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Avvocato Antonello Sdanganelli a Torino

Antonello Sdanganelli

Avvocato amministrativista

Informazioni generali

Lo studio legale, fondato nel 1987 dall'avv.Antonello Sdanganelli, accresce oggi la sua operatività con l'apporto di giovanissimi e ben formati avvocati: avv.Gloria Sdanganelli e avv. Luca Sdanganelli con la missione di soddisfare i clienti attraverso competenze che spaziano nell'ambito del diritto civile, del diritto amministrativo sul territorio nazionale. La passione per l’insegnamento, per la ricerca e per il lavoro nel team, è finalizzata ad offrire ai propri clienti una professionalità integrale e satisfattiva.

Esperienza


Diritto del lavoro

Esperienza pluriennale nella materia del pubblico impiego dinanzi al giudice del lavoro e dinanzi al Tar per le materie ad esso affidate. Le capacità acquisite rendono agevole l'attività difensiva in una materia caratterizzata da elevato tecnicismo, sostanziale e processuale.


Diritto civile

Esperienza pluriennale nel contenzioso di diritto civile, diananzi al giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione in tutti i gradi di giudizio. Sono stati ottenuti ragguardevoli risultati. Per noi il diritto è l’arte dell’equo e del giusto. Quando il cliente pone alla nostra attenzione  un problema, vogliamo prima esaminarlo nella sua completezza, verificando le varie possibilità e mettendo a disposizione le competenze dei nostri avvocati.


Diritto amministrativo

Esperienza pluriennale in tutti gli aspetti del diritto amministrativo: appalti, edilizia e urbanistica, ambiente, espropriazioni, enti locali. L'avv.Antonello Sdanganelli è perfezionato in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. L'avv.Gloria Sdanganelli è dottore di ricerca in diritto amministrativo. Le capacità acquisite rendono agevole l'attività difensiva in una materia caratterizzata da elevato tecnicismo, sostanziale e processuale, nonchè quella di consulenza per enti pubblici e operatori privati.


Altre categorie

Appalti pubblici, Ricorso al TAR.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Differenze retributive per esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego

Tribunale di Lamezia Terme Sezione Lavoro sentenza 23.11.2023 n.449

Secondo lo schema dell’art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, qualora l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza risulti affetta da nullità, in quanto avvenuta al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge, in ossequio al principio di effettività della prestazione, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c., il lavoratore ha il diritto di ricevere una retribuzione corrispondente all’attività di fatto svolta in modo continuativo e prevalente, a condizione che dette mansioni siano svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all’art. 2103 c.c., pur non avendo mai formalmente assunto la veste di responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990

Esperienza di lavoro

Direttore generale - Comune di Lamezia Terme

Dal 6/2001 al 11/2002

Direttore generale dell'organizzaizone comunale; appalti pubblici; formazione; valutazione dei dirigenti

Sentenza giudiziaria

Appello, inammissibilità, collocamento soprannumerario, procedure di mobilità, domanda di partecipazione.

Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza 28.3.2023 n.126

È infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ove esso rechi precisi passaggi motivazionali e prospetti una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata, con particolare riguardo ai criteri di valutazione della validità degli atti delle procedure di mobilità negli anni scolastici in contestazione, tali da soddisfare il requisito di specificità, che può prescindere da qualsiasi rigore di forme, purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione. Il collocamento soprannumerario del docente che ha perso la titolarità della cattedra nel grado superiore conseguita per mobilità, a causa della rettifica della graduatoria a seguito di decisione giudiziale intervenuta negli anni successivi, è in contrasto con la contrattazione collettiva che lo contempla solo nell’ipotesi di  dimensionamento, soppressione o contrazione di organico. Né può configurarsi la conservazione d’ufficio del posto nella scuola superiore per invocate ragioni di giustizia sociale, recuperando il punteggio pregresso, se frattanto sono state espletate procedure di mobilità cui il docente non ha partecipato con esplicita domanda.

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Via Dei Bizantini 18
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