Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

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Patrocinio Gratuito in materia civile: cos'è e quali requisiti richiede.

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il Patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto "Patrocinio Gratuito") è un istituto previsto e disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) che consente ai non abbienti di beneficiare dell'assistenza di un avvocato, senza doversi far carico del suo compenso che, appunto, viene corrisposto dallo Stato.

Il Patrocino Gratuito è assicurato nel processo civile, penale, amministrativo e tributario purché il cittadino dimostri di possedere i presupposti previsti dalla legge.

In particolare, per quanto ricguarda i procedimenti civili, il reddito annuo dell'interessato, cumulato con quello dei familiari conviventi, dev'essere non superiore ad € 12.838,01. Detto importo si compone della somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, risultanti dall’ultima dichiarazione, di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente. Esiste, però, un'eccezione in caso di controversia radicata avverso familiare convivente in quanto il reddito di quest'ultimo non è da considerare.

La Corte di Cassazione ha precisato che per “ultima dichiarazione” debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022).

L'istanza di ammissione al Patrocinio Gratuito va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (con o senza nomina di un difensore). In tale domanda, l'interessato si impegna:

- a comunicare perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

- a produrre, su richiesta del Consiglio dell’Ordine ed a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto indicato nell'istanza presentata nonché ad integrarla nel termine perentorio di giorni dieci dalla richiesta.

Con la medesima istanza, il cittadino dichiara, tra l'altro:

- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (reclusione da uno a cinque anni e multa da € 309,87 a € 1.549,37, con pena aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al Patrocinio);

- di essere consapevole che, nel caso in cui il Magistrato accerti il mutamento delle condizioni reddituali durante il procedimento, dispone la revoca del beneficio.



Avv. Elisa Fea - Avvocato - Conoscenza e difesa dei Tuoi diritti -

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.




Elisa Fea

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili”, contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale). Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Incidenti stradali

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In caso di incidenti stradali, fornisco assistenza nella definizione del risarcimento del danno, sia esso di natura patrimoniale o di natura non patrimoniale o esistenziale, da parte della Compagnia assicurativa obbligata.


Altre categorie:

Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Esperienza di lavoro

Titolare - Studio Legale Avv. Elisa Fea

Dal 11/2022 - lavoro attualmente qui

Dopo un’esperienza pluriennale in ambito giudiziale e stragiudiziale presso uno Studio Legale cuneese, ho aperto il mio Studio Legale a Trinità (CN), a pochi chilometri da Fossano (CN), Mondovì (CN) e Cuneo. Lo Studio si trova nel centro del paese, in zona tranquilla, riservata e facilmente raggiungibile dai Comuni di Cuneo e Provincia. I parcheggi sono agilmente accessibili e ricevo il Cliente in un ambiente accogliente, idoneo a farlo sentire a proprio agio. Esercito la mia attività con la massima attenzione all’ascolto del Cliente, alla comprensione e cura degli interessi in gioco. Ritengo che non esistano strade impercorribili: anche le situazioni più complesse e delicate possono essere risolte con umiltà, trasparenza, impegno e atteggiamento positivo.

Recensione positiva

“professionalità, cortesia, precisione, perseveranza e tenacia”

5/2023 - Cliente

“Soddisfatto al 100% della professionalità, cortesia, precisione, perseveranza e tenacia per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati per ottenere le mie ragioni a prezzo contenuto. La consiglio vivamente.”

Pubblicazione legale

Incidente per dosso non segnalato e responsabilità del Comune

Pubblicato su IUSTLAB

Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina della responsabilità per la cosa in custodia di cui all’art. 2051 del Codice civile è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Pertanto, il danneggiato che invochi siffatta responsabilità contro il proprietario o il gestore della strada in merito a un danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, dovrà esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l’evento dannoso e l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento suddetto. Trattandosi di un’ipotesi si responsabilità oggettiva, il Comune, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dovrà provare il caso fortuito e, quindi, dimostrarel'assenza di colpa, per aver posto in essere ogni misura idonea a prevenire ed evitare l’evento e la condotta mantenuta. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza, il conducente di un veicolo danneggiato a causa della presenza di un dosso non segnalato, potrà fondatamente richiedere al Comune il risarcimento del danno patito solo qualora abbia rispettato le norme del Codice della Strada e, in particolare, non abbia ecceduto i limiti velocità prescritti.

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Via Carlo Marro 14
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