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Avvocato Stella Tatangelo a Frosinone

Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

Informazioni generali

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità

Esperienza


Diritto penale

Difendo la parte offesa nei procedimenti penali con la costituzione di parte civile, redazione della denuncia querela, richiesta di misure cautelari, ricerca delle prove, risarcimento dei danni


Stalking e molestie

Mi sono occupata di violenza domestica, stalking, violenza sessuale, bullismo, discriminazioni, grooming, reveng porn , ecc. sia in sede civile che penale


Violenza

Sono consulente legale di un Centro Antiviolenza di genere . Ho difeso la parte offesa con la costituzione di parte civile nei processi di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni dolose, violenza "economica" per i casi di mancata somministrazione di alimenti , ecc.


Altre categorie

Diritto di famiglia, Separazione, Gratuito patrocinio, Divorzio, Tutela dei minori, Affidamento, Negoziazione assistita, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Tutela degli anziani, Cassazione, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Braccialetto elettronico

Pubblicato su IUSTLAB

Si è pronunciata il 4.11.2024 la Corte Costituzionale con SENTENZA N. 173 ANNO 2024 in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Modena, in relazione agli artt. 3 e 13 Cost in relazione all’art 282 ter 1 e 2 c.p.p , come modificati dal “nuovo codice rosso”, lamentando che la norma restringerebbe troppo la discrezionalità del giudice rispetto al caso concreto , imponendo misure più gravi come la custodia in carcere , nel caso in cui le piccole dimensioni del centro abitato e l’assenza di una sufficiente copertura di rete, aspetti evidentemente non imputabili all’indagato, determinino l’oggettiva inattuabilità di una misura siffatta. La Corte si è espressa sottolineando che la diffusione della violenza di genere e dei femminicidi ha indotto il legislatore a reiterati interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili. Il braccialetto elettronico è un dispositivo utilizzato per la tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere e che, in caso di avvicinamento vietato dell’indagato, allerta non solo le forze dell’ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore. La distanza di 500 m non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso. Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all’indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto. La Corte ha precisato che qualora rilevino «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», la cui individuazione è rimessa al giudice che dispone la misura, il comma 4 dell’art. 282-ter cod. proc. pen. già consente al giudice stesso di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo così all’applicazione della misura margini di flessibilità. La norma può essere tuttavia interpretata in senso costituzionalmente adeguato, per cui il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave come il divieto od obbligo di dimora, ma anche una misura più lieve , come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen.

Pubblicazione legale

Denuncia di stalking: Non necessaria la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio

Pubblicato su IUSTLAB

Ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017 - dep. 2017, C., Rv. 270875 - 01), dato che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, «integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso [...], sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 - 01; conf. Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 - 01); ed è «la reiterazione degli atti considerati tipici» a costituire «elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento» (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01) Cass,Penale Ord. Sez. 7 Num. 24846 Anno 2024

Titolo professionale

Aspetti operativi per il penalista telematico

Avvocato360 - 5/2024

Il campo del "tecnodiritto" e il concetto correlato di "cyberethics" sono emersi come nuove sfide e opportunità per gli avvocati nell'era digitale. L'avanzamento rapido delle tecnologie esponenziali ha trasformato la società e ha avuto un impatto su diverse professioni, inclusa quella legale. L'integrazione della tecnologia è diventata essenziale per affrontare le sfide della società moderna e la necessità di nuove competenza va letta alla luce dei doveri deontologici di competenza, aggiornamento professionale e formazione continua

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