Avvocato Massimo Mira a Bolzano

Massimo Mira

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Separazione ed eredita'

Scritto da: Massimo Mira - QUIBOLZANO

Pubblicazione legale:

: in caso di separazione consensuale, in assenza di testamento, come sono regolati i rapporti ereditari con l'ex coniuge? L’eredità del coniuge dopo la separazione è disciplinata da due articoli del codice civile: l’art. 585 secondo cui il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (pertanto, tornando alla domanda postami, ciò vale anche in caso di separazione consensuale); l’art. 548, secondo cui al coniuge responsabile della separazione spetta soltanto un assegno vitalizio se, al momento della morte, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Le stesse regole si applicano anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex defunto, anche se ha rifiutato l’eredità. Se al coniuge superstite viene addebitata la colpa della separazione, egli ha diritto alla reversibilità solo se gli è stato riconosciuto dal giudice il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Altrimenti ne è escluso. A differenza della separazione, con il divorzio il vincolo matrimoniale viene definitivamente sciolto e si perdono i diritti successori acquistati con il matrimonio. L’ex coniuge divorziato, quindi, esce definitivamente dall’asse ereditario del defunto, ma conserva il diritto all’assegno di divorzio anche dopo la morte del soggetto obbligato. Se il coniuge defunto, prima di morire, versava l’assegno divorzile all’ex, i suoi eredi dovranno continuare a farlo - nei limiti dell’eredità percepita - per arginare lo stato di bisogno del superstite.

Fonte: QUIBOLZANO


Avv. Massimo Mira - Avvocato civilista a Bolzano e Ortisei

Mi occupo prevalentemente di diritto delle obbligazioni e dei contratti, di diritti reali, di risarcimento del danno, di successioni ed eredità, nonché di tutela del credito, esecuzioni e procedure concorsuali, tutelando sia in sede giudiziale, che stragiudiziale, gli interessi di clienti privati e aziendali. Il mio studio ha due sedi, una a Bolzano e una a Ortisei.




Massimo Mira

Esperienza


Contratti

Consulenza alle aziende per calibrare e riformulare i contratti sulla base delle esigenze del cliente e in conformità alle legge che man mano si susseguono


Diritto civile

Competenza, esperienza e un approccio diretto, dedicato ma anche multidisciplinare. Il diritto civile è vastissimo; per tale ragione è importante per il cliente avere un unico referente, che però possa contare su un network di professionisti (legali, consulenti del lavoro, medici legali, commercialisti...) capaci di inquadrare la problematica da diverse prospettive, fornendo soluzioni rapide e costruttive.


Eredità e successioni

Assistenza e consulenza preventiva, per rimodulare i rapporti patrimoniali all'interno della famiglia e favorire il passaggio generazionale.


Altre categorie:

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Referenze

Titolo professionale

Master "L’energia da fonti rinnovabili ed il project financing”

Sole 24 Ore - 6/2013

Approfondimento, attraverso un master annuale specialistico, degli aspetti contrattuali e fiscali degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Pubblicazione legale

Covid e mancata esecuzione dei contratti

Il diffondersi del Coronavirus ha comportato - e tuttora comporta - la difficoltà, per molti privati e imprese, di adempiere alle obbligazioni derivanti da contratti già sottoscritti. Nel nostro ordinamento giuridico, si deve far riferimento agli articoli 1256 e 1467 del codice civile, che regolano i rapporti contrattuali nei casi di inadempimento per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Solo nei casi previsti da questi due articoli la parte è sollevata da responsabilità, può non adempiere e può chiedere la risoluzione del contratto, a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, dandone comunicazione alla controparte. Non vi è responsabilità per l’inadempimento se e quando: - esso è estraneo all’evento straordinario che ha generato l’inadempimento; - l’evento stesso era imprevedibile; - l’inadempimento è insormontabile; - in alternativa, l’inadempimento sarebbe astrattamente possibile, ma si configura la cosiddetta “eccessiva onerosità sopravvenuta”, intesa come un aggravio patrimoniale che alteri, sostanzialmente, l’originario rapporto di equivalenza, incidendo sul valore di una prestazione rispetto all’altra, ovvero facendo diminuire o cessare l’utilità della controprestazione; e ciò per un fatto straordinario e imprevedibile.

Esperienza di lavoro

Socio junior - Studio legale e tributario IOOS Bolzano

Dal 1/2010 al 12/2019

Rinomato studio legale del capoluogo altoatesino, composto da circa 25 professionisti, capace di fornire una consulenza a 360 gradi grazie alla specializzazione dei suoi componenti.

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