L'assegnazione della casa familiare è disposta dal Giudice chiamato a pronunciarsi sulla separazione. Il godimento della casa familiare è stabilito tenendo conto della presenza o meno di figli ( non economicamente autosufficienti ) e nel loro precipuo interesse. Va infatti assicurato ai figli il mantenimento dello stesso ambiente nel quale sono sempre vissuti al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori. Molteplici sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che in assenza di figli il Giudice non può pronunciarsi sulla richiesta di assegnazione dell’abitazione, nè disporre in tal senso. Questo è sempre vero tanto che anche se uno dei due coniugi non è proprietario di alcuna abitazione mentre l'altro ne posside diverse, il Giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione al coniuge economicamente più debole. In tal caso, la circostanza inciderà esclusivamente sull'entità della determinazione dell'assegno di mantenimento o di quello divorzile, ma nulla potrà essere stabilito in ordine all'abitazione. Nel caso in cui i genitori chiedano l'affido alternato dei figli, ovvero che i figli vivano periodi alternati con ciascun genitore (settimane alterne, o mesi alterni, o altri tempi concordati dai genitori o dal Giudice), è legittima la richiesta di assegnazione alternata della casa in base ad un calendario preciso che stabilisca i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. In realtà l'assegnazione congiunta dell'abitazione familiare è rara, seppur possibile, perchè prevede di fatto che ogni genitore abiti l’immobile insieme ai figli limitatamente ai periodi di propria spettanza, per poi lasciarla all’altro genitore secondo la turnazione stabilita. Secondo la Corte di Cassazione ( sentenza n. 6810/2023) tale disposizione, può essere emessa solo se vi è serio impegno delle parti e se tale soluzione corrisponda all'effettivo miglior interesse dei minori. Il godimento della casa familiare assegnata viene meno quando l'assegnatario non abita più in quella casa o cessi di abitarvi stabilmente, oltre che se contragga un nuovo matrimonio o conviva more uxorio. Il provvedimento del Tribunale con il quale è stata assegnata l'abitazione familiare ad uno dei coniugi, può essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi, secondo l'art. 2643 c.c..
Lo Studio Legale Di Passio si occupa da oltre 50 anni della tutela civile e penale delle persone e della famiglia. Io sono Mariangela Di Passio e da oltre 24 anni assisto e difendo le persone nelle controversie civili (separazione, divorzi, mantenimento, modifica patti, tutela minori, ecc..)e nei processi penali (omesso versamento assegno, maltrattamenti, lesioni, minacce), anche dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Tutelo i diritti dei minori in sede civile (Tribunale dei minorenni) e penale e mi occupo di Protezione internazionale. Sono iscritta nell'elenco degli Avvocati con Patrocinio a Spese dello Stato.
Da oltre 24 anni difendo le persone (sia imputati che persone offese, anche minori) nei processi penali dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e Collegiale, alla Corte D'Assise, Corte D'Appello, Tribunale penale Militare, e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Oltre i reati comuni, ho seguito svariati casi di associazione, omicidi colposi, e in particolare processi di violenza domestica (lesioni, minacce, stalking ecc..) e violenza di genere.
Seguo casi di separazioni con violenza domestica anche in presenza di figli minori (violenza indiretta). Mi occupo di querele, denunce, diffide, richieste di ammonimenti del Questore e difesa e assistenza nei processi penali di violenza, per i reati di stalking, maltrattamenti, lesioni, percosse, minacce,ecc..
Assisto le persone per la risoluzione delle problematiche derivanti dal vincolo matrimoniale, dalla convivenza e dalle unioni civili. Tutelo i diritti dei coniugi, dei conviventi, dei figli, in sede civile e penale,(convenzioni matrimoniali, fondi patrimoniali, assegno alimentare, assegno di mantenimento, violenza domestica, maltrattamenti e tutela dei minori es. figliazione, potestà). Sono Curatore speciale del minore e Tutor per minori stranieri non accompagnati.
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