperienza trentennale consolidata in diritto civile , diritto di famiglia, separazioni , divorzi, condizioni minori nati fuori dal matrimonio, tutela dei minori, degli incapaci e dei diversamente abili , tutela della proprietà e dei diritti reali , diritto condominiale ,assistenza stragiudiziale e giudiziale in controversie ereditarie , risoluzione crisi in caso di sovraindebitamento - risarcimento danni da responsabilità medica e qualunque tipologia di danno, diritto penale.

Esperienza


Separazione

Presto consulenza, assistenza in materia di separazioni a partire dalla semplice impossibilità della prosecuzione della convivenza, fino ai casi più complessi di separazione con addebito o con affido esclusivo dei figli a uno solo dei coniugi . L'approccio iniziale è comunque sempre volto a verificare la possibilità di un accordo congiunto, anche mediante negoziazione assistita tra i coniugi, su tutti gli aspetti della separazione. L'attuale riforma prevede la possibilità di chiedere separazione e divorzio in un unico procedimento, anche consensuale. Possibilità di accesso al gratuito patrocinio. Trib. Ascoli e Fermo.


Divorzio

Presto consulenza ed assistenza in casi di divorzio, da quelli consensuali a quelli giudiziali con risoluzione di tutte le questioni conseguenti alla fine del matrimonio, economiche e patrimoniali tra i coniugi, e relative ai figli . Anche in tal caso l'approccio iniziale è volto a verificare la possibilità di un accordo anche mediante negoziazione assistita . L'attuale riforma prevede la possibilità di chiedere separazione e divorzio in un unico procedimento , anche consensuale. Possibile accesso al gratuito patrocinio. Trib. Ascoli e Fermo.


Tutela dei minori

Massima attenzione alla tutela dei minori , per tutte le questioni che possano insorgere nella separazione, nel divorzio o con la fine della convivenza more uxorio , nel caso di coppie non unite in matrimonio .Possibile accesso al gratuito patrocinio ove sussistenti i presupposti, per i Tribunali di Fermo ed Ascoli Piceno.


Altre categorie:

Diritto civile, Eredità e successioni, Diritto condominiale, Diritto immobiliare, Risarcimento danni, Incapacità giuridica, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Sfratto, Sovraindebitamento, Recupero crediti, Mediazione, Diritto penale, Diritto di famiglia, Contratti.


Referenze

Pubblicazione legale

La divisione ereditaria e la collazione

Pubblicato su IUSTLAB

Spesso alla morte del de cuius , il patrimonio viene lasciato in eredità ai congiunti , senza testamento. In tal caso, a seconda della composizione degli eredi ( solo coniuge, coniuge con figli , solo figli) le quote di legittima sono diverse , ma il regime che si instaura è quello della comunione ereditaria . Per procedere alla divisione, a meno che gli eredi non riescano a formulare un piano di divisione sulla base di un accordo congiunto, va previamente effettuata la ricostruzione del patrimonio del de cuius, per quantificare anzitutto il valore delle singole quote . Tale ricostruzione va effettuata anche mediante la collazione: alla somma dei beni mobili ed immobili lasciati in eredità vanno aggiunte le donazioni dirette ed indirette fatte, in vita, dal defunto agli eredi. Il calcolo del valore della singola quota ereditaria non può prescindere dalla collazione e quindi verrà effettuato , per dirla con semplicità, dividendo la massa ereditaria così ricostruita , tra gli eredi pro quota, e sottraendo poi le singole donazioni ricevute da ogni erede, dalla propria quota.

Pubblicazione legale

La gestione della fine del rapporto coniugale

Pubblicato su IUSTLAB

La rottura della comunione coniugale provoca una serie di problematiche che possono essere risolte con varie modalità. Va data a mio parere priorità , prima di tutto, alla verifica della possibilità di trovare un accordo su tutti gli aspetti , collocazione dei figli privilegiata o paritaria, presso uno o entrambi i coniugi, mantenimento dei figli minori o non autosufficienti economicamente, assegnazione della casa coniugale, eventuale contributo al mantenimento del coniuge , regolamento degli aspetti patrimoniali. Infatti un accordo congiunto, anche nelle forme della negoziazione assistita, qualora sia possibile, evita che i rapporti personali ( è le vicende giudiziarie) tra i coniugi vengano gestiti in contenzioso ,con pesanti ripercussioni in termini di stress psicologico, contiene le spese legali ed abbrevia i tempi di risoluzione della controversia . Qualora un accordo congiunto non sia possibile o le trattative non approdino ad un risultato, o la situazione presenti aspetti di urgenza, iniziare la separazione o il divorzio in contenzioso è l'unica soluzione, fermo restando che in qualsiasi momento è possibile il mutamento del rito in consensuale. Tuttavia in entrambi i casi è fondamentale perseguire la tutela ed il rispetto degli interessi dei figli minori o non autosufficienti , nonché la tutela del coniuge, allo stato dei fatti, più debole. Avv. Maria Benedetto

Pubblicazione legale

Possibilità di ottenere con unico ricorso consensuale la separazione ed il divorzio a seguito della riforma Cartabia

Pubblicato su IUSTLAB

Il Tribunale di Milano con sentenza depositata il 9.05.23 pronunciando la separazione consensuale tra due coniugi che, con lo stesso ricorso, hanno chiesto che venisse pronunciato anche il divorzio, ha chiesto ai coniugi di comunicare, dopo sei mesi la loro volontà di non riconciliarsi, in modo che lo stesso Tribunale possa pronunciare il divorzio senza che i coniugi presentino un nuovo ricorso. Infatti la legge prevede ancora che tra la separazione consensuale e il divorzio debbano passare almeno sei mesi e quindi il Tribunale , dopo avere provveduto a pronunciare la separazione , ha chiesto ai coniugi che si dichiarino in merito, decorso il suddetto termine.

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Lo studio

Maria Benedetto
Via Amatore Sciesa 18
San Benedetto del Tronto (AP)

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