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Separarsi e divorziare quando il coniuge è irreperibile

Scritto da: Stefania Cita - Blog

Pubblicazione legale:

I casi di irreperibilità del coniuge sono più frequenti di quanto non si possa immaginare. La condizione di irreperibilità si verifica nel momento in cui una delle due parti fa in modo di non lasciare un recapito a cui può essere rintracciato. I modi per rendersi irreperibile sono diversi: trasferimento di residenza senza comunicare lo spostamento, trasferimento all'estero senza comunicazione al consolato sono le fattispecie più comuni quando si tratta di cittadini italiani. Ma l'irreperibilità è frequente soprattutto per i cittadini stranieri che, dopo la separazione dal coniuge, scelgono di tornare nel loro Paese o di andare in un altro Stato estero facendo perdere le loro tracce. Anche quando il coniuge diventa irreperibile e non dà più notizie di sé è possibile ottenere la separazione ed il divorzio. Per chiedere la separazione/divorzio da un coniuge irreperibile è necessario aprire un contenzioso giuridico. Si deve, quindi, avviare una procedura tramite l'avvocato, tenuto a depositare presso il tribunale competente il ricorso e le motivazioni della richiesta. Queste devono essere recapitate all'altro coniuge insieme alla data fissata per l'udienza: l'istanza non verrà mai recapitata all'altra parte, perché il tutto viene inoltrato all'ultimo indirizzo conosciuto, al quale il coniuge si è reso irreperibile. Tuttavia, non sono rari i casi in cui, nel momento in cui viene recapitata l'istanza all'ultimo indirizzo riconosciuto, il coniuge irreperibile faccia la sua ricomparsa. In questo caso è possibile avviare la procedura consensuale, se vengono raggiunti degli accordi. Durante l'udienza, se il giudice....

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Avv. Stefania Cita - Avvocato Civilista e Divorzista

Lo studio dell' Avvocato Stefania Cita, esperta nel settore del diritto civile, offre assistenza legale qualificata per diritto di famiglia e tutela dei minori, infortunistica stradale, diritto del lavoro, recupero crediti, sfratti e locazioni, condominio, diritti del consumatore, procedure esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi) ecc.




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Diritto civile

Lo studio legale dell'avvocato Stefania Cita è esperto in diverse aree del diritto civile, con una particolare attenzione al diritto di famiglia, alle successioni, al diritto del lavoro ed alle questioni immobiliari. L'esperienza maturata nel campo si affianca a una solida conoscenza del diritto italiano, garantendo ai clienti una consulenza completa e personalizzata. Inoltre, lo studio offre assistenza legale nella redazione di contratti, nella gestione di contenziosi in ambito civile, nel recupero crediti, nella tutela dei diritti del consumatore e nell’infortunistica stradale.


Diritto di famiglia

L' avvocato Stefania Cita, esperta in diritto di famiglia, offre assistenza legale qualificata per separazione dei coniugi, divorzio e tutela dei minori. Separazioni con negoziazione assistita, separazioni giudiziali e con addebito, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, divorzi internazionali, convivenze, unioni civili, rettifica attribuzione sessuale. Pignoramenti per recupero coattivo mantenimento e spese straordinarie impagate.


Separazione

SEPARAZIONE GIUDIZIALE La separazione giudiziale avviene quando solo uno dei due coniugi esprime la volontà di interrompere il vincolo matrimoniale, oppure quando, seppure entrambi abbiano deciso di porre fine al matrimonio, non trovino un accordo per l'affidamento dei figli, la divisione dei beni o la corresponsione dell'assegno di mantenimento o degli alimenti. Il procedimento ha una durata di alcuni anni, ma il ricorso a tale tipo di separazione si rivela necessario in diversi casi. Quando uno dei due coniugi è vittima di violenze, raramente vi è consensualità e il ricorso al procedimento giudiziale non s


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Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Risarcimento danni, Unioni civili, Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Domiciliazioni, Adozione, Mediazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Affido condiviso ed affido esclusivo

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Quando una coppia di genitori si separa, indipendentemente dal fatto che siano sposati o meno, devono affrontare la questione delicata dell'affidamento dei loro figli. Prima del 2006, il diritto di custodia dei figli minori era spesso assegnato esclusivamente alla madre. Tuttavia, con l'introduzione della legge 54/2006, che regolamenta la separazione dei genitori e la condivisione della custodia dei figli, si è iniziato a parlare di 'bigenitorialità'. L'affido condiviso, introdotto dalla riforma del 2006, favorisce un rapporto equilibrato dei figli con entrambi i genitori, evitando una brusca interruzione del legame affettivo con uno dei due. Questo modello è preferito dai tribunali in quanto permette ai minori di mantenere legami affettivi ed educativi significativi con entrambi i genitori, nonché di mantenere legami significativi con i parenti di entrambi i lati familiari. Di conseguenza, la condivisione della custodia è diventata la norma, sostituendo il precedente affidamento esclusivo, salvo in situazioni in cui sia considerato dannoso per il benessere del minore. Infatti, il giudice può optare per l'affido esclusivo quando la conflittualità estrema tra i genitori impedisce una collaborazione costruttiva nell'interesse dei figli. In queste situazioni, se l'affido condiviso è dannoso per il benessere psico-fisico del minore, la potestà genitoriale esclusiva viene assegnata a un solo genitore, mentre l'altro ottiene il diritto di visita secondo le disposizioni del giudice. In circostanze eccezionali, come gravi inadempienze genitoriali o comportamenti pregiudizievoli, il giudice può disporre un affido esclu

Pubblicazione legale

Affido dei minori: collocamento paritario o prevalente

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L’art. 333 ter del codice civile sancisce il diritto, da parte del minore, oltreché di mantenere un rapporto costante con ambedue i genitori, di ricevere assistenza morale, cura, educazione e istruzione. Non solo: il figlio avrà, altresì, diritto a conservare rapporti con i nonni e, più in generale, con i parenti. Solitamente l’affidamento condiviso è considerato la regola, dato che, così facendo, viene assicurato l’esercizio della responsabilità genitoriale sia da parte del padre che della madre (entrambi parteciperanno all’educazione dei minori, prenderanno insieme decisioni legate alla scuola, alle scelte mediche, all'istruzione e così via). Mentre in caso di disaccordo sulle faccende più rilevanti, i genitori dovranno necessariamente ricorrere all’intervento del giudice, che quindi deciderà al loro posto. Se anche tu ti trovi in situazioni del genere, l’Avvocato divorzista e familiarista Stefania Cita saprà consigliarti al meglio e ti aiuterà ad affrontare la delicata fase dell’affidamento condiviso (sia esso paritario o prevalente). Affido condiviso dei minori con collocamento paritario: di cosa si tratta Esso, infatti, prevede semplicemente che il minore abbia la stabile residenza presso il padre o la madre (genitore collocatario). L’altro genitore (non collocatario), avrà diritto a far visita al figlio, a tenerlo presso la propria abitazione alcuni giorni, nell’arco della settimana (che di solito sono due o tre) oltre a fine settimana alternati. Il tutto previo accordo. Per quanto invece concerne il mantenimento, appare opportuno precisare che il genitore non collocatario dovrà corrispondere al genitore..

Pubblicazione legale

Il minore che non vuole vedere il genitore non collocatario

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La disciplina relativa all'affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori ha subito negli anni una vera rivoluzione. Ad oggi, in virtù della legge 54 del 2006, è previsto che il regime ordinario sia quello dell'affidamento condiviso con collocamento del minore presso uno dei genitori. Per i grandi minori è prevista anche l'audizione degli stessi al fine di determinare con quale dei due vuole convivere. Problemi possono sorgere quando il minore rifiuta di vedere il genitore non collocatario. Cosa fare in questo caso? Le disposizioni normative da tenere in considerazione sono diverse, ma non sono l'unico punto di riferimento, infatti, in materia anche la giurisprudenza ha una certa rilevanza. L'articolo 337 del Codice Civile stabilisce il diritto del figlio ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ma la cosa si complica se il figlio non vuole vedere uno dei genitori e manifesti malessere. In tali casi è necessario capire qual è l'interesse preminente del minore. In queste situazioni è di fondamentale rilevanza rivolgersi alla consulenza specialistica di un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia e minori. Ovviamente il genitore non collocatario avrà interesse a far valere questo diritto del minore e di conseguenza dovrà rivolgersi al tribunale affinché adotti dei provvedimenti idonei a ristabilire l'equilibrio. Nella maggior parte dei casi il genitore non collocatario si rivolge al giudice assumendo che l'altro genitore ha un comportamento denigratorio nei propri confronti e di conseguenza questo genera il rifiuto del minore di frequentarlo. Solitamente quando

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