Avvocato Riccardo Crippa a Cornate d'Adda

Riccardo Crippa

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Pillole sul sovraindebitamento

Scritto da: Riccardo Crippa - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Descrivere un istituto come il sovraindebitamento in poche righe risulta piuttosto difficile, non solo per la natura tecnica dell'argomento, ma anche per le diverse situazioni che normalmente si devono affrontare nel corso di tale procedura. Anche per questi motivi, l'assistenza di un professionista tecnicamente preparato è fondamentale.

Affrontando l'argomento nella quotidianità del lavoro di studio, ci si rende subito conto di come i destinatari dell'istituto (cioè i soggetti sovraindebitati) non abbiano quasi mai familiarità con le nozioni tecniche di cui la legge è infarcita. Pertanto, molto spesso, non hanno idea di cosa si intenda con sovraindebitamento.

Vale quindi la pena cercare di riassumere, e semplificare il più possibile, le sue principali caratteristiche.

Partendo dall'inizio.

  • Cosa è il sovraindebitamento?

Il legislatore (L. 3/2012) descrive il sovraindebitamento come il "perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, tale da determinare la rilevante difficoltà di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Quindi?

Possiamo dire che è sovraindebitato colui che con le proprie entrate mensile non riesce a coprire le proprie uscite e che, anche possedendo dei beni (ad esempio degli immobili), questi hanno un valore inferiore al totale dei debiti contratti, oppure non sono facilmente liquidabili.

Con il termine non facilmente liquidabili, si intendono quei beni che, per essere trasformati in denaro in tempo breve, richiedono un grosso sacrificio di prezzo.

  • A cosa serva una procedura di sovraindebitamento?

L'obbiettivo di una procedura di sovraindebitamento è quello di gestire in maniera razionale e più efficiente possibile il momento di difficoltà del debitore, bilanciando i diversi interessi in gioco.

Consentire ad un soggetto sovraindebitato di definire e ristrutturare i debiti contratti, per poi reimmettersi nel tessuto economico e ricominciare a produrre reddito, non è solo un sostegno sociale per chi si trova in difficoltà, ma genera altresì benefici, diretti ed indiretti, all'intera collettività.

  • Chi può richiederla?

Per la legge, il "debitore sovraindebitato che non sia soggetto ad altra procedura concorsuale".

Quindi?

Il consumatore, ma anche il professionista, la ditta individuale, l'imprenditore commerciale sotto soglia, l'imprenditore agricolo, le associazioni e le fondazioni.

Vale la pena ricordare che se la situazione di difficoltà riguarda l'intero nucleo familiare, è ora possibile attivare un'unica procedura che comprenda tutti i familiari sovraindebitati.

  • Ci sono più tipi di procedure?

Si.

Come detto sopra, i soggetti che posso ricorrere al sovraindentiamento sono molto diversi tra loro, così come le loro esigenze e la natura dei debiti da ristrutturare.

Per questo sono previsti tre diverse procedure: l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

Il professionista che aiuta il debitore sovraindebitato a gestire la situazione si crisi, saprà individuare la procedura migliore.

  • L'assenso dei creditori alla ristrutturazione dei debiti è sempre necessario?

No.

Il piano del consumatore non richiede che i creditori diano il loro assenso alla ristrutturazione dei debiti; quindi la procedura prosegue anche senza il via libera dei creditori.

Invece per ottenere l'omologa dell'accordo di composizione della crisi è necessaria l'approvazione di almeno il 60% dei creditori ammessi al voto.

  • Quanto può costare una procedura?

Per presentare una procedura di sovraindebitamento è necessaria l'assistenza di professionisti. E' opportuno che il debitore, prima di conferire l'incarico, chieda il preventivo di quelli che saranno i costi da sostenere; normalmente l'importo varia in relazione al valore dei debiti e dei beni che si immagina verranno inclusi nel piano.

  • Ma se già sono sovraindebitato, come potrò pagare anche i costi della procedura?

I crediti dei professionisti necessari alla predisposizione del piano godono della prededuzione. E' quindi possibile chiedere che vengano inseriti nella massa dei debiti oggetto di ristrutturazione, e che vengano pagati attraverso il piano.

Quindi?

In sostanza il debitore non dovrà destinare risorse ulteriori per tali costi, rispetto a quelle che ha già messo a disposizione dei creditori.

  • Non ho beni, posso comunque ottenere l'esdebitazione?

Si.

Da pochi mesi è consentito anche al debitore che "non sia in grado di offrire ai creditori beni o utilità, presenti o future", di ottenere l'esdebitazione.

Attenzione però, tale possibilità è concessa solo alle persone fisiche, sono una volta nella vita, e solo dopo un controllo del tribunale: il giudice dovrà verificare l'assenza di atti in frode ai creditori, che il sovraindebitamento non è stato causato con dolo o colpa grave, e che vi è utilità nel concedere al debitore una nuova possibilità di rientrare nel mercato.

Inoltre, dopo l'apertura della procedura, è previsto il monitoraggio per quattro anni dei redditi e del patrimonio del debitore incapiente, in modo da accertare che le eventuali utilità rilevanti maturate, vengano messe a disposizione della procedura.

Quindi?

Anche se non si hanno beni o entrate, si può comunque ottenere l'esdebitazione (una volta superata la verifica di meritevolezza fatta dal tribunale).

L'esdebitato potrà quindi ricominciare ad avere delle entrate e ad acquistare dei beni, senza rischiare che vengano aggrediti dai vecchi creditori. L'ombrello protettivo della procedura vale però solo per la parte occorrente al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mentre l'eventuale eccedenza dovrà  essere destinata ai creditori.


Avv. Riccardo Crippa - Avvocato civilista

Sono Riccardo Crippa e mi occupo principalmente di diritto civile. Sono altresì specializzato nell'assistenza e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Per me il rapporto tra cliente ed avvocato deve essere personale e diretto. Prediligo lavorare con piccole e medie imprese e con privati, a cui posso offrire una consulenza personalizzata, concreta e puntuale. Opero presso i tribunali di Monza, Milano, Bergamo e Lecco.




Riccardo Crippa

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo quotidianamente di tutte quelle questioni - stragiudiziali e giudiziali - che rientrano nel diritto civile: rapporti personali e familiari, successioni, proprietà e diritti reali, risarcimento danni, responsabilità medica e professionale, tutela del credito e condominio. Assisto anche soggetti sovraindebitati nell'affrontare il momento di crisi, individuando la miglior strategia per superarlo.


Recupero crediti

Credo che gli elementi fondamentali nella gestione di una pratica di recupero crediti siano il tempo ed i costi. Procedere speditamente aumenta infatti l'efficacia dell'azione e riduce il rischio di incappare nell'inesigibilità del credito. Il cliente deve poi essere sempre consapevole dei costi dell'attività, così da superare la paura che "il gioco non valga la candela". Assisto alcune imprese di medie/piccole dimensioni del territorio, che mi affidano la gestione dei loro portafogli crediti


Diritto condominiale

Collaboro da anni con diversi studi di amministrazione condominiale, fornendo consulenza e assistenza sia nella fase stragiudiziale (consulti e redazione di pareri) che nella fase giudiziale, in tutte quelle problematiche tipiche del condominio: infiltrazioni, impugnazione delibere, risarcimento danni da cose in custodia, responsabilità amministratore, recupero spese condominiali, ecc.


Altre categorie:

Tutela degli anziani, Pignoramento, Domiciliazioni, Diritto di famiglia.


Referenze

Caso legale seguito

Risarcimento danni - attività di noleggio

Marzo 2017 - Sentenza settembre 2020

La società cliente del legale organizza escursioni e noleggia ai partecipanti il mezzo per svolgerle. Nel corso di una gita, si verifica purtroppo un gravissimo incidente, ed una partecipante riporta un'invalidità quasi totale. La stessa decide quindi di citare in giudizio, per la somma di € 1.300.000,00, il guidatore, nonché la società proprietaria del mezzo ed organizzatrice dell'escursione. La società, la cui condanna avrebbe potuto determinarne la chiusura definitiva dell'attività, si rivolge al legale. Nel corso del giudizio si è riuscita a dimostrare non solo l'esclusiva responsabilità del guidatore del mezzo, ma anche come la società avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro, superando così anche il criterio della solidarietà nel risarcimento dei danni tra guidatore e proprietario del mezzo. La società ha così tutelato pienamente la propria reputazione professionale, e salvato l'attività.

Caso legale seguito

Amministratore condominiale negligente

Provincia di Monza, sentenza del novembre 2020

Un condominio, non soddisfatto dell'operato del proprio amministratore e nutrendo dubbi sulla correttezza della sua gestione, decide di nominarne uno nuovo. Analizzati i cinque anni di gestione precedente, emergono gravi mancanze quali: denaro in cassa non consegnato, fatture registrate erroneamente, omessa denuncia all'assicurazione condominiale di alcuni sinistri con conseguente perdita del diritto al risarcimento, omessa corretta tenuta dei libri verbali ed omesso recupero per tempo delle spese condominiali. Nella fase stragiudiziale, l'ex amministratore nega ogni responsabilità. Ci si rivolge pertanto al Tribunale di Monza che, con sentenza del novembre 2020, condanna l'ex amministratore a versare al condominio circa € 17.000,00. L'accertata negligenza professionale esclude poi che l'amministratore possa validamente richiedere al condominio il pagamento dei propri compensi professionali.

Sentenza giudiziaria

Responsabilità professionale - Ribaltare l'esito dell'Accertamento Tecnico Preventivo

Corte d'Appello di Milano - sentenza marzo 2021 - conferma Tribunale di Monza - sentenza gennaio 2018

A causa dell'errata esecuzione di alcuni lavori di isolamento delle tubature di un impianto di produzione acqua calda sanitaria, un condominio recentemente realizzato in provincia di Monza, subiva danni per circa € 50.000,00. All'esito dell'accertamento tecnico preventivo tenutosi avanti il Tribunale di Monza, il consulente del giudice individuava quale soggetto corresponsabile del danno anche il direttore dei lavori (rimasto contumace). Il suddetto professionista, temendo la condanna a rifondere i danni, decideva quindi di rivolgersi allo scrivente legale. Nel corso del giudizio di primo grado - terminato nel gennaio 2018 - si è dimostrato che le conclusioni a cui era giunto il consulente del giudice erano errate, e che il professionista non aveva avuto alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dal condominio. La parte soccombente decide quindi di impugnare la sentenza. Recentemente la Corte d'Apello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, escludendo ogni responsabilità del professionista. Il punto focale della controversia è stato quello di dimostrare l'errore in cui era incorso il consulente del giudice nell'accertamento tecnico preventivo.

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