Avvocato Riccardo Crippa a Cornate d'Adda

Riccardo Crippa

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L'ABC della separazione e del divorzio

Scritto da: Riccardo Crippa - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Qual è la differenza tra separazione e divorzio?

Sebbene molti possano confonderli, separazione e divorzio sono molto diversi tra loro. La separazione consente ai coniugi di cessare la convivenza, essi restano però ancora marito e moglie.

Il divorzio è invece la fase successiva alla separazione; grazie al divorzio il matrimonio viene sciolto definitivamente.

Tranne che in casi molto particolari, non si può ottenere il divorzio se prima non si è passati dalla separazione.

Quanto tempo dopo la separazione posso chiedere il divorzio?

La legge prevede che non si possa richiedere il divorzio se non sono passati almeno 6 mesi dalla separazione consensuale, oppure 12 mesi dalla separazione giudiziale.

Cosa cambia tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

Con la separazione consensuale, i coniugi decidono assieme le condizioni della separazione.

Se invece non è possibile trovare un accordo, allora l'unica strada è la separazione giudiziale; a qual punto le decisioni verranno prese dal tribunale.

Quali solo le condizioni di separazione consensuale che i coniugi che possono regolare?

Sostanzialmente gli accordi di separazione consensuale si occupano:

  • dell'assegnazione della casa coniugale;
  • del collocamento dei figli e dei relativi diritti di visita;
  • dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
  • dell'eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge;
  • della divisione del patrimonio comune.

Come detto sopra, se i coniugi non trovano un accordo su come regolare la loro separazione, la decisione passerà al tribunale.

Quanto può durare una pratica di separazione consensuale?

Normalmente una pratica di separazione consensuale si conclude in pochi mesi; la durata dipende principalmente dal carico di lavoro del tribunale. Per abbreviare ulteriormente i tempi, è possibile ricorrere, in alcuni casi, a strumenti alternativi come la negoziazione assistita o la separazione in comune.

Quanto può durare una pratica di separazione giudiziale?

Una separazione giudiziale è una causa civile vera e propria; i tempi sono pertanto molto più lunghi e difficilmente prevedibili.

Dovrò per forza presentarmi in tribunale?

La separazione consensuale prevede che i coniugi si presentino davanti al giudice un'unica volta. Qualora invece sia possibile utilizzare lo strumento della negoziazione assistita, l'accordo tra i coniugi verrà firmato direttamente davanti agli avvocati, senza necessità che si debba poi comparire in tribunale.

Una pratica di divorzio è diversa da una pratica di separazione?

No, anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale. Decorsi i termini previsti dalla legge (6 o 12 mesi dalla separazione), ciascuno dei due coniugi separati potrà chiedere il divorzio. Anche per il divorzio è possibile, in alcuni casi, utilizzare strumenti alternativi come la negoziazione assistita o rivolgersi al comune.


Avv. Riccardo Crippa - Avvocato civilista

Sono Riccardo Crippa e mi occupo principalmente di diritto civile. Sono altresì specializzato nell'assistenza e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Per me il rapporto tra cliente ed avvocato deve essere personale e diretto. Prediligo lavorare con piccole e medie imprese e con privati, a cui posso offrire una consulenza personalizzata, concreta e puntuale. Opero presso i tribunali di Monza, Milano, Bergamo e Lecco.




Riccardo Crippa

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo quotidianamente di tutte quelle questioni - stragiudiziali e giudiziali - che rientrano nel diritto civile: rapporti personali e familiari, successioni, proprietà e diritti reali, risarcimento danni, responsabilità medica e professionale, tutela del credito e condominio. Assisto anche soggetti sovraindebitati nell'affrontare il momento di crisi, individuando la miglior strategia per superarlo.


Recupero crediti

Credo che gli elementi fondamentali nella gestione di una pratica di recupero crediti siano il tempo ed i costi. Procedere speditamente aumenta infatti l'efficacia dell'azione e riduce il rischio di incappare nell'inesigibilità del credito. Il cliente deve poi essere sempre consapevole dei costi dell'attività, così da superare la paura che "il gioco non valga la candela". Assisto alcune imprese di medie/piccole dimensioni del territorio, che mi affidano la gestione dei loro portafogli crediti


Diritto condominiale

Collaboro da anni con diversi studi di amministrazione condominiale, fornendo consulenza e assistenza sia nella fase stragiudiziale (consulti e redazione di pareri) che nella fase giudiziale, in tutte quelle problematiche tipiche del condominio: infiltrazioni, impugnazione delibere, risarcimento danni da cose in custodia, responsabilità amministratore, recupero spese condominiali, ecc.


Altre categorie:

Tutela degli anziani, Pignoramento, Domiciliazioni, Diritto di famiglia.


Referenze

Caso legale seguito

Risarcimento danni - attività di noleggio

Marzo 2017 - Sentenza settembre 2020

La società cliente del legale organizza escursioni e noleggia ai partecipanti il mezzo per svolgerle. Nel corso di una gita, si verifica purtroppo un gravissimo incidente, ed una partecipante riporta un'invalidità quasi totale. La stessa decide quindi di citare in giudizio, per la somma di € 1.300.000,00, il guidatore, nonché la società proprietaria del mezzo ed organizzatrice dell'escursione. La società, la cui condanna avrebbe potuto determinarne la chiusura definitiva dell'attività, si rivolge al legale. Nel corso del giudizio si è riuscita a dimostrare non solo l'esclusiva responsabilità del guidatore del mezzo, ma anche come la società avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro, superando così anche il criterio della solidarietà nel risarcimento dei danni tra guidatore e proprietario del mezzo. La società ha così tutelato pienamente la propria reputazione professionale, e salvato l'attività.

Caso legale seguito

Amministratore condominiale negligente

Provincia di Monza, sentenza del novembre 2020

Un condominio, non soddisfatto dell'operato del proprio amministratore e nutrendo dubbi sulla correttezza della sua gestione, decide di nominarne uno nuovo. Analizzati i cinque anni di gestione precedente, emergono gravi mancanze quali: denaro in cassa non consegnato, fatture registrate erroneamente, omessa denuncia all'assicurazione condominiale di alcuni sinistri con conseguente perdita del diritto al risarcimento, omessa corretta tenuta dei libri verbali ed omesso recupero per tempo delle spese condominiali. Nella fase stragiudiziale, l'ex amministratore nega ogni responsabilità. Ci si rivolge pertanto al Tribunale di Monza che, con sentenza del novembre 2020, condanna l'ex amministratore a versare al condominio circa € 17.000,00. L'accertata negligenza professionale esclude poi che l'amministratore possa validamente richiedere al condominio il pagamento dei propri compensi professionali.

Sentenza giudiziaria

Responsabilità professionale - Ribaltare l'esito dell'Accertamento Tecnico Preventivo

Corte d'Appello di Milano - sentenza marzo 2021 - conferma Tribunale di Monza - sentenza gennaio 2018

A causa dell'errata esecuzione di alcuni lavori di isolamento delle tubature di un impianto di produzione acqua calda sanitaria, un condominio recentemente realizzato in provincia di Monza, subiva danni per circa € 50.000,00. All'esito dell'accertamento tecnico preventivo tenutosi avanti il Tribunale di Monza, il consulente del giudice individuava quale soggetto corresponsabile del danno anche il direttore dei lavori (rimasto contumace). Il suddetto professionista, temendo la condanna a rifondere i danni, decideva quindi di rivolgersi allo scrivente legale. Nel corso del giudizio di primo grado - terminato nel gennaio 2018 - si è dimostrato che le conclusioni a cui era giunto il consulente del giudice erano errate, e che il professionista non aveva avuto alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dal condominio. La parte soccombente decide quindi di impugnare la sentenza. Recentemente la Corte d'Apello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, escludendo ogni responsabilità del professionista. Il punto focale della controversia è stato quello di dimostrare l'errore in cui era incorso il consulente del giudice nell'accertamento tecnico preventivo.

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