Nel processo penale ordinario, il minore può rivestire il ruolo di vittima del reato o danneggiato, oltre che quello di parte civile e testimone. Molte sono le fattispecie di reato nelle quali il minore è la vittima del reato. Tra queste vi sono il reato di abbandono del minore previsto dall'art. 591 c.p.. e il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall' art 572 c.p.. Il reato di abbandono di minore riguarda il minore sotto i quattordici anni di età. L’abbandono può realizzarsi sia attraverso un’azione che un’omissione (ad esempio un genitore che rendendosi conto che il figlio sta male e in gravi condizioni di salute, non chiami i soccorsi e i medici). La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il reato è integrato da qualunque azione o omissione che contrasti con il dovere giuridico di cura e custodia che grava sul soggetto agente da cui derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per l'integrtà fisica del minore e dunque per la vita e per la incolumità dello stesso. Non occorre per la configurazione del reato che il minore riporti lesioni o sia deceduto. Tali circostanze costituiscono un aggravante del reato. Il soggetto attivo del reato è chiunque si trovi ad avere una cosiddetta “relazione di garanzia” con il minore; per tale aspetto l’abbandono di minore è un reato “proprio” in quanto può essere commesso solo da chi si trovi in una relazione di cura con la vittima del reato, e anche se la relazione è di fatto, può far sorgere il dovere di custodia del minore se questo è entrato nella sfera di disponibilità o controllo dell’agente.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è previsto dall'art. 572 del c.p.. Per famiglia deve ricomprendersi non solo il rapporto basato sul legame matrimoniale, ma anche la filiazione nata fuori dal matrimonio, la famiglia di fatto, la convivenza e qualsiasi altro legame stabile affettivo. Per maltrattamenti si intendono condotte reiterate nel tempo lesive dell'integrità fisica e morale compiute appunto verso un familiare o convivente o una persona a cui si è, o si è stati legati da un vincolo stabile affettivo. La Corte di Cassazione, con diverse pronunce ha sancito che rientrano nel delitto di maltrattamenti non soltanto le percosse, le minacce, le ingiurie e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di, di disprezzo, umiliazione, scherno e sottomissione che provocano una durevole sofferenza morale. Il minore che assiste alle violenze nel contesto familiare è, vittima a sua volta del reato di maltrattamenti e può costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patiti (la violenza assistita produce sul minore effetti gravi dal punto di vista fisico, cognitivo e comportamentale, provocando deficit di crescita, ritardi nello sviluppo psicomotorio e neurocognitivo, ecc...). La violenza domestica è in generale la violenza all’interno della famiglia. La violenza assistita è in particolare quella che coinvolge i figli minori i quali, all’interno della famiglia, assistono a qualsiasi forma di maltrattamento, realizzato con violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure per il minore di riferimento o cui è legato affettivamente. Una importantissima sentenza della Corte di Cassazione ( Sez. VI pen. sentenza n. 22374 del 21.02.2023) ha stabilito che in tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di violenza siano abituali. Si afferma in tale pronuncia, che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore siano abituali, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato. Un'altra rilevante Sentenza della Corte di Cassazione in merito (Sentenza n. 47121 del 5 ottobre - 23 novembre 2023 Sesta Sezione penale), ha statuito che sussiste "violenza assistita" a prescindere dall'età del minorenne, purché gli episodi cui questi assiste siano tali da comportare il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
In tuttelle fattispecie di reato il cui il minore è la vittima (persona offesa o semplice danneggiato), il minore questo può costituirsi parte civile (artt. 74 e ss. c.p.p.) per la richiesta del risarcimento dei danni subiti. Con la costituzione di parte civile il minore assume un ruolo di "parte" del processo ed è appunto un ruolo attivo nel processo, sostanzialmente egli affiancherà l’accusa nel sostenere la responsabilità penale dell’imputato e chiederà la pronuncia anche per il risarcimento dei danni derivati dal reato. Potrà inoltre portare proppri testimoni, prove, proporre eccezioni, controesaminare i testimoni delle altre parti processuali, chiedere sequestro dei beni, impugnare i provvedimenti, ec.c. La costituzione di parte civile avviene con l'ausilio di un difensore munito di apposita procura (art. 78 c.p.p.) che redige, sottoscrive e deposita un atto formale di costituzione a pena di decadenza all’udienza preliminare o, per i reati a citazione diretta, alla prima udienza. L’art. 77 c.p.p., prevede la nomina del curatore speciale del minore quando lo chiede il P.M. per consentire al minore di esercitare l’azione civile e costituirsi parte civile, se il minore è privo di assistenza dei genitori o se sono in una situazione di conflitto con il minore. La nomina può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, in particolare può essere proposta dalla persona che deve essere rappresentata o assistita (se ha compiuto 14 anni) ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante (338 c.p.p.). In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri la figura alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale. Sarà proprio il curatore speciale che provvederà ad assicurare la tutela processuale dei diritti e il superiore interesse del minore.
Lo Studio Legale Di Passio si occupa da oltre 50 anni della tutela civile e penale delle persone e della famiglia. Io sono Mariangela Di Passio e da oltre 24 anni assisto e difendo le persone nelle controversie civili (separazione, divorzi, mantenimento, modifica patti, tutela minori, ecc..)e nei processi penali (omesso versamento assegno, maltrattamenti, lesioni, minacce), anche dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Tutelo i diritti dei minori in sede civile (Tribunale dei minorenni) e penale e mi occupo di Protezione internazionale. Sono iscritta nell'elenco degli Avvocati con Patrocinio a Spese dello Stato.
Da oltre 24 anni difendo le persone (sia imputati che persone offese, anche minori) nei processi penali dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e Collegiale, alla Corte D'Assise, Corte D'Appello, Tribunale penale Militare, e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Oltre i reati comuni, ho seguito svariati casi di associazione, omicidi colposi, e in particolare processi di violenza domestica (lesioni, minacce, stalking ecc..) e violenza di genere.
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