Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo


Informazioni generali

Avvocato e Mediatore presso l'Ordine degli Avvocati di Cuneo. Mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. I punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo anche davanti alle difficoltà e costante impegno. Pur essendo sempre preferibile il confronto presso lo Studio, garantisco colloqui da remoto e massima disponibilità nell’organizzazione degli incontri in caso di necessità.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Eredità e successioni

Il nostro ordinamento prevede un sistema di norme che regolano il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).


Separazione

Con la separazione personale dei coniugi, gli effetti del matrimonio rimangono sospesi. Può essere consensuale (su accordo dei coniugi) o giudiziale (nel caso di mancato accordo e, dunque, instaurazione della causa da parte di uno dei coniugi). In ogni caso, dalla crisi coniugale deriva sempre la rottura di un equilibrio, particolarmente delicata in presenza di figli minori. Per questo, all’applicazione degli istituti giuridici di riferimento (rapporti economici tra i coniugi, affidamento e mantenimento di figli) affianco l’attento ascolto delle parti al fine di individuarne i bisogni e gli interessi.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Pubblicazione legale

Morte del coniuge: quali diritti per il coniuge superstite?

Pubblicato su IUSTLAB

La legge prevede tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di soggetti legittimari, titolari della cosiddetta "quota di riserva" o "quota legittima"). In assenza di testamento, l'art. 540 del Codice civile riserva, a favore del coniuge, la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni per il caso di concorso con i figli. Infatti, se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge; quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati all'eredità (ad esempio, i figli), sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. La Corte di Cassazione (sentenza 7128/2023) ha di recente evidenziato che il diritto di abitazione, riservato al coniuge superstite, ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius , quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.

Pubblicazione legale

Esclusione dei figli dalla successione: è possibile?

Pubblicato su IUSTLAB

Secondo il nostro ordinamento, i figli sono eredi sia legittimi (succedono per legge in mancanza di testamento) sia necessari o legittimari (chi muore non può ledere la loro quota legittima, che vi sia o meno testamento). Proprio perché eredi legittimari, i figli non possono essere privati della quota di eredità che la legge riserva loro e, quindi, hanno diritto ad una porzione del patrimonio ereditario che non può in alcun modo venire meno. L'unico istituto che consente, di fatto, di escludere i figli dalla successione è la cosiddetta indegnità a succedere (art. 463 del Codice civile), che entra in gioco qualora il figlio ponga in essere una condotta particolarmente riprovevole nei confronti del defunto, del coniuge, di un suo ascedente o discendente. I casi che determinano l'indegnità sono assolutamente gravi e tassativi e devono essere accertati dal Tribunale con sentenza. Essi sono rappresentati dall'uccisione del de cuius , da un attentato fisico nei suoi confronti o del coniuge o di un discendente o ascendente, dalla mancata reintegrazione nella responsabilità genitoriale da parte di un genitore (che, quindi, non potrà ereditare dal figlio), dall'induzione con dolo o violenza a far revocare o mutare il testamento dal de cuius o impedirne la revoca o la modifica, dalla soppressione od occultamento od alterazione del testamento, dalla formazione od uso cosciente di un testamento falso. Solo in tali casi particolari e tassativi un erede legittimario perde il diritto a succedere. Questo perché il nostro ordinamento tutela primariamente i diritti dei familiari e, pertanto, solo in ipotesi particolarmente gravi ammette l'esclusione dalla successione di un parente stretto come un genitore.

Pubblicazione legale

La comunione ereditaria

Pubblicato su IUSTLAB

Quando l'eredità è acquistata da più persone, sui beni ereditari si forma, tra i coeredi, una comunione (detta, appunto, "ereditaria"). Alla comunione ereditaria si applicano le norme dettate dal Codice civile per la copmunione ordinaria, con alcune eccezioni. Infatti, nella comunione ereditaria, i coeredi non possono liberamente alienare la propria quota ma gli stessi, per evitare per quanto possibile la disgregazione del patrimonio ereditario, hanno diritto di essere preferiti agli estranei, qualora un coerede intendesse alienare la sua quota o una parte di essa. In tal caso, il coerede alienante deve notificare la proposta di alienazione agli altri, che nel termine di due mesi devono decidere se intendono acquistare al prezzo indicato nella proposta, secondo le regole del cosiddetto "retratto successorio". Nel caso in cui il coerede proceda alla vendita senza prima notificare la proposta agli altri coeredi, questi possono riscattare la quota al corrispettivo pagato, sostiuendosi all'acquirente. La comunione ereditaria viene meno con la divisione, che può essere sempre domandata da ciascun coerede (come previsto per la comunione ordinaria). Esistono tre tipi di divisione: 1) la divisione contrattuale o amichevole, fatta di comune accordo tra coeredi, con forma scritta e trascrizione se riguarda beni immobili; 2) la divisione giudiziale, che può essere chiesta al giudice da ciascun coerede nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario per procedere alla divisione; 3) la divisione testamentaria, secondo le regole dettate dal testatore e che deve comprendere tutti i legittimari o gli eredi istituiti, a pena di nullità. I beni donati in vita dal de cuius devono essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio per essere divisi tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote (collazione). Tuttavia, questo procedimento non si applica quando il donante o testatore abbia disposto diversamente con la cosiddetta "dispensa dalla collazione".

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Lo studio

Elisa Fea
Via Carlo Marro 14
Trinità (CN)

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