Quando l"impresa arriva sull"orlo del precipizio, per il suo salvataggio e/o per una più conveniente liquidazione, per mantenerla cioè "operativa", si rende necessario far fronte ai debiti, in particolare, nei confronti dei fornitori dei servizi essenziali, indispensabili alla sua sopravvivenza. Anche in caso di concordato preventivo, si tende a considerare non falcidiabili i crediti da somministrazione continuativa (ante concordato), se beninteso protratta durante – e magari oltre – il corso della procedura, quasi come se fossero crediti non concorsuali. Questo vulnera i principi/regole della par condicio creditorum, e però viene giustificato alla stregua dell"interesse comune dei creditori e, in ultima analisi, della necessità di evitare l"inadempimento del debitore, pervio verosimilmente alla risoluzione del contratto. Ma tant"è. In altri ordinamenti, il rifiuto di proseguire le prestazioni di un contratto durante o dopo una procedura concorsuale può essere ritenuto illecito, tutte le volte che dietro al rifiuto stesso stia un tentativo, malcelato, di ottenere il pagamento integrale dei pregressi crediti. Situazione che, a ben vedere le cose, non è molto differente da quella che ho appena riferito.
Fonte: Persona e danno, 11/2012 - leggi l'articolo
Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.
Si è occupato di appalti e concessioni di pubblico servizio, nell’interesse sia dell’ente pubblico sia della parte privata (contrineterssata). Di istruttorie e sanzioni Antitrust. Di accordi sostitutivi di provvedimento e di revisione, revoca e annullamento degli stessi. Di società di produzione di energia (idroelettrica), per curare i diversi aspetti costitutivi, amministrativi (autorizzativi regolamentari). Di start-up innovative (ovvero di finanziamento di borsa di studio e ricerca universitaria, pertinente).
Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.
Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.
Fallimento e proc. concorsuali, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Contratti.
Riccardo Riccò
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