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Investimenti: obblighi informativi anche al cliente con elevata propensione al rischio!

Scritto da: Giuseppe Di Matteo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

L'intermediario deve chiedere all'investitore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi, nonché sulla sua propensione al rischio.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza 11 giugno 2019, n. 15708 (scarica il testo integrale).

Sommario

I fatti

La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione della banca avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, il quale aveva accolto la domanda del cliente volta a far dichiarare la nullità dei  contratti di negoziazione di titoli da lui stipulati in assenza dei presupposti di legge. La Corte di appello affermava che la banca aveva adempiuto agli obblighi informativi nei suoi confronti. Il cliente ricorreva in Cassazione.

 

 

La decisione

Ai sensi dell’art. 28,  comma 1, lett. a), del Regolamento Consob 11522/1998, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in  materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché  la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di  fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione  sottoscritta dall'investitore.

La Cassazione ribadisce i riparti di onere probatorio: mentre grava sull'intermediario l'onere di  provare, ex art. 23 d.lgs n. 58 del 1998, di aver adempiuto  positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle  caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, grava, invece, sull'investitore  l'onere di provare il nesso causale consistente  nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto  all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova  presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno  lamentato (Cass. Civ. Sez. 1 28/02/2018 n. 4727).

Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi è tutt’altro che ininfluente in considerazione dell'elevata  propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere  che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad  esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole  di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla  preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del  prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua  rischiosità (Cass. Sez. 1 28/02/2018 n. 4727).  

Si tratta di una appendice non breve di pluralità di obblighi (di diligenza, di correttezza e  trasparenza, di informazione, di evidenziazione  dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere)  previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58  del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del  1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie,  che devono convergere verso un fine unitario, consistente nel segnalare  all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al  rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento  che si accinge a compiere (cd. "suitability rule").

Tale  segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti:

  1. la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto  finanziario offerto;

  2. la precisa individuazione del soggetto  emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si  tratta di un "Paese emergente";

  3. il "rating" nel periodo di  esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto  rendimento/rischio;

  4. eventuali carenze di informazioni  circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di  "grey market");

  5. l'avvertimento circa il pericolo di un  imminente "default" dell'emittente (Cass. Civ. Sez. 1, 26/01/2016 n. 1376).



Avv. Giuseppe Di Matteo - Avvocato familiarista a Perugia

Questo Studio si propone di aiutare le persone a risolvere i propri problemi piccoli e grandi attraverso un approccio allo stesso tempo umano e giuridico alle problematiche che gli vengono sottoposte. Ritengo che alla base di un buon servizio professionale ci debba essere l'ascolto attento del cliente sia dal punto di vista umano che da quello più strettamente tecnico, e la ricerca a 360 gradi di soluzioni dirette alla ricerca dell'effettivo interesse (potremmo dire BENE) dello stesso, inteso come PERSONA, attraverso lo studio e l'aggiornamento costante e scrupoloso.




Giuseppe Di Matteo

Esperienza


Diritto di famiglia

Una pluriennale esperienza nella consulenza matrimoniale e come mediatore familiare, con la convinzione che la professione forense debba contribuire non solo alla difesa dei diritti e al buon funzionamento della giustizia, ma anche alla promozione della dignità della persona finalizzata alla realizzazione di una società più giusta ed etica.


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Referenze

Pubblicazione legale

GLI OTTO SINTOMI DELLA SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE!

Pubblicato su IUSTLAB

Una recente sentenza del Tribunale di Brescia riconosce una mamma come "alienante" in base ai criteri di cui si dirà più avanti, affidando la figlia minore al padre. Quest'ultimo, malgrado la campagna denigratoria condotta dalla ex moglie appariva al giudice un genitore adeguato e competente. La sentenza in commento, sempre a proposito di alienazione parentale, rileva anche per un altro aspetto e grazie a questo si segnala per originalità ed innovatività: l'aver elencato espressamente gli 8 sintomi che, quando si verificano, denotano la presenza dell'alienazione parentale. Si tratta, in particolare: "1) della campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante; 2) della razionalizzazione debole dell'astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali; 3) della mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino "tutto negativo", mentre l'altro genitore è "tutto positivo"; 4) del fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore; 5) dell'appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante; 6) dell'assenza di senso di colpa; 7) degli scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente; 8) dell'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato". La sindrome da alienazione parentale rimane purtroppo uno degli aspetti più dolorosi che interessano le già difficili vicende disgregative della famiglia. Pertanto merita tutta l'attenzione degli addetti ai lavori, cioè di coloro che per professione e/o vocazione accompagnano i coniugi in questa difficile transizione.

Pubblicazione legale

Decisione singolare: alimenti e casa al marito e figlio affidato al padre!!!

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Moglie condannata a pagare il mantenimento del marito e bambino affidato al padre. È quanto ha stabilito il tribunale di Avezzano riguardo a una vicenda che ha coinvolto una famiglia marsicana. Alla base della decisione ci sono diversi fattori tra cui la posizione economicamente più vantaggiosa della madre del bambino, una imprenditrice, rispetto a quella del padre operaio. Ma la sentenza sarebbe stata adottata anche perché, nel corso di una perizia, disposta nel corso delle udienze, ha stabilito come il padre avesse una capacità genitoriale migliore della madre. Il giudice del tribunale di Avezzano ha infatti emesso un’ordinanza in cui ha stabilito l’affidamento del figlio minorenne al padre a cui ha assegnato la casa coniugale. Non solo. Il tribunale ha imposto alla madre di corrispondere al padre la somma di 250 euro al mese per il mantenimento del bambino, stabilendo il diritto di visita a favore della madre per tre giorni a settimana, con affidamento esclusivo al padre. Si tratta di un caso singolare e difficilmente sarà seguito da altri provvedimenti simili, soprattutto per quanto concerne l'affidamento visto che, se si può, si preferisce sempre, e a ragione, quello condiviso. E', però, importante perché ci ricorda che in questo campo non esistono e non devono esistere dogmi. Nessuno ha mai detto che i figli minori stiano sempre meglio con la madre o che quest'ultima sia sempre più capace. Al giorno d'oggi è bene mettere in discussione i luoghi comuni e pensare solo al bene dei figli.

Pubblicazione legale

Per l'addebito della separazione può bastare il tradimento presunto

Studio Legale Di Matteo

L'ordinanza della Cassazione n. 1136/2020 dichiara inammissibile il ricorso di un ex marito chei tenta di far ricadere la colpa della fine del matrimonio sulla ex moglie responsabile, a suo dire, di non volerlo più seguire e sostenere

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Lo studio

Giuseppe Di Matteo
Via Del Macello 61
Perugia (PG)

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