Lo studio legale Gaballo è specializzato nel diritto amministrativo (urbanistica-edilizia, diritto ambientale, appalti pubblici e privati, demanio marittimo, procedure concorsuali, etc.). Offre assistenza giudiziale e stragiudiziale ed è abilitato innanzi al Patrocinio innanzi al Consiglio di Stato ed alle altre Magistrature Superiori.
Lo studio legale Gaballo è specializzato nel diritto amministrativo (urbanistica-edilizia, demanio marittimo, appalti pubblici e privati, ambiente, procedure concorsuali, etc.) e predispone da tempo ricorsi innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato. Offre, altresì, consulenza giudiziale e stragiudiziale in favore di privati, società e Pubbliche Amministrazioni
Lo studio predispone ricorsi ai TAR, previa analisi ed approfondimento della relativa controversia.
La materia degli appalti pubblici è costantemente seguita dallo studio nell'ambito sia di giudizi amministrativi, che di consulenze stragiudiziali inerenti l'espletamento di gare pubbliche.
Edilizia ed urbanistica, Diritto marittimo, Diritto ambientale, Arte e beni culturali, Diritto penale, Diritto civile.
Il Comune di Galatone impugna al TAR Lecce la decisione della Regione di non autorizzare la concessione demaniale per una spiaggia libera con servizi, ma la Regione, ricevuto il ricorso, rivede la sua decisione e da il via libera a tale concessione ed al Piano comunale delle coste. I fatti. Il Comune di Galatone è uno dei Comuni costieri del Salento, con un breve tratto di costa roccioso, della lunghezza di circa 2 km, che si affaccia sul mar Ionio, caratterizzato dalla bellezza della “Montagna Spaccata”. Questo splendido tratto di costa, da anni, purtroppo subisce una situazione di abuso e degrado determinato dall’uso incontrollato da parte dei turisti che, numerosi, lo frequentano e dall’assenza di qualsiasi struttura che agevoli l’accesso al mare e garantisca la manutenzione, i servizi minimi e la pulizia del litorale. Per salvaguardare e valorizzare tale scorcio di natura, non essendo possibile e giusto inibirne l’accesso al mare, sottraendo alla collettività siffatta bellezza, il Comune, con la deliberazione di Giunta n. 76 del 28 marzo 2019, adottava un proprio Piano delle Coste, che individuava al centro del litorale un sito concedibile per spiaggia libera con servizi al fine di garantire pulizia, servizi e manutenzione per l’intero tratto costiero. Il resto del litorale veniva lasciato alla libera fruizione mediante la previsione di una serie di passerelle in legno. Sennonchè, con la determinazione n. 43 del 31 gennaio 2020, il Dirigente del dipartimento ecologia e paesaggio - Servizio VIA e VINCA - della Regione Puglia, pur esprimendo formalmente un parere favorevole al P.C.C., nella sostanza, lo bocciava, prescrivendo che non poteva essere rilasciata la concessione demaniale per la spiaggia libera con servizi, unico sito concedibile previsto dal P.C.C.. Ad avviso del Dirigente regionale, siffatta previsione avrebbe potuto incidere su un habitat che interessava il tratto di costa. Il Comune di Galatone, pertanto, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo, decideva di impugnare la determinazione regionale al TAR Lecce. Nel ricorso al TAR, l’Avv. Gaballo evidenziava non solo la manifesta illogicità ed irrazionalità della decisione regionale, ma anche la violazione della normativa comunitaria e regionale in materia paesaggistica, atteso che il Regolamento regionale n. 6/2016 stabilisce che l’habitat in questione non ha alcuna ricaduta e non può incidere sulla pianificazione costiera. Evidenziava, altresì, che le previsioni del Piano Coste avrebbero garantito un accesso controllato degli utenti della costa, limitandone e veicolandone il numero secondo percorsi e luoghi prestabiliti, l’eliminazione dei veicoli in sosta sulla scogliera, la costante pulizia della scogliera e la raccolta ordinata e differenziata dei rifiuti degli utenti, in tal modo tutelando in concreto le biodiversità oggetto del Sito di interesse comunitario. Ricevuto il ricorso, il dirigente regionale, dapprima, avviava, in autotutela, l’iter di riesame della sua precedente decisione e, dopo aver ricevuto delle integrazioni documentali e svolto una conferenza di servizi con il legale incaricato dal Comune ed il tecnico redattore del P.C.C., nella giornata odierna, ha emanato una nuova determinazione che consente il rilascio della concessione della spiaggia libera con servizi e da il via libera al P.C.C. adottato dal Comune. Ora, l’iter del P.C.C. di Galatone potrà procedere spedito verso l’approvazione definitiva che consentirà finalmente la valorizzazione e, nel contempo, la tutela del tratto di costa. Soddisfazione per l’esito della vicenda è stata espressa dall’Amministrazione di Galatone e dall’Avv. Gaballo.
Componente della commissione d’esperti, in materia urbanistica e ambientale, nominata dal Comune di Galatone
Il TAR Lecce da il via libera ai lavori per la riqualificazione dell’area urbana del Comune di Aradeo, denominata “Ex Scuola di via Torino", che porteranno al completo recupero funzionale dello spazio esistente ed alla restituzione dei luoghi rigenerati e promossi alla fruizione pubblica in ogni sua parte. I fatti. Nel novembre 2020 l’area lavori pubblici e servizi tecnici del Comune di Aradeo indiceva la gara per l’affidamento dei lavori, dell’importo di euro 307.690,00, di riqualificazione dell’area urbana comunale denominata “ex Scuola di via Torino”. I lavori venivano aggiudicati alla società Nipa s.r.l.u. Tuttavia, la società R.A. Costruzioni s.r.l., classificatasi al secondo posto in graduatoria, contestava innanzi al TAR Lecce l’aggiudicazione della gara in favore della Nipa s.r.l.u., lamentando sia l'illegittimità del bando di gara, sia la mancata esclusione della Nipa s.r.l.u. dalla procedura concorsuale. La ditta aggiudicataria si difendeva in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale evidenziava l’infondatezza del ricorso sotto molteplici profili. Con sentenza depositata questa mattina, il TAR Lecce (sez. II, Presidente Antonella Mangia, relatore Andrea Vitucci) ha rigettato il ricorso della società R.A. Costruzioni e confermato l'aggiudicazione in favore della società Nipa s.r.l.u.. In particolare, il Tribunale amministrativo, accogliendo integralmente le tesi difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, difensore della ditta aggiudicataria, ha rigettato il ricorso della società R.A. Costruzioni, ritenendo legittimo l'operato dell’area lavori pubblici e servizi tecnici del Comune di Aradeo e confermando, quindi, il provvedimento di aggiudicazione ed il giudizio della commissione tecnica in favore dell’offerta proposta in sede di gara dalla Nipa s.r.l.u.. Il TAR Lecce ha anche condannato la società R.A. Costruzioni a pagare le spese di giudizio in favore della società Nipa s.r.l.u. e del Comune di Aradeo. Soddisfazione è stata espressa dall'Avv. Gaballo per il vittorioso esito ottenuto nel giudizio dinanzi al TAR, che ora consentirà alla comunità di Aradeo di poter, finalmente, usufruire di un ulteriore spazio pubblico, che sarà realizzato sulla base del progetto proposto in sede di gara dalla società Nipa, che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un Parco Pubblico con annessa area per giochi in legno, la conservazione della vegetazione già presente e la piantumazione di nuove essenze arboree.
Il TAR Lecce dichiara legittimo il provvedimento con cui il Comune di Nardò ha revocato alla società cooperativa Humana il servizio di raccolta indumenti usati. I fatti. La società cooperativa Humana gestiva il servizio pubblico di raccolta indumenti usati nel territorio del Comune di Nardò. Nel 2017 la Giunta Comunale autorizzava il dirigente al ramo a prorogare il servizio alla medesima società; quest’ultima, tuttavia, si rendeva successivamente responsabile di una serie di inadempimenti e continuava a svolgere il servizio senza aver sottoscritto una convenzione con l’Amministrazione, che, pertanto, decideva di non prorogarle più il servizio. La società Humana impugnava al TAR Lecce, con un ricorso, la decisione comunale e, con motivi aggiunti, il provvedimento con cui il Comune di Nardò convalidava la sua decisione di non assegnarle più il servizio; la società, inoltre, chiedeva al TAR la condanna dell’Amministrazione Comunale a risarcire i danni subiti per la mancata prosecuzione del servizio ed a pagare l’indennizzo previsto per la revoca del servizio. Il Comune di Nardò si difendeva in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale eccepiva l’improcedibilità del ricorso della società avverso la prima delibera e l’infondatezza dei motivi aggiunti avverso il provvedimento di convalida. Ciò in quanto la società Humana si era resa responsabile di una serie di inadempimenti che avevano costretto l’Amministrazione a decidere di non prorogarle più il servizio. In particolare, secondo l’Avv. Gaballo, i documenti in atti provavano che la società, senza giustificazione, aveva omesso di svuotare i cassonetti secondo le cadenze stabilite, cagionando situazioni di degrado e pericolo ambientale, ed aveva continuato a svolgere il servizio sine titulo, nonostante fosse stata formalmente convocata per la sottoscrizione della convenzione necessaria. Sicchè l’Amministrazione, al fine di evitare nuove situazioni di degrado ambientale, aveva deciso di allocare in un’area privata custodita i cassonetti per la raccolta di indumenti usati. Nella giornata di ieri il TAR Lecce (presidente Antonella Mangia – relatore Roberto Michele Palmieri), accogliendo le eccezioni difensive dell’Avv. Gaballo, ha dichiarato improcedibile il ricorso della società Humana e rigettato i motivi aggiunti. Secondo il TAR “è di tutta evidenza che la revoca è stata disposta principalmente in virtù delle plurime inadempienze addebitate alla ricorrente, rispetto alla quale le giustificazioni addotte da quest’ultima sono smentite dalla produzione documentale depositata dall’Amministrazione resistente. Ne discende l’infondatezza delle dedotte censure, che pertanto non possono che essere disattese. Parimenti infondata è l’ulteriore domanda risarcitoria e/o indennitaria proposta dalla ricorrente” . Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dall’Avv. Gaballo: “il TAR ha correttamente rilevato che la documentazione che abbiamo prodotto in giudizio prova che la revoca della decisione di proseguire il servizio deriva da responsabilità esclusive della società che lo gestiva, atteso che la stessa con la propria condotta negligente ha concorso in maniera esclusiva all’adozione della revoca impugnata ”.
E’ di questi giorni la notizia dell’avvio, da parte della Prefettura di Lecce, dell’iter che potrebbe condurre allo scioglimento del Comune di Squinzano per infiltrazioni mafiose e dell’insediamento della commissione incaricata di esaminare la documentazione necessaria. Oggi pomeriggio giunge una decisione che sarà sicuramente utile alla commissione nel lavoro che dovrà svolgere: il Ministero dell’Interno, previo parere del Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso promosso dalla A.S.D. “Nuova Squinzano” e, di conseguenza, giudicato legittimi i provvedimenti con cui l’Amministrazione di Squinzano decise di risolvere il contratto stipulato con l’associazione sportiva A.S.D. “Nuova Squinzano” per la gestione del campo sportivo comunale. I fatti. Nel 2015 il Comune di Squinzano affidava in concessione all’A.S.D. “Nuova Squinzano” la gestione del campo sportivo comunale, ubicato alla via Caduti di Superga, sottoscrivendo un contratto d’appalto. Nel primo anno di gestione, però, la suddetta associazione sportiva incorreva in una serie di inadempienze, che inducevano l’Amministrazione Comunale a revocarle la gestione del campo sportivo, risolvere il contratto ed ordinare lo sgombero e la riconsegna dello stesso impianto. L’associazione sportiva, ritenendo illegittima la decisione assunta dal Comune, la impugnava con un ricorso straordinario al Capo dello Stato. L’Amministrazione Comunale decideva di tutelare le sue ragioni, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo. Quest’ultimo produceva al Ministero dell’interno ed al Consiglio di Stato una memoria difensiva ed una serie di documenti al fine di dimostrare la correttezza dei provvedimenti emessi dal Comune di Squinzano. Oggi pomeriggio il Ministero dell’interno, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, ha respinto il ricorso dell’associazione sportiva, ritenendolo infondato nel merito. In particolare, il Consiglio di Stato, ritenendo provati i quattro inadempimenti più volte contestati dal Comune al precedente concessionario, ha giudicato legittima la revoca della concessione disposta dall’Ente civico a tutela di interessi pubblici e nel rispetto delle garanzie partecipative previste dall’ordinamento vigente. Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dal Sindaco di Squinzano e dall’Avv. Paolo Gaballo.
Consulente legale del Comune di Nardò per la formazione e l’attuazione del Piano Comunale delle Coste
PROROGHE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E BANDI PER IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI: UNA SENTENZA TRANCIANTE DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO. La pronuncia n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato pone termine all’annosa vicenda della proroga, automatica e generalizzata, fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime in essere. Non solo. Consente, altresì, ai Comuni di concretizzare le previsioni dei Piani Comunali delle Coste, di cui si sono dotati al fine di valorizzare lo sviluppo turistico-economico dei territori nel rispetto dei valori ambientali e delle bellezze paesaggistiche. Andiamo con ordine. E’ evidente che, per superare il conflitto tra il diritto europeo e la normativa italiana sulle concessioni demaniali, sarebbe stata necessaria, da parte del nostro Legislatore, una riforma organica del settore. Era indispensabile una normativa statale che introducesse procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, prevedendo una disposizione transitoria che consentisse il mantenimento delle concessioni in essere per un periodo ragionevole. Nulla di tutto ciò è accaduto. Così l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata ad una pronuncia chiarificatrice sulla proroga delle concessioni. La pronuncia, però, è andata ben oltre. In primis , l’Adunanza Plenaria ha disapplicato l’estensione delle concessioni al 2033, prevista dalla L.n. 145/2018, ed ha imposto le gare entro due anni. Sia chiaro: la Plenaria non ha concesso due anni invece degli altri quindici previsti dalla legge nazionale, che ha dichiarato non applicabile. Ha stabilito una cosa diversa, e cioè, che entro il 31 dicembre 2023 deve terminare ogni questione: mappature delle aree, concorsi, assegnazioni e potenziali controversie. La statuizione, sul punto, è dirompente: “scaduto il 31 dicembre 2023 tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetti..s i precisa sin da ora che eventuali proroghe legislative del termine così individuato dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell’Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, tamquam non esset le concessioni in essere” . In altre parole, l’eventuale mancata riforma del settore da parte del Legislatore, l’eventuale braccio di ferro sugli indennizzi, gli eventuali scontri giudiziari post assegnazione non varranno quale circostanza giustificatrice di ulteriori proroghe. Il 1 gennaio 2024, senza nuovi assegnatari post gare, quei tratti di spiaggia, chioschi, ristoranti, lidi, spiagge attrezzate, noleggio imbarcazioni torneranno al demanio e non potranno più essere occupate dai precedenti concessionari. La questione, infatti, non riguarda solo stabilimenti balneari, ma tutte le “concessioni demaniali di carattere economico” (quindi che traggono profitto) presenti sul demanio marittimo. Tutte attività economiche che devono essere aperte alla libera concorrenza. In questi termini è possibile recuperare qualche carta utile per salvaguardare la posizione dei concessionari uscenti, che avranno comunque diritto ad un indennizzo (non in via automatica, ma in relazione ai concreti investimenti fatti nella certezza di poter contare su un’autorizzazione) . Il sistema di gara da attuare, infatti, secondo la Plenaria, dovrà prendere in esame non solo “ la misura dei canoni concessori” , ma anche la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica, l’esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività analoghe (e, quindi, anche il concessionario uscente), standard qualitativi dei servizi e sostenibilità sociale e ambientale degli investimenti, ferma restando, chiarisce sempre la Plenaria, la necessità di evitare ipotesi di preferenza automatica per i gestori uscenti . Quanto alle proroghe già rilasciate, l’Adunanza Plenaria indica ai Comuni il percorso da seguire: non occorre l’avvio di procedimenti di autotutela; il provvedimento amministrativo è un semplice atto ricognitivo di proroga di un effetto prodotto automaticamente dalla legge, senza intermediazione del potere amministrativo. Pertanto, se viene meno la legge che interviene sulle specifiche statuizioni di proroga, decadono gli atti amministrativi emanati e, quindi, “l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto” . Oltre alla disapplicazione della proroga generalizzata, l’altra questione giuridica, particolarmente interessante, è quella relativa alla possibilità per i Comuni di pubblicare, da subito, bandi per il rilascio di nuove concessioni demaniali. Taluni Enti locali, ma non tutti, erano titubanti in tal senso, in ragione di una disposizione della L.n. 145/2018 che imponeva una sorta di sospensione di nuove concessioni in attesa di una revisione di quelle in essere entro un arco temporale, poi non rispettato (ma questa, ahinoi, non è una novità). Ora, la Plenaria ha chiarito che i Comuni, anche in assenza di un intervento del Legislatore, possono pubblicare i bandi per il rilascio di nuove concessione demaniali, avendo già tutti gli elementi necessari: “anche nell’inerzia del legislatore, l’art. 12 della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo anche conto di come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali” . I Comuni, quindi, soprattutto quei pochi che sono riusciti a dotarsi di uno strumento di pianificazione come il Piano Coste approvato in via definitiva, potranno ora decidere di attuarne le previsioni, pubblicando i bandi per le aree demaniali, ancora libere, destinate ad insediamenti balneari, di ristorazione, ricettivi e ricreativi. Avv. Paolo Gaballo amministrativista
E’ di questi giorni la notizia dell’avvio, da parte della Prefettura di Lecce, dell’iter che potrebbe condurre allo scioglimento del Comune di Squinzano per infiltrazioni mafiose e dell’insediamento della commissione incaricata di esaminare gli atti amministrativi ritenuti a tal fine utili, in particolare sulla gara svolta dal Comune per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo sito tra piazza senatore Pulli e via Gorizia. Questa mattina il TAR di Lecce si è pronunciato proprio sulla legittimità di questa gara, respingendo l’istanza cautelare che l’associazione sportiva dilettantistica tennis Squinzano aveva richiesto, essendo giunta seconda. I fatti. Con la delibera n. 71/2019 , la Giunta del Comune di Squinzano bandiva una procedura per l’affidamento in concessione, a titolo oneroso, della struttura sportiva composta da campo di calcetto con relativi locali adibiti a spogliatoio di proprietà comunale ubicata in Piazza Sen. Pulli/Via Gorizia, che fa parte del più ampio complesso sportivo unico formato anche dal campo da tennis. La procedura però andava deserta. Con la seguente delibera n. 146/2019, l’Ente decideva di affidare in concessione anche l’altra parte dello stesso complesso sportivo, costituito dal campo da tennis. Il responsabile di servizio, con determina n. 525/2019, in conformità alle richiamate delibere di Giunta comunale, bandiva la gara per la concessione dell’impianto sportivo costituito dal campo da tennis e dal campo di calcetto. Alla gara partecipavano due concorrenti: l’associazione sportiva “New Team Squinzano”, che se l’aggiudicava, e l’associazione sportiva dilettantistica tennis Squinzano, che, giungendo seconda, impugnava al TAR Lecce l’aggiudicazione, contestando che il responsabile del servizio che aveva ricevuto mandato dalla Giunta di affidare in concessione il solo campo da tennis e non anche il campo di calcio, che l’aggiudicataria doveva essere esclusa per essere incorsa in precedenti inadempienze ed aveva beneficiato di una richiesta di integrazioni documentali in violazione del codice degli appalti e che la commissione esaminatrice aveva, immotivatamente, attribuito un punteggio maggiore all’offerta dell’aggiudicataria. L’Amministrazione Comunale decideva di tutelare le sue ragioni, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo. Quest’ultimo, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità della prima censura, atteso che la ricorrente non solo non aveva impugnato la determinazione di indizione della gara, ma vi aveva anche partecipato, prestando quindi acquiescenza. Nel merito, evidenziava che la ricorrente non aveva fornito prova degli asseriti inadempimenti dell’aggiudicataria, che l’amministrazione aveva richiesto a quest’ultima solo dei chiarimenti sul piano di fattibilità economica dell’offerta e la correttezza dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara. Questa mattina il Tar Lecce, Sezione II (Presidente Enrico D’arpe, estensore Giovanni Gallo), accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, ad una sommaria delibazione, il ricorso infondato, atteso che: “ la prima censura, rivolta avverso la determinazione n. 525/2019, il bando ed il disciplinare di gara, appare irricevibile e, comunque, inammissibile, atteso che l’Associazione ricorrente ha omesso di impugnare detti atti entro il termine decadenziale di 30 giorni e, in ogni caso, dopo che vi aveva manifestato acquiescenza presentando la domanda di partecipazione alla procedura di gara; parte ricorrente ha mancato di fornire puntuale prova dell’esistenza di formali contestazioni da parte del Comune di Squinzano in relazione a precedenti inadempimenti di cui si sarebbe resa responsabile l’Associazione controinteressata; non pare sussistere la denunciata violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nel corso della procedura di che trattasi l’Amministrazione Comunale resistente non ha disposto alcun soccorso istruttorio ma, come risulta dal verbale n. 6 del 4.2.2020, ha formulato una mera richiesta di chiarimenti, rivolta peraltro ad ambedue i concorrenti, con riguardo alla fattibilità delle proposte (inerenti il Piano di fattibilità economica dell’investimento) avanzate dagli stessi; le ulteriori doglianze formulate con riguardo all’attribuzione dei punteggi da parte della commissione impingono nel merito della valutazione delle offerte tecniche la quale, pur espressa in forma numerica, appare, alla luce della complessiva disciplina di gara.., adeguata, pienamente comprensibile ed immune da vizi di illogicità, irragionevolezza ovvero evidente erroneità” . Viva soddisfazione per l’esito di questa fase del giudizio è stata espressa dal Sindaco di Squinzano e dall’Avv. Paolo Gaballo.
Il TAR di Lecce rigetta il ricorso promosso da una ditta concorrente e conferma la legittimità dell’aggiudicazione, per 12 anni, del posteggio in località La Reggia in favore della Kilometrozero. I fatti. Il Kilometrozero, da molti anni, svolge somministrazione di alimenti e bevande su un posteggio in località La Reggia, meta di turisti e giovani del luogo provenienti da tutto il Salento. Il tratto di costa in cui è ubicato, ricadente nel territorio del Comune di Galatone, è uno dei più caratteristici del Salento, noto per le sue bellezze paesaggistiche ed i tramonti mozzafiato. Nel 2020 il Comune di Galatone, dopo aver approvato il piano comunale del commercio, decideva di pubblicare un bando per l’assegnazione del suddetto posteggio per la durata di 12 anni, al fine di consentirvi la somministrazione di alimenti e bevande mediante un chiosco amovibile in legno con annessi servizi. Esaminate le domande di partecipazione pervenute, il responsabile comunale al ramo decideva di aggiudicare in via provvisoria il posteggio alla ditta Kilometrozero, poiché la stessa vantava un punteggio maggiore rispetto agli altri concorrenti. Uno di questi, però, impugnava al Tar Lecce la graduatoria provvisoria disposta dal responsabile comunale, ritenendo di aver diritto ad un punteggio maggiore e, quindi, all’assegnazione del posteggio. La Kilometrozero decideva di difendersi in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale spiegava ricorso incidentale ed eccepiva l’inammissibilità, sotto vari profili, e l’infondatezza nel merito dell’impugnazione promossa dal concorrente. Nel maggio 2021 il TAR chiedeva un approfondimento istruttorio al Comune di Galatone, in particolare se avesse proceduto o meno all’aggiudicazione definitiva del posteggio. Il responsabile comunale, dopo aver riscontrato le osservazioni presentate dai vari concorrenti, procedeva con l’aggiudicazione definitiva del posteggio, che veniva confermata in favore della Kilometrozero. Anche l’aggiudicazione definitiva, però, veniva impugnata al TAR dalla ditta concorrente, che contestava il maggior punteggio attribuito in gara alla Kilometrozero. Con sentenza pubblicata questa mattina il TAR, accogliendo le eccezioni preliminari e le tesi dell’Avv. Gaballo in difesa della Kilometrozero, ha dichiarato inammissibile ed infondata nel merito l’azione promossa dalla ditta concorrente, confermando l’aggiudicazione del posteggio disposta in favore della Kilometrozero per 12 anni. Ora, per effetto di tale decisione, la Kilometrozero potrà concludere l’iter già avviato per la realizzazione del chiosco eco-compatibile in vista della prossima stagione estiva e degli anni a seguire in un luogo rinomato per l’incantevole bellezza. Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dal titolare della Kilometrozero e dall’Avv. Gaballo.
Componente dell’Ufficio del Piano urbanistico generale del Comune di Squinzano
Il TAR Lecce rigetta il ricorso contro i provvedimenti che autorizza no il progetto degli idrovolanti nella marina di S anta M aria al Bagno, che, pertanto, ora può “ decollare ”. I fatti. Lo scorso mese di febbraio, i l proprietario di un’abitazione vicina al giardino della memoria di S .M. al Bagno e presidente del Comitato di S .M. al Bagno a difesa della m a rina e del giardino della memoria , impugna va al TAR Lecce il progetto degli idrovolanti sul quale l’Amministrazione Mellone punta per incrementare l’economica turistica della marina . Nel 2020, infatti, il Comune di Nardò aveva ottenuto un finanziamento a fondo perduto del programma europeo Interreg Grecia/Italia 2014/2020, per un importo di € 533.000,00, per l’installazione di una idrosuperfic i e con mini terminal nella marina di Santa Maria al Bagno di Nardò. Il finanziamento è condizionato alla realizzazione dell’opera nei prossimi mesi . Sul progetto dell’opera pubblica si è tenuta una conferenza dei servizi nel 2020 per l’acquisizione dei pareri da parte delle Autorità competenti; la conferenza dei servizi si è conclusa lo scorso mese di novembre con l’acquisizione di tutti i pareri favorevoli alla realizzazione dell’opera, compreso quello della Soprintendenza . Sennonchè l o scorso mese di febbraio il proprietario dell'abitazione impugna va al TAR Lecce la suddetta conferenza dei servizi ed i pareri acquisiti all’interno della stessa , in particolare quello della Soprintendenz a, a difesa della sua a bitazione e quale residente del Comitato di Santa Maria al Bagno . L’Amministrazione di Nardò decideva di difendersi in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo , il quale , innanzi al TAR Lecce , eccepi va la tardività del ricorso, poiché notificato oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti impugnati da parte del ricorrente ed il difetto di legittimazione sia del ricorrente , che del comitato che lo stesso rappresenta, per carenza di presupposti necessari . All’udienza camerale tenutasi lo scorso 10 marzo i legali del proprietario dell'immobile rinuncia vano all’istanza di sospensione che avevano richiesto contro i provvedimenti impugnati. Il pomeriggio dello stesso giorno i suddetti legali notificavano un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intestato a l padre del ricorrente e comproprietario della medesima abitazione , che contestava, per le stesse ragioni del figlio, i provvedimenti già impugnati da quest’ultimo . L’Amministrazione di Nardò decideva di trasporre il giudizio al TAR Lecce attraverso l’Avv. Paolo Gaballo , che evidenziava la corretta la localizzazione dell’ opera pubblica lungo la costa neretina, trattan do si di scelte che, pur essendo riservate alla discrezionalità dell ’ amministrazione , erano state adeguatamente istruite e motivate, tenendo conto anche del giardino della memoria, visto che lo stesso sarebbe stato riqualificato, valorizzato ed impegnato solo in minima parte, senza alcun impatto . I l Tar Lecce , accogliendo le tesi dell’Avv. Gaballo, ha pubblicato la sentenza che rigetta il ricorso del comproprietario dell'immobile, ritenendolo infondato. Secondo il TAR , “l’amministrazione ha esercitato i propri poteri discrezionali senza omettere di valutare e comparare tutti gli inter e ssi coinvolti dalla scelta localizzativa e in particolare l’interesse alla conservazione del valore simbolico del giardino della memoria” . E’ stato così scongiurato il rischio d i perdita del finanziamento comunitario da parte del Comune di Nardò che ora potrà realizzare il progetto degli idrovolanti, offrendo alla collettività un’importante servizio turistico.
Durante la trasmissione "Controvento", in onda su tele rama, sono state affrontate le problematiche che vivono i centri diurni socio-riabilitativi degli ambiti territoriali della Provincia di Lecce. In particolare si è affrontata la questione del giudizio amministrativo pendente tra i suddetti centri e l'ASL Lecce per la riattivazione del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri diurni accreditati dalla Regione Puglia
Presidente dell’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della Provincia di Lecce dal mese di luglio 2011 al luglio 2013.
Vice Presidente dell’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Sezione di Lecce negli anni 2009, 2010 e 2015
Responsabile del settore amministrativo in materia di formazione del coordinamento della Regione Puglia dell’AIGA (Associazione Italiana giovani avvocati) negli anni 2014 e 2015.
Componente titolare della V sottomissione della Corte appello di Lecce per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2020
LLa Terza Sezione del TAR di Lecce conferma la validità dell’operato dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 - difeso dall’Avv. Paolo Gaballo - in relazione alla gara, di importo pari ad euro 642.000,00 , volta per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 in favore di alunni con disabilità residenti nei sei Comuni di Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì, che fanno parte dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3. L’aggiudicazione del servizio, disposta in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese Comunità San Francesco-MediHospes Coop Sociale, era stata impugnata al TAR Lecce da altra ditta partecipante, classificatasi al secondo posto, che aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, della graduatoria ed il risarcimento dei danni derivanti dal mancato svolgimento del servizio assegnato ad altra concorrente. Il TAR, accogliendo le tesi esposte in giudizio dall’Avv. Paolo Gaballo che difendeva i sei Comuni dell’Ambito territoriale n. 3, dopo aver respinto lo scorso mese di marzo la richiesta di sospensione degli atti impugnati, ha ora pubblicato la sentenza che conferma ampiamente la graduatoria formata dalla Stazione appaltante. In particolare il TAR, nella sentenza, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso promosso dalla seconda classificata contro il provvedimento di aggiudicazione della gara emanato dalla Stazione appaltante, nonchè respinto i motivi aggiunti con cui la seconda classificata contestava la procedura di gara ed il provvedimento aggiudicazione, perché li ha ritenuti infondati nel merito. Grande soddisfazione è stata espressa dai Sindaci dei sei Comuni interessati, che potranno ora proseguire a rendere tale importante servizio, di importo pari ad euro 642.000,00 , particolarmente delicato perché volto alla salvaguardia ed alla tutela di principi fondamentali, garantiti anche a livello costituzionale, della persona e della sua dignità e che consentirà a tutti i ragazzi un più agevole accesso al loro inviolabile diritto all’istruzione. L’affidamento del Servizio di integrazione Scolastica/Assistenza specialistica riguarda tutti gli alunni diversamente abili residenti nei sei Comuni dell’Ambito Territoriale di Nardò (Copertino, Galatone, Leverano, Nardò, Porto Cesareo e Seclì), frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, ubicate nei suddetti Comuni.
Il Giudice del lavoro di Lecce dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso promosso da tre Dirigenti del Comune di Nardò avverso i provvedimenti inerenti la riorganizzazione dei settori comunali.
Il TAR di Lecce dichiara improcedibile il ricorso promosso dall’organizzazione di volontariato denominata “Agape” per l’annullamento della gara indetta dal Comune di Squinzano per l’affidamento del servizio centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili, che quindi potranno continuare ad usufruirne presso l’immobile comunale alla via Carso. I fatti. Nel 2011 il Comune di Squinzano affidava in comodato gratuito all’organizzazione di volontariato denominata “Agape” l’immobile comunale alla via Carso, al fine di aprire un centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili, gravi e gravissimi. Negli anni seguenti, “Agape” si rendeva responsabile di una serie di inadempimenti, che venivano lamentati dalle famiglie degli utenti del centro socio educativo; sicchè l’Amministrazione decideva di revocare il rapporto in essere con “Agape” e di indire una gara per l’affidamento dello stesso servizio, in quanto di primaria importanza per l’intera collettività. “Agape” decideva di rivolgersi al TAR Lecce, chiedendo l’annullamento delle determinazioni comunali. Nel giudizio al TAR l’Amministrazione di Squinzano si difendeva con l’Avv. Paolo Gaballo, che eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a decidere la revoca del rapporto in essere con “Agape”, poiché aveva natura esclusivamente privatistica, nonché l’improcedibilità del ricorso di “Agape” avverso gli atti di avvio della gara, in quanto “Agape” non aveva impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società cooperativa San Bernardo, né i contratti stipulati dal Comune con quest’ultima società. Con la sentenza pubblicata ieri, il TAR, Sezione II (Presidente Eleonora Di Santo) accogliendo le eccezioni preliminari sollevate dall’Avv. Paolo Gaballo, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione del provvedimento di revoca del rapporto tra Comune ed “Agape” e, “in accoglimento della specifica eccezione articolata dalla difesa del civico ente” , ha dichiarato improcedibile il ricorso di “Agape” avverso gli atti di indizione della gara per la mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e dei contratti stipulati dal Comune la nuova affidataria del servizio. Ora, per effetto della decisione del TAR, i diversamente abili potranno continuare ad usufruire di servizi in loro favore presso l’immobile comunale alla via Carso, con soddisfazione delle rispettive famiglie.
L’Asl Lecce svolgeva, da circa dieci anni, il servizio di trasporto dei soggetti disabili presso i centri diurni socio-educativi, contrattualizzati ai sensi dell’art. 60 del regolamento regionale n. 4 del 2007 negli Ambiti territoriali di Galatina e Nardò. La Comunità “Capodarco Padre Gigi Movia” e gli altri centri socio-riabilitativi contrattualizzati, pertanto, potevano usufruire del servizio di trasporto dell’ASL, che era indispensabile per l’espletamento delle prestazioni riabilitative in favore di persone diversamente abili. Senonché lo scorso mese di maggio, i Direttori del Dipartimento di Riabilitazione e dell’Area Gestione Patrimonio dell’ASL di Lecce comunicavano che il servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i suddetti centri sarebbe cessato dal 10 maggio, salvo poi prorogarlo solo fino al 18 giugno. La Comunità “Capodarco Padre Gigi Movia”, l’Associazione no profit “Oltre la diversità” e diversi genitori di figli diversamente abili, non potendo accettare l’improvvisa e illegittima interruzione del servizio, che da circa dieci anni assicura il trasporto dei disabili presso i suddetti centri, si rivolgevano all’Avv. Paolo Gaballo, che impugnava al TAR Lecce la sospensione del servizio decisa dall’ASL, chiedendo che la stessa ripristinasse immediatamente il servizio, la cui interruzione si poneva in aperta violazione della normativa statale e regionale, impedendo che siano garantiti i Livelli essenziali di assistenza (LEA), e cagionava gravissimi e irreparabili danni ai diversamente abili, alle loro famiglie e alle strutture preposte all’erogazione del servizio socio-educativo e riabilitativo. Il TAR respingeva il ricorso con una sentenza in forma semplificata, che, tuttavia, veniva appellata innanzi al Consiglio di Stato. Questa mattina, il massimo organo della giustizia amministrativa, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza del TAR, ritenendo che la decisione dell’ASL di sospendere il servizio è tale “da produrre nella sfera giuridica degli appellanti, soggetti deboli, elementi di pregiudizio dotati degli attributi della gravità ed irreparabilità”. Per effetto della decisione del Consiglio di Stato, l’ASL Lecce dovrà ora immediatamente ripristinare il servizio svolto in precedenza e continuare a svolgerlo almeno fino alla decisione di merito che verrà assunta dal medesimo Consiglio di Stato nell’udienza che sarà successivamente fissata.
Paolo Gaballo
Via Bovio N. 2
Nardò (LE)
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