Avvocato Giuseppe Di Matteo a Perugia

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Assegno di mantenimento e convivenza more uxorio.

Scritto da: Giuseppe Di Matteo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Con la sentenza n. 32871 del 19 dicembre 2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze sul diritto all'assegno di mantenimento nel caso in cui il coniuge beneficiario instauri una famiglia di fatto.

Il caso:  la Corte d'appello, nel decidere sull'appello proposto dal signor C.A. contro la moglie M.R., nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, revocava l'assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione del fatto che risultava provata l'instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell'appellata e dunque riteneva applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile.

M.R. ricorre in Cassazione: per la ricorrente si deve applicare il principio per cui “il diritto all'assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla misura dell'assegno ove si dia la prova, da parte dell'onerato, che essa influisca in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto”.

La Suprema Corte rigetta il ricorso e osserva quanto segue:

a) l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso;

b) anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare.

Tale principio sembra ormai stabile nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche perché risponde a criteri di logica e buon senso. Difficilmente verrà ribaltato, a parere di chi scrive



Avv. Giuseppe Di Matteo - Avvocato familiarista a Perugia

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Giuseppe Di Matteo

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Pubblicazione legale

GLI OTTO SINTOMI DELLA SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE!

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Una recente sentenza del Tribunale di Brescia riconosce una mamma come "alienante" in base ai criteri di cui si dirà più avanti, affidando la figlia minore al padre. Quest'ultimo, malgrado la campagna denigratoria condotta dalla ex moglie appariva al giudice un genitore adeguato e competente. La sentenza in commento, sempre a proposito di alienazione parentale, rileva anche per un altro aspetto e grazie a questo si segnala per originalità ed innovatività: l'aver elencato espressamente gli 8 sintomi che, quando si verificano, denotano la presenza dell'alienazione parentale. Si tratta, in particolare: "1) della campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante; 2) della razionalizzazione debole dell'astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali; 3) della mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino "tutto negativo", mentre l'altro genitore è "tutto positivo"; 4) del fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore; 5) dell'appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante; 6) dell'assenza di senso di colpa; 7) degli scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente; 8) dell'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato". La sindrome da alienazione parentale rimane purtroppo uno degli aspetti più dolorosi che interessano le già difficili vicende disgregative della famiglia. Pertanto merita tutta l'attenzione degli addetti ai lavori, cioè di coloro che per professione e/o vocazione accompagnano i coniugi in questa difficile transizione.

Pubblicazione legale

Decisione singolare: alimenti e casa al marito e figlio affidato al padre!!!

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Moglie condannata a pagare il mantenimento del marito e bambino affidato al padre. È quanto ha stabilito il tribunale di Avezzano riguardo a una vicenda che ha coinvolto una famiglia marsicana. Alla base della decisione ci sono diversi fattori tra cui la posizione economicamente più vantaggiosa della madre del bambino, una imprenditrice, rispetto a quella del padre operaio. Ma la sentenza sarebbe stata adottata anche perché, nel corso di una perizia, disposta nel corso delle udienze, ha stabilito come il padre avesse una capacità genitoriale migliore della madre. Il giudice del tribunale di Avezzano ha infatti emesso un’ordinanza in cui ha stabilito l’affidamento del figlio minorenne al padre a cui ha assegnato la casa coniugale. Non solo. Il tribunale ha imposto alla madre di corrispondere al padre la somma di 250 euro al mese per il mantenimento del bambino, stabilendo il diritto di visita a favore della madre per tre giorni a settimana, con affidamento esclusivo al padre. Si tratta di un caso singolare e difficilmente sarà seguito da altri provvedimenti simili, soprattutto per quanto concerne l'affidamento visto che, se si può, si preferisce sempre, e a ragione, quello condiviso. E', però, importante perché ci ricorda che in questo campo non esistono e non devono esistere dogmi. Nessuno ha mai detto che i figli minori stiano sempre meglio con la madre o che quest'ultima sia sempre più capace. Al giorno d'oggi è bene mettere in discussione i luoghi comuni e pensare solo al bene dei figli.

Pubblicazione legale

Per l'addebito della separazione può bastare il tradimento presunto

Studio Legale Di Matteo

L'ordinanza della Cassazione n. 1136/2020 dichiara inammissibile il ricorso di un ex marito chei tenta di far ricadere la colpa della fine del matrimonio sulla ex moglie responsabile, a suo dire, di non volerlo più seguire e sostenere

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Lo studio

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Via Del Macello 61
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