1. La natura e la funzione del TAEG.
Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l’indicatore di tasso di interesse di ogni operazione di finanziamento ed è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE.
La successiva Deliberazione del CICR (n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2) ha demandato alla Banca d’Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
L’art. 121 T.U.B. definisce il TAEG come segue “…m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito..”
Per effetto delle nuove disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza, in adempimento della direttiva europea EU 2008/48/CE, dal 1º giugno 2011, il calcolo del TAEG comprende - a differenza di quanto previsto per il TEG - anche gli oneri fiscali (come ad esempio l’imposta di bollo sui contratti).
2. L’Indicatore Sintetico di Costo - I.S.C.
La sigla I.S.C. esprime, nella sostanza, il medesimo tasso del TAEG; la definizione, che ha assunto significato formale nel 2003 con una delibera del CICR - cui è seguito un Provvedimento attuativo della Banca d'Italia che ne ha confermato il presumibile significato - ha infatti precisato che l’ISC è “calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In altri termini è stato chiarito che quando si dice ISC è come dire TAEG; quindi nell’ISC andranno ricomprese tutte le spese specificate per il TAEG.
In linea di massima si ritiene che Il TAEG si riferisca mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo, mentre l’ISC alle sole aperture di conto corrente.
3. Natura e funzione del TAEG / ISC
Alla luce di quanto sopra indicato il TAEG/ISC rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo (esso è infatti regolato nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato “Credito al consumo”) ed esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.
Lo stesso deve essere inserito obbligatoriamente nella pubblicità, negli uffici commerciali dell’intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, in quanto persegue lo scopo di dare al consumatore informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato e raffrontare istantaneamente la convenienza delle diverse offerte di credito.
Il TAEG include, pertanto, oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse semplice (T.A.N. - Tasso Annuo Nominale) come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza, i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.
Non sono invece incluse nel TAEG le spese connesse a un eventuale inadempimento e gli interessi di mora, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, a eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l’invalidità, la disoccupazione, anche in tal senso il TAEG si differenzia dal TEG (che, invece, è l’indicatore di riferimento per quanto concerne l’eventuale usurarietà del prodotto finanziario).
Il calcolo del TAEG presuppone, pertanto, che siano conosciuti in anticipo gli elementi che ne determinano il risultato quali, tra gli altri, l’entità del finanziamento o i tempi di restituzione dello stesso.
Recenti pronunce della giurisprudenza di merito ed arbitrale (ABF – Arbitro Bancario Finanziario) hanno sanzionato con la declaratoria di nullità del contratto bancario istituti di credito e società di leasing che hanno applicato ai rapporti condizioni differenti da quelle pubblicizzate, se non addirittura espressamente indicate nel testo contrattuale o hanno omesso l’indicazione in contratto di contenuti obbligatori, espressamente previsti dalla legge per garantire al cliente la massima trasparenza e conoscenza del contenuto del contratto sottoscritto.
L'informazione, in effetti, serve ad identificare con precisione cosa la banca vuole dal cliente, cosicché quest'ultimo possa operare scientemente le proprie scelte.
Appare rispondente all'esigenza “sociale” la definizione che taluno ha dato della trasparenza, ovvero “termine trasparenza è un modo riassuntivo di esprimere il concetto di informazione completa e adeguata”.
Traendo spunto dai principi generali dell'art. 1374 c.c., ovvero buona fede e correttezza della condotta, si ricava l'obbligo di informazione quale “obbligo accessorio” al rapporto contrattuale e alla sua integrazione.
Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione con sentenza n. 12093 del 27.09.2001, tra i più generali doveri di buona fede rientra quello di consegnare al cliente la documentazione relativa al rapporto concluso, dovere che trova la sua corrispondenza negli artt. 1374, 1375 e 119 TUB che sanciscono un vero e proprio diritto soggettivo del cliente a farsi consegnare tale documentazione.
4. La violazione della normativa - Errata o omessa indicazione del TAEG
Nel caso in cui il TAEG effettivo non sia conforme a quello dichiarato in contratto, l'art. 125- bis, comma 6 del T.U.B., prevede che:
"Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto."
Ciò comporta la nullità della clausola di determinazione del tasso d’interesse e la sua sostituzione di diritto con quanto previsto nel comma 7 dello stesso articolo:
“Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
Una importante pronuncia relativa alle conseguenze della mancata o errata indicazione del sopraindicato indice è costituita da Tribunale di Cagliari, sentenza del 26 giugno 2019, n. 1455.
Nella predetta Sentenza si chiarisce che l’ISC rappresenta un elemento fondamentale tra tutte le previsioni del contratto, in quanto indica il costo complessivo dell'operazione.
La mancata indicazione dell'ISC rende il contratto difforme dal modello legale con conseguente nullità ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB (“i contratti e i titoli difformi sono nulli”).
La pronuncia in esame chiarisce che la nullità del contratto per mancata indicazione dell'ISC deriva per altra via anche dalla violazione di norma imperativa.; ed invero, l’inserimento in contratto del predetto indice, difatti, lungi dall'essere solo obbligo di comportamento del finanziatore, costituisce un obbligo posto a presidio di interessi pubblici di primaria importanza e non solo del cliente: la trasparenza delle condizioni economiche del contratto mediante l'indicazione del costo complessivo dell'operazione non consente solo al cliente di cogliere il senso complessivo dell'operazione, ma altresì di comparare le proposte contrattuali presenti sul mercato, così da orientarlo nella scelta della proposta più conveniente e di garantire la più ampia concorrenza tra gli operatori.
In particolare il Tribunale chiarisce quanto segue: “Occorre anzitutto evidenziare che l’ISC, a norma del paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d’Italia, deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto, avente pertanto natura di “contenuto minimo determinato”.
La prevista indicazione dell’ISC nel contratto chiarisce la differenza di natura e funzione rispetto al documento di sintesi. Se, infatti, il documento di sintesi ha una natura meramente riepilogativa e descrittiva di elementi contenuti tutti nel contratto, l’ISC al contrario è il frutto di una elaborazione matematica dell’istituto finanziatore che offre al cliente un elemento informativo fondamentale, ovvero il costo complessivo dell’operazione. Tale elemento, pertanto, non rappresenta un ausilio alla lettura in senso formale del contratto ma fornisce uno strumento di lettura in senso sostanziale, ovvero consente al cliente di comprendere e valutare l’operazione economica sotto il profilo più squisitamente concreto del costo della stessa mediante una sintesi numerica di immediata e facile percezione. Si tratta, in effetti, di un dato che non può essere autonomamente elaborato dal cliente, giacchè presuppone la conoscenza della disciplina del TAEG, aliunde contenuta, bensì dal solo istituto finanziatore, unico soggetto professionalmente in grado di effettuarlo.
L’assenza dell’indicatore sintetico del costo, a differenza del documento di sintesi i cui elementi sono desumibili da una lettura per esteso del contratto, impedisce al cliente di avere conoscenza del costo del finanziamento e di poter effettuare così una valutazione complessiva e comparativa della proposta contrattuale.
L’ISC, dunque, si pone in una duplice veste. Sia come strumento di pubblicità nella fase pre-contrattuale, e di qui l’inserimento nella sezione II delle Istruzioni,
L’assenza dell’indicatore sintetico del costo, a differenza del documento di sintesi i cui elementi sono desumibili da una lettura per esteso del contratto, impedisce al cliente di avere conoscenza del costo del finanziamento e di poter effettuare così una valutazione complessiva e comparativa della proposta contrattuale.
Sulle conseguenze della mancata / errata indicazione la predette pronuncia chiarisce che “l’ISC è pertanto un elemento del contratto su cui si forma la volontà contrattuale delle parti ed anzi può anche dirsi che si tratti dell’elemento fondamentale tra tutte le previsioni del contratto in quanto indica il costo complessivo dell’oeprazione. Deve conseguentemente affermarsi che la mancata indicazione dell’ISC rende il contratto difforme dal modello legale con conseguente nullità ai sensi dell’art. 117 c. 8 TUB (“i contratti e i titoli difformi sono nulli”) .”
La sanzione di detta inosservanza comporta, che debba trovare “applicazione la previsione dell’art. 117 c. comma 7, il quale prevede che <<in caso di inosservanza del comma 4 ... si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla èdovuto>>.
Ad avviso del tribunale, tra le conseguenze previste dalla norma, appare più corretto fare applicazione di quella prevista dalla lett. a), in conformità alla disciplina dettata dall’art. 125 bis per quanto riguarda il TAEG, e dunque corretto applicare al contratto il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.”
Sulla stessa linea della Sentenza sopra richiamata, anche la Sntenza n. 801 del 2018, del Tribunale di Pesaro.
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Non possiamo, peraltro nascondere che vi è una parte della giurisprudenza che ritiene, diversamente dalle pronunce sopra richiamate, che la mancata o errata indicazione del TAEG non comporti alcuna conseguenza di legge.
A puro titolo di esempio riportiamo uno stralcio di motivazione di una Sentenza che esprime il contrario orientamento: “l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; pertanto, l'erronea indicazione dello stesso, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non determina alcuna nullità contrattuale” (In tal senso cfr., da ultimo, Trib. Monza 23 febbraio 2018 n. 550; Trib. Grosseto 21 giugno 2018); nel medesimo senso anche Tribunale di Roma, 5 marzo 2020, n. 4835.
Ad avviso di chi scrive le argomentazioni espresse dalle pronunce sopra citate appaiono deboli e non congruamente motivate.
Ed invero l’interpretazione data dalla parte della giurisprudenza sopra richiamata pare svuotare radicalmente di significato il dettato normativo.
In altri termini una siffatta interpretazione lascerebbe del tutto prive di tutela condotte scorrette da parte di banche e società finanziarie nei confronti della propria clientela, andando contro non solo al dettato degli articoli del TUB sopra richiamati ma sopratutto allo spirito che informa tutto il Testo Unico Bancario relativamente ai rapporti tra Aziende di Credito ed utenti delle stesse.
Viceversa le Sentenze richiamate supra (Tribunale di Cagliari, sentenza del 26 giugno 2019, n. 1455 per tutte) si collocano nell’alveo della corretta interpretazione della lettera e della ratio del TUB.
Articolo già pubblicato su: https://www.studiolegalemdg.com/notizie/lomessa-o-errata-errata-indicazione-del-taeg-isc-del-finanziamento-o-del-mutuo
Sono Avvocato, iscritto all'Ordine di Cagliari, dall'anno 1996. Esercito la mia professione sia in forma individuale che in collaborazione con i Colleghi dello Studio Legale MDG & Partners. Alcune delle mie esperienze: Consulente legale (2001- 2008) del “Centro di ascolto”, Comuni associati in base alla legge 285. Cultore di Materia presso l'Università di Cagliari (Istituto di Diritto Romano) Insegnante di Diritto di Polizia presso la Scuola Allievi Carabinieri (Sezione di Iglesias) negli anni 1997-2002 Master Breve in Diritto Bancario e Finanziario nell'anno 2017. Master in Diritto Tributario nell'anno 2018 -19.
Mi occupo di Diritto Bancario e del relativo contenzioso sin dal 1993, avendo svolto la pratica forense in uno Studio Legale che tutelava all'epoca un primario Istituto di Credito. In quell'ambito mi occupavo prevalentemente della fase del recupero del credito; alla predetta fase, peraltro, era spesso connessa l'attività di difesa della Banca nei giudizi di merito ove era frequente la trattazione di complesse questioni giuridiche. Successivamente mi sono occupato di numerosi contenziosi nei quali ho assunto la difesa dell'utente bancario (Azienda e Consumatore). Ho frequentato un Master breve in Diritto Bancario nell'anno 2017.
Mi occupo di diritto civile dall'inizio della mia attività professionale. Le mie aree di attività spaziano dal recupero crediti (che viene svolto principalmente a favore di Aziende) al contenzioso Bancario (per il quale si veda l'apposita sezione) ed assicurativo. Nel corso degli anni, in virtù di specifiche esperienza maturate sul campo, mi sono occupato anche di diritto di famiglia (per il quale rimando all'apposita sezione).
Dal 1993 (anno di inizio della pratica professionale) ho seguito moltissime pratiche di recupero crediti. Detta attività si esplica attraverso una prima necessaria fase stragiudiziale - con eventuale fase di mediazione o di negoziazione assistita, laddove necessaria - seguita in caso di mancato recupero, dall'azione monitoria e dalla successiva fase esecutiva (mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi e immobiliare).
Diritto di famiglia, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Pignoramento, Diritto penale, Tutela del consumatore, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Franchising, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Reati contro il patrimonio, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.
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