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Le spese straordinarie nel mantenimento dei figli: guida pratica tra giurisprudenza, normativa e linee guida forensi
Pubblicato su IUSTLAB
Nel complesso panorama del
diritto di famiglia italiano, la gestione delle spese straordinarie per
il mantenimento dei figli rappresenta spesso una fonte di problemi e disaccordo
tra genitori non sposati, separati o divorziati. A differenza delle spese di
mantenimento ordinario, destinato a coprire le esigenze quotidiane, le spese
straordinarie sono invece imprevedibili, facoltative e di un importo rilevante,
e richiedono una disciplina specifica. La definizione di Spese
Straordinarie: Criteri Distintivi La normativa italiana non
fornisce una definizione di spese straordinarie. È la giurisprudenza, in
particolare quella di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024
n. 7169) a delineare i criteri identificativi. In generale, si considerano
straordinarie le spese che:
non rientrano nell'ordinario tenore di vita del figlio , già coperto
dall'assegno di mantenimento: vito, alloggio (compreso le utenze), abbigliamento,
tasse scolastiche o universitarie, materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare, etc.;
sono imprevedibili , ad esempio: spese
per interventi chirurgici indeperibili, spese per protessi ortopediche o
dentarie, etc.;
sono di consistente entità economica, in
ragione del redito di ciascun genitore;
riguardano esigenze occasionali o
eccezionali del figlio;
La distinzione tra spese
ordinarie e straordinarie è cruciale, poiché solo queste ultime sono soggette a
una ripartizione specifica tra i genitori, solitamente in misura pari al 50%
ciascuno, salvo diverse pattuizioni dei genitori o dai provvedimenti giudiziali,
sulla base del reddito di ogni genitore. La necessaria convenzione tra
i genitori o l’autorizzazione giudiziale La questione più dibattuta
riguarda la necessità del consenso preventivo del genitore non
collocatario per le spese straordinarie. La giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha stabilito che, per le spese straordinarie di maggiore rilevanza,
è indispensabile il preventivo accordo tra i genitori o, in sua
mancanza, l'autorizzazione del giudice. A tal proposito, è fondamentale
richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. I, 26
gennaio 2026, n. 1772) che ha chiarito come le spese straordinarie si
suddividano in due categorie principali:
Spese straordinarie c.d. "necessarie"
o "obbligatorie" : sono quelle spese che, pur non rientrando
nell'ordinario, sono comunque funzionali all'educazione, istruzione,
salute e cura del figlio. Per queste, il consenso preventivo del
genitore non collocatario non è sempre richiesto, purché la spesa sia
oggettivamente necessaria e documentata. Tuttavia, è sempre opportuno
informare l'altro genitore tempestivamente in modo da evitare
contestazioni o rifiuto al rimborso. Esempi:
a)
Salute : -
Interventi chirurgici indifferibili:
Un'operazione d'urgenza a seguito di un infortunio grave; -
Protesi ortopediche o dentarie:
Apparecchio ortodontico o plantari prescritti da uno specialista. -
Terapie mediche specialistiche: Sedute di
fisioterapia dopo un intervento, logopedia, psicoterapia prescritta da uno
specialista . -
Visite specialistiche non di routine: Visita
oculistica con prescrizione di occhiali, visita dermatologica per un problema
specifico . -
Farmaci non da banco: Farmaci con ricetta
medica per patologie croniche o acute. b)
Istruzione: -
Corsi di recupero scolastico: Se il
figlio ha gravi difficoltà in una materia e un corso è essenziale per il suo
percorso formativo . -
Gite scolastiche obbligatorie: Se la
partecipazione è un requisito del percorso didattico o fortemente incoraggiata
dalla scuola per fini educativi specifici.
Spese straordinarie c.d. "non
necessarie" o "facoltative" : rientrano in questa
categoria quelle spese che, pur potendo essere utili o desiderabili per il
figlio, non sono strettamente indispensabili (es. attività sportive
costose, corsi di lingue all'estero, gite scolastiche). Per queste, la
giurisprudenza è concorde nel richiedere il preventivo accordo di
entrambi i genitori, in quanto si tratta di scelte che incidono
significativamente sul bilancio familiare e richiedono una condivisione
della responsabilità genitoriale. In mancanza di accordo tra i genitori, sarà
il giudice a valutare la congruità e l'opportunità della spesa
nell'interesse del minore. Esempi:
-
Attività sportive costose: Iscrizione a
una squadra di equitazione, lezioni di sci, corsi di vela. -
Corsi di lingue all'estero: Un soggiorno
studio estivo per migliorare una lingua straniera. -
Viaggi d'istruzione facoltativi: Gite
scolastiche con finalità ricreative o culturali non strettamente legate al
curriculum. -
Attività artistiche/musicali: Lezioni
private di strumento musicale, corsi di danza a livello avanzato, corsi di
teatro. -
Patente di guida: Spese per scuola guida
e esami . -
Retta di scuole private o università private:
Se non è un percorso formativo obbligatorio o di base. -
Corsi di specializzazione/master
post-diploma/laurea: Se non direttamente propedeutici all'ingresso nel
mondo del lavoro o non legati a percorsi universitari ordinari. -
Acquisto di strumenti musicali o attrezzature
sportive costose: Un violino di alta qualità, una bicicletta da corsa
professionale. La rilevanza dei protocolli
d'intesa dei tribunali e delle linee guida forensi Molti Tribunali italiani, come
quello di Milano o di Genova, hanno elaborato dei "Protocolli
d'Intesa" o "Linee Guida" sulle spese straordinarie. Pur non
avendo valore normativo, questi protocolli sono strumenti interpretativi
preziosi. Contengono elenchi esemplificativi di spese, distinguendo quelle che
richiedono o meno il consenso preventivo, e mirano a ridurre la conflittualità
e fornire certezza nella gestione delle spese. Questi protocolli, spesso frutto
di un lavoro congiunto tra giudici e avvocati, cercano di "tradurre"
i principi giurisprudenziali in elenchi pratici, facilitando la vita dei
genitori separati e dei professionisti del diritto. Essi tipicamente definiscono
anche le modalità e i tempi per la richiesta di rimborso, stabilendo, ad
esempio, che la richiesta debba essere presentata entro un certo numero di
giorni dal sostenimento della spesa. Ripartizione delle spese La ripartizione delle spese
straordinarie avviene solitamente al 50% tra i genitori, salvo diversi accordi tra
di essi o specifiche disposizioni del giudice. Quest’ultimo, valutando il caso concreto,
può stabilire una ripartizione differente per rispettare il principio di proporzionalità
dei redditi e il contributo reale alla crescita dei figli, garantendo così il mantenimento
del tenore di vita dei figli e l’adeguatezza rispetto alle risorse disponibili.
Onere della prova e procedura
di rimborso Ai fini del rimborso, è
indispensabile che il genitore che ha anticipato l'esborso fornisca una
documentazione idonea (fatture, scontrini o ricevute fiscali). L'onere della
prova relativo alla natura, all'entità, all'effettivo sostenimento e alla
necessità o urgenza della spesa ricade interamente sul genitore richiedente. Secondo le linee guida di
numerosi tribunali (come Milano, Genova e altri), il genitore che anticipa la
spesa è tenuto a inviare la documentazione entro 30 giorni dal sostenimento
della stessa. Il rimborso da parte dell'altro genitore deve poi avvenire entro
i successivi 15 giorni. In caso di disaccordo, ad esempio
su una spesa non urgente, il genitore che ha effettuato il pagamento rischia di
non ottenere il rimborso qualora il giudice valuti la spesa come non necessaria
o incompatibile con il tenore di vita familiare. Conclusioni Se da un lato la giurisprudenza
ha tentato di fornire criteri chiari per identificare le spese straordinarie e
le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense hanno tentato di uniformare le
prassi locali per favorire accordi solidi e durevoli nel tempo, tutto ciò non
può prescindere da uno spirito collaborativo dei genitori. È essenziale,
infatti, che questi agiscano in buona fede, anteponendo, sopra ogni cosa, il
benessere dei propri figli. Per questo motivo, nei casi di disaccordo,
consiglio vivamente di ricercare con spirito costruttivo un accordo consensuale
che rifletta i reali bisogni della famiglia, evitando così un procedimento
giudiziario il cui esito potrebbe non soddisfare appieno nessuna delle parti.