Per poter essere ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, altrimenti detto "gratuito patrocinio" occorre presentare, in ambito civile al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza e in abito penale presso la cancelleria del Giudice procedende, un'apposita istanza in carta semplice, personalmente, a mezzo Racc. Ar. o telematicamente. Il requisito imprescindibile è il reddito dell'istante che non deve essere superiore ad Euro 12.838,01 come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (art. 76, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e decreto 10 maggio 2023). Una volta ammessi al beneficio non dovrà essere corrisposto alcun compenso all'Avvocato che sarà pagato totalmente dallo Stato. L'istituto del Patrocinio è sorto per consentire ai soggetti economicamente deboli il diritto di difesa e dunque la tutela legale dinanzi all'Autorità giudiziaria, civile, penale, amministativa e tributaria, in ogni grado del giudizio. Ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione, non rileva il reddito Isee e devono essere conteggiate anche tutte le pensioni che abbiano funzione di sostituzione della " retribuzione"; l'assegno mantenimento stabilito nel procedimento di separazione e l'assegno divorzile; una recente sentenza del 2019 ha stabilito che anche l'assegno di mantenimento versato per i figli (benchè non costitusca reddito), deve essere computato; gli interessi dei conti correnti, BOT e CCT, e CCP e i proventi da fondi di investimento. Non deve invece essere calcolata l'indennità di accompagnamento, in quanto sussidio di natura assistenziale. Al reddito del richiedente devono invece sommarsi i redditi di tutte le persone anagraficamente conviventi con lo stesso, cioè quelli della cosi detta " famiglia anagrafica". Tra i familiari sono ricomprese anche tutte le persone che vivono stabilmente e in modo continuativo con l'istante e i conviventi more uxorio. Al reddito dell'istante, dunque, si sommano i redditi di tutte le persone conviventi e la somma dei redditi non deve superare il limite massimo stabilito per richiedere l'ammissione. In alcuni tassitivi casi si tiene conto del solo reddito dell'istante, ad esempio nei casi in cui la controversia riguarda diritti della personalità (immagine, riservatezza, nome, ecc..), e nelle controversie dove l'interesse dell'istante è in conflitto con quello delgi altri componenti il nucleo familiare convivente (separazione tra i coniugi). In ambito penale il limite per l'ammissione al beneficio è aumento di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiri conviventi. La regola del limite per l'ammissione viene derogata anche in caso di particolari reati ta cui: maltrattaamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, pornografia minorile, mutilazione dei genitali, prostituzione, corruzione e adescamento di minorenni.
Lo Studio Legale Di Passio si occupa da oltre 50 anni della tutela civile e penale delle persone e della famiglia. Io sono Mariangela Di Passio e da oltre 24 anni assisto e difendo le persone nelle controversie civili (separazione, divorzi, mantenimento, modifica patti, tutela minori, ecc..)e nei processi penali (omesso versamento assegno, maltrattamenti, lesioni, minacce), anche dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Tutelo i diritti dei minori in sede civile (Tribunale dei minorenni) e penale e mi occupo di Protezione internazionale. Sono iscritta nell'elenco degli Avvocati con Patrocinio a Spese dello Stato.
Mi sono occupata per diversi anni dei procedimenti di richiesta di Protezione internazionale dinanzi alle Sezioni specializzate dei Tribunali, per le persone vittime di violenza o provenienti da Paesi in guerra, o da Paesi dove non sono riconosciuti i diritti umani fondamentali, ottenendo il riconscimento dello Stauts di rifugiato politico, la protezione sussidiaria, la protezione speciale, ecc...seguendo con il personale competente anche gli aspetti umani della vicenda, le sofferenze e i disagi causati dall'esperienza traumatica vissuta e il percorso riabilitativo e di cura.
Assisto le persone per la risoluzione delle problematiche derivanti dal vincolo matrimoniale, dalla convivenza e dalle unioni civili. Tutelo i diritti dei coniugi, dei conviventi, dei figli, in sede civile e penale,(convenzioni matrimoniali, fondi patrimoniali, assegno alimentare, assegno di mantenimento, violenza domestica, maltrattamenti e tutela dei minori es. figliazione, potestà). Sono Curatore speciale del minore e Tutor per minori stranieri non accompagnati.
Mi occupo di separazioni con e senza figli, tutela della persona, assegno di mantenimento, revisione degli accordi, attribuzione della casa coniugale, tutela del patrimonio, diritto di visita ecc. fornendo assistenza anche in sede penale ( es.:reati di mancato versamento dell'assegno di mantenimento, violazione degli obblighi di assistenza familiare, stalking, maltrattamenti, minacce, lesioni,ecc..). Do consulenza nella fase stragiudiziale e giudiziale con particolare attenzione all'aspetto psicologico, e alla dignità delle persone. Mi avvalgo di investigatori e consulenti di parte.
Divorzio, Gratuito patrocinio, Tutela dei minori, Eredità e successioni, Affidamento, Diritto penale, Violenza, Unioni civili, Matrimonio, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Immigrazione e cittadinanza, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni, Diritto civile.
Mariangela Di Passio
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