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Avvocato Smeralda Cappetti a Firenze

Smeralda Cappetti

Avvocato civilista

Informazioni generali

L'Avvocato Smeralda Cappetti ha conseguito, con il massimo dei voti, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze il 6 Ottobre 2009. Ha collaborato come praticante Avvocato presso l'Ufficio Legale dell'Università degli Studi di Firenze fino al 2011. Attualmente è titolare dello Studio Legale Avvocato Smeralda Cappetti. Presta sostegno in tutte le sezioni del Diritto Civile, con particolare riferimento al Diritto di Famiglia, al Diritto del Lavoro, alla tutela dei consumatori,alla contrattualistica e al recupero crediti. È altresì legale di un'associazione a tutela dei diritti dei consumatori.

Esperienza


Diritto civile

L'Avv. Smeralda Cappetti si occupa da oltre dieci anni di diritto civile. L'Avvocato Smeralda Cappetti si pone come obiettivo quello di trovare soluzioni personalizzate per ogni singolo cliente. A questo scopo si fa carico direttamente e personalmente degli incarichi ricevuti, esaminando e stabilendo con il Cliente ogni decisione. La consapevolezza della specifica situazione di ciascun cliente ha l'obiettivo non solo di sciogliere i problemi, ma di impedirne l'insorgenza. Collabora, quale legale esterno, con Enti Pubblici dell'area fiorentina. Le sue consulenze si rivolgono sia a privati che ad aziende.


Diritto di famiglia

L'Avv. Smeralda Cappetti si occupa da oltre dieci anni di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento minori). Dirige inoltre la sede di Firenze di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati) e pubblica articoli relativi al diritto di famiglia su riviste on line.


Recupero crediti

L'Avv. Smeralda Cappetti si occupa correntemente di recupero crediti per privati ed aziende. Preventivi dettagliati per ciascuna singola fase del recupero (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi).


Altre categorie

Diritto condominiale, Locazioni, Tutela del consumatore, Domiciliazioni, Negoziazione assistita, Contratti, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Pignoramento, Diritto del lavoro, Sfratto, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Il ritardo nella fornitura delle merci

Pubblicato su IUSTLAB

In questo periodo molte imprese si appellano alla situazione di emergenza per giustificare il ritardo nella fornitura delle merci. Ricordiamo che la "forza maggiore" deve essere sopravvenuta. Se quindi l’impresa ha preso l'impegno quando già c'erano le premesse per capire che non ce l'avrebbe fatta a rispettare i tempi di consegna, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto con rimborso del doppio della caparra ed eventuale risarcimento ulteriore. Inoltre, se era stato pattuito un termine ed il consumatore aveva manifestato l'esigenza di avere i beni entro quel termine, ha comunque diritto alla risoluzione, anche in caso di forza maggiore. Non ha diritto al risarcimento del danno per inadempimento semmai, ma ha diritto alla risoluzione e alla restituzione della caparra (non nella misura del doppio, ma solo quanto versato).

Pubblicazione legale

L'affido degli animali domestici in caso dei separazione o divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

Ad oggi non esiste alcuna legge che sancisce l’affidamento dell’animale domestico in caso di divorzio. La scelta, infatti, deve avvenire tra i due coniugi, che sceglieranno, in comune accordo, a chi deve essere affidato l’animale domestico. La mancanza di una legge precisa, che regolamenta il caso, non permette di stabilire dei criteri precisi per l’affidamento. Inoltre, in questi casi, non è una regola scritta che il cane vada al coniuge intestatario del microchip. La soluzione migliore è sicuramente quella si redigere un’apposita scrittura, dove stilare le regole per l’affidamento.

Pubblicazione legale

Coronavirus: la richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione commerciale

Profilo linkedin avv. Cappetti

Come noto, purtroppo, il DPCM del 09.03.2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le restrizioni previste per le “zone rosse” disponendo la chiusura obbligatoria di moltissime attività aperte al pubblico, che, in aggiunta alla severa limitazione negli spostamenti prescritta dal Governo, ha lasciato migliaia di commercianti in gravi difficoltà economiche, attività di servizi e del terziario improvvisamente chiuse o senza lavoro, sempre più aziende costrette a fermare il ciclo produttivo.Tale situazione presumibilmente perdurerà per ancora molte settimane, fatta salva l'emanazione di nuove misure urgenti governative sul punto. Molti conduttori di locali commerciali si trovano pertanto in una situazione di emergenza anche per l’adempimento contrattuale delle proprie obbligazioni, considerata la drastica, fulminea ed inattesa contrazione e importante diminuzione delle proprie entrate in questa difficile situazione emergenziale. Tale attuale drammatica situazione potrebbe ricadere nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, che libera il debitore dall’obbligazione in quanto integra i requisiti previsti dall’art. 1256 c.c., ossia l’impossibilità in tal caso è sopravvenuta, ovvero si è verificata dopo che è sorta l’obbligazione; oggettiva, è indipendente dalle condizioni personali e/o organizzative del debitore; assoluta, l’impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo; non imputabile, l’impedimento non deriva da dolo o colpa del debitore; temporanea, in questo caso il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

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Lo studio

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