Riccardo Riccò

Diritto commerciale e dell'insolvenza




Informazioni generali

Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.

Esperienza


Diritto amministrativo

Si è occupato di appalti e concessioni di pubblico servizio, nell’interesse sia dell’ente pubblico sia della parte privata (contrineterssata). Di istruttorie e sanzioni Antitrust. Di accordi sostitutivi di provvedimento e di revisione, revoca e annullamento degli stessi. Di società di produzione di energia (idroelettrica), per curare i diversi aspetti costitutivi, amministrativi (autorizzativi regolamentari). Di start-up innovative (ovvero di finanziamento di borsa di studio e ricerca universitaria, pertinente).


Eredità e successioni

Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.


Diritto commerciale e societario

Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.


Altre categorie:

Fallimento e proc. concorsuali, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Contratti.


Referenze

Pubblicazione legale

La responsabilità da danno ambientale

Trattato dei nuovi danni, Padova 2011, cap. XXX

Il punto prospettico dal quale muove il diritto comporta inevitabilmente una certa asetticità dell’osservazione, per cui, giuridicamente, il fenomeno che si osserva non può che essere ridotto a fattispecie, appunto giuridica, di danno. (...) la «fattispecie» può essere razionalizzata nei consueti termini generali: danno; condotta antigiuridica e/o posizione; e nesso di causazione (...) danno che colpisce l’ambiente [compromettendo significativamente una o più risorse naturali e/o le utilità assicurate da queste (art. 300, 1° co., d. lgs. n. 152/2006)] e per ciò l’uomo, con effetti particolarmente gravi e diffusi. Lasciando al prosieguo della trattazione l’esame dei singoli aspetti della fattispecie, deve sin d’ora anticiparsi che due sono (...) gli aspetti che risultano maggiormente problematici: uno squisitamente tecnico, che attiene alla quantificazione del danno e/o alle misure compensative la cui attuazione sia da imporre al responsabile. L’altro, seppur di rilievo pratico decisivo, di carattere invece assai teorico, riguardante il profilo della legittimazione attiva (...) dunque, specularmente, la legittimazione materiale del soggetto singolo o collettivo che chieda di essere risarcito di quei pregiudizi risentiti (...) sottesi, da un lato, gli equilibri tra la sfera di dominio dello Stato (quale suprema personificazione della comunitàsovrana delterritorio), e la sfera di dominio del singolo [da stabilirsi quali sono, e sin dove arrivano, i pregiudizi individuali o collettivi risarcibili, e quanto, a tal fine, devono essere avvinti, o prossimi al danno (e pure se non vi sia sovrapposizione tra le due sfere.

Pubblicazione legale

Eccezione di prescrizione presuntiva e giuramento decisorio nel processo di verifica dello stato passivo

Gazzetta Forense, 1/2023

Questione: il curatore in sede di verifica solleva eccezione di prescrizione presuntiva; il creditore non può far altro che deferire giuramento; il deferimento è ritenuto però inammissibile — data l'indisponibilità dei diritti del fallito, da parte del cu- ratore, e comunque perché questi sarebbe terzo, non parte (sic) — dalla giurisprudenza che si credeva sino a ieri consolidata; oggi, emerso orientamento contrario, anche tra i giudici della stessa S.C., si è chiesto l'intervento delle Ss.Uu. Fosse chiara la natura del fallimento, la sua stessa fenomenologia fondamentale, che colpisce il patrimonio del debitore per metterlo "nelle mani" del curatore, risulterebbe forse semplice, più semplice, dar soluzione al quesito posto. Ma così non è, assolutamente: il fallimento, lo spossessamento che esso produce, resta uno dei più grandi misteri del diritto moderno italiano.

Pubblicazione legale

Frode e danno al creditore, illecito e responsabilità civile

Scritti in memoria di Rodolfo Sacco

È del resto davvero varia, multiforme, la pratica revocatoria. Anche se le vicende di cui con maggior frequenza ci si occupa nel foro sono catalogabili in pochi elenchi, non più di tre quattro, forse cinque: in quelli più fitti sono iscritti i casi di frode evidente, vicina spesso al falso6; i casi di frode tutt’altro che evidente, a volte davvero sofisticata, in altri piuttosto corti, nei tribunali almeno di provincia; in uno solo, fondamentalmente, i casi in cui al terzo – revoca o non revoca – non si può rimproverare nulla, o poco e niente; elenco quest’ultimo che si allungherebbe di molto vi si iscrivessero i ruoli aperti dietro iniziativa dei curatori fallimentari (...) Ampio e diversificato lo scenario, ciononostante, vi è chi afferma la essenziale liceità dell’atto in frode al creditore. Questa la tesi che muove dal postulato, invero discutibile, che la revocatoria non abbia natura e/od effetto sanzionatorio. Che, in altri termini, la reazione dell’ordinamento (...) mai, in nessun caso, implichi riprovazione. Opinato invero che senza l’obbligazione od altra norma primaria, impositiva di uno specifico obbligo di protezione, l’attività giuridica sia libera, in certi limiti s’intende (questo lo si deve per forza concedere), e che, producesse questa la lesione del diritto altrui, ecco, la tal lesione sarebbe giusta. O, meglio, non ingiusta. Ma vi è anche chi, al contrario, afferma la illiceità dell’atto revocato, se non essenziale, quando almeno la frode sia la giustificazione obiettiva (...) dell’atto.

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Lo studio

Riccardo Riccò
Via Guido Da Castello 29
Reggio Emilia (RE)

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